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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01360/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a seguito di indagini finanziarie e fondato sulla mancata giustificazione di alcune movimentazioni bancarie, con imputazione al contribuente di un maggior reddito imponibile. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, mentre la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente deduceva: (1) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per asserita nullità dell’avviso, perché privo di sottoscrizione del capo ufficio e sottoscritto da funzionario munito di delega ritenuta invalida, oltre che per mancata allegazione della delega e dell’autorizzazione alle indagini finanziarie; inoltre lamentava la violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e inseriva ulteriori censure sulla pretesa commistione di posizioni di terzi e sulla mancata allegazione delle giustificazioni rese in fase amministrativa; (2) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, ritenuto non specifico perché richiamava le difese di primo grado. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla sottoscrizione dell’avviso, sulla delega di firma, sulla mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e sull’assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli accertamenti in materia di Irpef svolti a tavolino; ha inoltre dichiarato inammissibili le nuove questioni introdotte solo in cassazione e ha reputato sufficiente, ai fini dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, l’appello dell’Ufficio che aveva censurato il vizio assorbente accolto in primo grado e richiamato le difese già svolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento sia quanto alla sottoscrizione da parte del funzionario delegato, essendo la delega di firma atto interno non soggetto agli stessi requisiti della delega di funzioni e non necessitante di allegazione all’atto impositivo, sia quanto all’utilizzo delle risultanze bancarie, poiché l’autorizzazione alle indagini ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione non comporta nullità se esistente e prodotta. Ha escluso inoltre la violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché per gli accertamenti Irpef a tavolino non sussiste in via generale un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio; in ogni caso, nel caso concreto vi era stato un invito al contraddittorio. Ha poi dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze nuove e generiche. Infine, ha confermato la validità dell’appello erariale, perché la specificità dei motivi va valutata anche in relazione alla sentenza impugnata e, quando il primo giudice ha accolto la domanda per un vizio formale assorbente, è sufficiente che l’appellante censuri quel capo e richiami le difese di merito rimaste assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1; comma 2; comma 3

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato; la delega di firma è sufficiente e non richiede gli stessi requisiti formali della delega di funzioni; la mancata allegazione della delega all’avviso non determina nullità se la delega esiste ed è stata prodotta.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, n. 2; comma 1, n. 7

    L’invito al contraddittorio e l’acquisizione di documentazione bancaria rientrano nei poteri istruttori dell’ufficio; l’invito è facoltativo e non integra, di per sé, un obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l’accertamento sintetico opera per le annualità cui si applica la modifica introdotta dal d.l. n. 78/2010, quindi non per l’anno d’imposta 2007.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio e le garanzie ivi previste riguardano accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e non si applicano agli accertamenti a tavolino, salvo tributi armonizzati; nel caso esaminato, trattandosi di Irpef e di accertamento a tavolino, non opera.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado e, se il primo giudice ha deciso solo su un vizio assorbente, l’appellante può richiamare le difese già svolte sul merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per distinguere la delega di funzioni, soggetta a requisiti più rigorosi, dalla delega di firma.

Massime di principio

  • La delega di firma del funzionario che sottoscrive l’avviso di accertamento è un atto interno all’amministrazione e non richiede, a pena di nullità dell’atto impositivo, l’indicazione nominativa del delegato, della durata della delega o la sua allegazione all’avviso, purché sia possibile verificare ex post la legittimazione del sottoscrittore.
  • L’autorizzazione alle indagini bancarie ha natura organizzativa interna; la sua mancata allegazione o esibizione al contribuente non comporta nullità dell’accertamento se l’autorizzazione esiste ed è stata prodotta, restando rilevante solo la sua materiale assenza con concreto pregiudizio per il contribuente.
  • Nei controlli fiscali "a tavolino" relativi a imposte non armonizzate non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale imposto a pena di invalidità dell’atto; il contraddittorio preventivo è necessario solo nei casi espressamente previsti dalla legge o per ipotesi diverse come l’accertamento sintetico per annualità successive alla riforma applicabile.
  • La specificità dei motivi di appello nel processo tributario va valutata in modo non formalistico e anche in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado: quando il primo giudice ha accolto il ricorso per un vizio assorbente, l’appellante può limitarsi a censurare quel capo e a richiamare le difese di merito rimaste assorbite.
  • In cassazione non sono ammissibili censure nuove, generiche o formulate in modo meramente ipotetico, soprattutto se non corrispondenti alle questioni dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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