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Sentenza

Sentenza del 08/06/2022 n. 125 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava avvisi di pagamento per accise (anni 2015 e 2017) e relativi atti sanzionatori, derivanti da un controllo doganale presso un deposito fiscale che accertò l'immissione in consumo di olii minerali finanziata tramite compensazione con falsi crediti IVA. Il contribuente, imputato e poi condannato penalmente per aver attestato crediti inesistenti con il proprio visto di conformità, deduceva vizi di notifica, violazione del principio di contestualità (art.17 D.lgs. 472/1997), carenza di motivazione e chiarezza (art.7 L.212/2000), violazione del principio di colpevolezza (art.5 D.lgs. 472/1997), eccesso di potere nella qualificazione della sua responsabilità, illegittimità ex art.10 co.7 DL 78/2009 e inesistenza di obbligo tributario per il professionista che appone il visto.

La decisione

Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste che la Commissione Tributaria Regionale hanno rigettato i ricorsi e confermato gli avvisi impugnati. Le decisioni hanno ritenuto valide le notifiche via posta, rispettata la contestualità degli atti, sufficiente la motivazione degli atti impugnati e regolare il contraddittorio. Sul piano sostanziale è stato ritenuto che il visto di conformità (anche “leggero”) comporta l'obbligo di riscontrare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e che l'apposizione di un visto infedele contribuisce alla fraudolenta immissione in consumo e all'evasione di accisa; la sentenza penale (Tribunale di Trieste n.189/2019) che ha condannato il ricorrente è stata considerata elemento idoneo a giustificare l'obbligazione tributaria ai sensi degli artt. 2 co.4 e 40 D.lgs. 504/1995. L'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività è stata assorbita e non accolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 12.000 per il grado d'appello).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 2, comma 4

    Consente di ritenere coobbligati al pagamento dell'accisa anche i soggetti che hanno fraudolentemente contribuito all'immissione in consumo del prodotto senza il pagamento dell'imposta; il professionista che ha attestato credito inesistente può essere considerato coobbligato.

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 2, comma 2

    Stabilisce che l'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo, comprese immissioni originate da svincoli irregolari in regime sospensivo.

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 40

    Prevede rilevanza penale per chi sottrae prodotti soggetti ad accisa all'accertamento o al pagamento; la sentenza penale può giustificare l'obbligazione tributaria.

  • D.L. 78/2009 art. 10, comma 7

    Prevede che, in caso di visto infedele, è dovuta l'imposta o una somma pari all'imposta a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; legittima la responsabilità tributaria del professionista che rilascia un visto non veritiero.

  • D.lgs. n. 241/1997 art. 35 e art. 36 (visto di conformità / certificazione tributaria)

    Distinzione tra "visto leggero" (controlli formali e corrispondenza documentale) e "visto pesante" (controllo sostanziale); tuttavia anche il visto "leggero" impone al professionista di verificare la corrispondenza della dichiarazione con la documentazione e può determinare responsabilità in caso di visto infedele.

  • L. 212/2000 art. 7

    Richiede chiarezza e motivazione degli atti tributari; la motivazione per relationem è ammessa se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riprodotto e il contribuente ha potuto difendersi efficacemente.

  • L. 212/2000 art. 12, comma 7

    Regola il diritto al contraddittorio preventivo: soddisfatto quando il processo verbale di constatazione sia notificato almeno 60 giorni prima dell'atto impositivo; nel caso è stato rispettato il termine.

  • D.lgs. n. 472/1997 art. 17

    Principio di contestualità degli atti sanzionatori: gli atti collegati e di pari data rispettano la contestualità; l'Ufficio ha correttamente emesso atti collegati nello stesso arco cronologico.

  • D.lgs. n. 472/1997 art. 5

    Principio di colpevolezza: è sufficiente che l'azione sia volontaria e colpevole (dolo o negligenza); l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul contribuente.

  • D.lgs. n. 546/1992 art. 29 e art. 57

    Art. 29 consente la riunione di ricorsi connessi; art. 57 stabilisce che motivi nuovi non proposti nei termini processuali sono inammissibili in appello.

Massime di principio

  • Il visto di conformità, sia "leggero" sia "pesante", impone al professionista l'obbligo di verificare la corrispondenza tra dichiarazione e documentazione: un visto infedele può comportare responsabilità tributaria e penale.
  • Una condanna penale per evasione di accisa o per falso certificativo costituisce elemento probatorio rilevante e può legittimare la pretesa tributaria (art. 2 co.4 e art. 40 D.lgs. 504/1995).
  • Il principio di colpevolezza richiede che il contribuente provi l'assenza di dolo o colpa; la mera deduzione non è sufficiente per esonerare dalla responsabilità.
  • La contestualità degli atti sanzionatori è rispettata quando gli atti sono emessi in modo correlato e nelle tempistiche previste dalla normativa (art.17 D.lgs. 472/1997).
  • La motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è riprodotto nel suo contenuto essenziale negli atti impugnati e il contribuente ha avuto la possibilità di difendersi; ciò soddisfa i requisiti di chiarezza e motivazione (art.7 L.212/2000).
  • La notifica via posta, se effettuata secondo le norme vigenti, è valida anche se non eseguita da un agente notificatore; contestazioni formali su questo punto sono spesso infondate.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecutività è necessario dimostrare fumus boni iuris e periculum in mora: la mera esposizione della situazione debitoria e il rischio di vendite forzate non garantiscono automaticamente la sospensione.
  • In fase d'appello non sono ammissibili ragioni nuove non proposte nel primo grado o non tempestivamente indicate, ai sensi delle norme processuali (art.57 D.lgs. 546/1992).

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