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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23495/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla sentenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di una società su istanza di più creditori. La società fallita ha proposto reclamo dinanzi alla corte d'appello, ma quest'ultima lo ha dichiarato inammissibile perché la notifica via PEC sarebbe stata effettuata dopo le ore 21 e, applicando gli artt. 147 c.p.c. e 16-septies d.l. 179/2012, avrebbe prodotto effetti dal giorno successivo, quando il termine per reclamare era già spirato. In cassazione la società fallita ha proposto tre motivi; il controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi. Il primo motivo incidentale sosteneva che il reclamo fosse inammissibile perché l'atto era stato depositato telematicamente presso una cancelleria errata, con violazione degli artt. 18 l. fall. e 153 c.p.c. Il secondo motivo incidentale deduceva la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza oltre il termine di dieci giorni. La società ricorrente principale contestava, in sostanza, la declaratoria di tardività del reclamo e, per effetto, la mancata trattazione dei motivi di merito proposti con l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi della ricorrente perché assorbiti e non esaminabili, poiché la corte d'appello non si era pronunciata su di essi avendoli ritenuti superati dalla declaratoria di inammissibilità per tardività. Ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo infondate le doglianze sulla tardività e sull'irregolarità del deposito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione telematica, rileva la ricevuta di avvenuta consegna e che il deposito presso un registro di cancelleria errato integra al più una mera irregolarità, non una nullità, se l'atto è inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario. Quanto alla notifica telematica eseguita dopo le ore 21, la Corte ha richiamato la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa è soddisfatto quando il ricorso consente alla Corte di conoscere, dal solo atto, gli elementi indispensabili sulla genesi della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti.

  • art. 18 l. fall.

    termine per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevante ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte esclude che il deposito in un registro di cancelleria errato produca invalidità processuale.

  • art. 147 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla notificazione telematica e sul momento di perfezionamento degli effetti della notifica.

  • art. 16-septies d.l. 179/2012

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui differiva al giorno successivo il perfezionamento della notifica telematica effettuata dopo le ore 21.

  • art. 156 c.p.c.

    in mancanza di espressa previsione, un errore nel deposito telematico non determina nullità ma, al più, irregolarità, se lo scopo dell'atto è raggiunto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella sentenza della Corte costituzionale menzionata dalla Cassazione, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella sentenza della Corte costituzionale menzionata dalla Cassazione, a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella sentenza della Corte costituzionale menzionata dalla Cassazione, in relazione al giusto processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa è soddisfatto se il ricorso consente alla Corte di ricostruire, senza ricorrere ad altre fonti, l'origine della controversia, lo svolgimento processuale e le posizioni delle parti, in funzione delle questioni da decidere.
  • Ai fini della tempestività di un'impugnazione depositata telematicamente, rileva la ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia; l'erronea scelta del registro di cancelleria nel quale l'atto viene inserito non incide, di regola, sulla validità dell'atto se non è prevista una specifica sanzione di nullità e se è comunque raggiunto lo scopo processuale.
  • L'errore nel deposito telematico presso un registro diverso da quello corretto integra, in assenza di espressa previsione di legge, una mera irregolarità e non una nullità, quando l'atto sia comunque entrato nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario e sia stata realizzata la presa di contatto con l'ufficio e la messa a disposizione delle altre parti.
  • Quando il giudice di merito dichiara assorbite alcune questioni per effetto di una preliminare pronuncia di inammissibilità o altra questione pregiudiziale, tali questioni non possono essere esaminate direttamente in cassazione; se la pronuncia sulla questione assorbente viene cassata, l'esame delle ulteriori questioni deve essere rimesso al giudice di rinvio.
  • La notificazione telematica effettuata dopo le ore 21 non può essere automaticamente differita, ai fini del perfezionamento per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo secondo la disciplina poi dichiarata incostituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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