Cassazione Civile, Ordinanza n. 22043/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IVA 1995, relativo ad acquisti e vendite di pellame in nero, emesso nei confronti di una ditta individuale. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo fondati gli elementi presuntivi raccolti dalla Guardia di Finanza e dalla consulenza svolta in sede penale nei confronti della fornitrice della merce, e osservando che il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa considerazione del giudicato esterno formatosi su altre controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento fondati sul medesimo PVC; 2) nullità dell'avviso per difetto di prova e per motivazione solo per relationem al PVC; 3) inadeguatezza della motivazione per relationem dell'atto impositivo; 4) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione; 5) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per mancata autonoma valutazione degli indizi; 6) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con richiamo anche all'abuso del diritto da parte dell'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi chiesto la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata e integrale pagamento del debito tributario riferito all'avviso impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento degli importi contestati a titolo di imposte e sanzioni. Ha inoltre disposto che le spese dell'intero giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente invocava il giudicato esterno e/o diretto
il giudicato esterno può essere fatto valere nel giudizio tributario se relativo al medesimo fatto/rapporto, ma nel caso concreto la causa è stata definita per cessazione della materia del contendere senza esame del motivo
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione
richiamato nel precedente giudizio di cassazione come norma sulla base dell'accertamento IVA
richiamati in tema di riparto dell'onere della prova e di presunzioni semplici nell'accertamento tributario
richiamato per affermare la validità dell'accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi e contabilità in nero
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo e alla motivazione per relationem
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972
richiamati come base del procedimento istruttorio IVA e dell'utilizzo di dati acquisiti da altri organi
richiamato nei motivi del ricorso quale norma sull'accertamento IVA
richiamato nei motivi del ricorso nell'ambito della disciplina dell'accertamento IVA
richiamato nei motivi del ricorso nell'ambito della disciplina dell'accertamento IVA
richiamato per omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'avviso e sugli elementi indiziari
richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice tributario
richiamato per difetto di motivazione della sentenza impugnata
richiamato per la forma della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all'asserito abuso di diritto dell'Amministrazione
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
la Corte lo applica per porre le spese a carico della parte che le ha anticipate in caso di cessazione della materia del contendere
richiamato nel contraddittorio tra le parti per qualificare le iscrizioni a ruolo come provvisorie a seguito di sentenze favorevoli all'Ufficio
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione agevolata con integrale pagamento del debito riferito all'avviso impugnato determina la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su elementi presuntivi, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione.
- La contabilità in nero o parallela, se rinvenuta e valorizzata dall'Ufficio, può costituire valido elemento indiziario ai fini dell'accertamento induttivo, purché presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se l'atto finale recepisce in modo adeguatamente motivato gli esiti dell'attività istruttoria svolta anche da altri organi o amministrazioni.
- Il giudicato formatosi su altre controversie fiscali può essere invocato come giudicato esterno solo se effettivamente pertinente al rapporto dedotto; tuttavia, ove il giudizio si estingua per definizione agevolata, la Corte non procede all'esame del relativo motivo.
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