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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10133/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento collegata a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. Il Tribunale aveva rigettato l’appello, ritenendo regolare la notifica della cartella, tardive/inammissibili le contestazioni sulla mancata notifica del verbale e non maturata la prescrizione per effetto di un preavviso di fermo. In cassazione il debitore ha dedotto tre censure: violazione delle norme sulla prova e sulla notificazione della cartella, per avere il giudice ritenuto rituale la notifica a mezzo raccomandata; violazione delle norme sulla produzione della cartella, per non avere il Tribunale rilevato la necessità di produrla; violazione delle norme sulla prescrizione delle sanzioni amministrative, per non avere accolto l’eccezione di prescrizione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che la domanda era originariamente inammissibile perché proposta solo a seguito di verifica presso gli uffici dell’agente della riscossione, senza dimostrazione di uno specifico interesse ad agire ai sensi della disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso e ha cassato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado, perché la domanda originaria era priva della condizione dell’azione costituita dallo specifico interesse ad agire. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito per la sopravvenienza normativa e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non essendovi difese degli intimati, non ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi per contestare la ripartizione dell’onere della prova sulla notifica e sulla produzione della cartella; la Corte però non esamina nel merito tali doglianze perché assorbite dal difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 2719 c.c.

    invocato in relazione alla prova documentale della notifica della cartella; non viene scrutinato nel merito.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni; non valutato nel merito.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per censurare la notifica e la produzione della cartella; non valutato nel merito.

  • art. 209 d.lgs. n. 285/1992

    richiamato nel terzo motivo per la prescrizione delle sanzioni da codice della strada; non valutato nel merito.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative; non valutato nel merito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto della condizione dell’azione.

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla tipizzazione dell’interesse ad agire in materia di estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma sopravvenuta che tipizza l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo e seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella consente l’azione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    indicato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi integrare l’interesse ad agire.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale riferimento per i controlli sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, rilevanti ai fini dell’interesse ad agire.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    indicato come ulteriore ipotesi di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo idonea a fondare l’interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo la data rilevante.

Massime di principio

  • Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella proposta dopo l’accesso agli uffici dell’agente della riscossione, il giudice deve verificare d’ufficio la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad agire, che costituisce condizione dell’azione.
  • L’interesse ad agire in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere integrato anche da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione, ma deve essere dimostrato dalla parte nelle forme e nei tempi processualmente utili.
  • Se manca la dimostrazione dell’interesse ad agire, la causa non può essere proposta o proseguita e il giudice deve dichiararne il difetto, cassando senza rinvio le decisioni di merito rese sul punto.
  • La tipizzazione legislativa dell’interesse ad agire in tema di iscrizione a ruolo limita l’azione ai casi in cui il debitore alleghi un pregiudizio concreto, come la partecipazione a gare, i controlli sui pagamenti pubblici o la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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