Cassazione Civile, Ordinanza n. 27166/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP e accessori relativo all'anno d'imposta 2004, fondato su accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e su indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, anche in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, rideterminando il reddito complessivo netto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, in sintesi, l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di specificità e l'omessa pronuncia su eccezioni non riproposte; ha contestato che i versamenti effettuati dal coniuge sui propri conti potessero essere utilizzati come elementi presuntivi del reddito a lui imputato; ha sostenuto che i versamenti bancari non giustificati non potessero essere valorizzati come ricavi presunti di società di cui era amministratore e socio, anche perché non avrebbe svolto attività professionale o commerciale nel periodo; ha reiterato censure sull'asserita inammissibilità dell'appello e sulla mancata esclusione di ulteriori versamenti residui; ha infine contestato la modalità di determinazione delle spese per incrementi patrimoniali, sostenendo che dovessero essere imputate in quote costanti e non integralmente nell'anno della spesa. Ha inoltre evocato, nella memoria, giurisprudenza eurounitaria e CEDU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al difetto di specificità dell'appello e all'omessa pronuncia, perché il ricorso non riproduceva il contenuto dell'atto di appello né l'atto impositivo, in violazione dell'onere di chiara esposizione e di autosufficienza richiesto dall'art. 366 c.p.c.; ha inoltre osservato che alcune doglianze miravano a una revisione del merito, non consentita in cassazione. Nel merito delle censure fiscalmente rilevanti, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sui conti del coniuge, affermando che le verifiche fiscali possono indirizzarsi anche su conti intestati a coniuge o familiari quando vi siano elementi sintomatici della riferibilità al contribuente; ha dichiarato infondato anche il motivo sulla presunzione di distribuzione ai soci dei redditi societari non contabilizzati in società a ristretta base partecipativa, ribadendo che tale presunzione è compatibile con l'accertamento sintetico redditometrico. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per incrementi patrimoniali, sia per la formulazione non coerente con il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., sia per la mancata riproduzione dell'atto impositivo necessaria a dimostrarne la decisività. Il contribuente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
consente la determinazione sintetica del reddito sulla base di indici di capacità contributiva, con onere per il contribuente di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
legittima l'utilizzo delle movimentazioni bancarie come presunzioni nell'accertamento, anche con riguardo a conti intestati a coniuge o familiari quando vi siano elementi sintomatici di riferibilità al contribuente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e delle censure, senza imporre alla Corte la ricerca negli atti.
richiamato in relazione alla dedotta specificità dei motivi d'appello nel processo tributario.
richiamato in relazione alla dedotta devoluzione e riproposizione delle eccezioni nel giudizio tributario.
richiamato quale parametro della dedotta omessa pronuncia.
richiamato per la ritenuta rinuncia alle eccezioni non riproposte in appello.
richiamato dal ricorrente in tema di individuazione del reddito imponibile.
richiamato in relazione alla prova per presunzioni.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma alcune doglianze sono state ritenute inammissibili o non più deducibili nei termini prospettati.
art. 38, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente con riguardo alla disciplina dell'appello e al profilo motivazionale nel processo tributario.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: quando si denunciano vizi dell'appello o dell'atto impositivo, occorre riprodurre o comunque indicare in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti, affinché la Corte possa verificare la decisività della censura senza svolgere autonome ricerche.
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione può fondare la pretesa anche su movimentazioni bancarie di conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente, se esistono elementi sintomatici che consentano di riferirle sostanzialmente a quest'ultimo.
- L'accertamento sintetico redditometrico è autonomamente idoneo a sorreggere la pretesa fiscale sulla base di indici di capacità contributiva, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- Nei casi di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili non contabilizzati consente la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
- Non sono ammissibili in cassazione censure che richiedano una rivalutazione del merito o dei fatti già apprezzati dal giudice di appello, specie quando la doglianza non sia assistita dalla riproduzione degli atti processuali o impositivi rilevanti.
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