Cassazione Civile, Ordinanza n. 24541/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU notificati per gli anni 2015 e 2016, con cui veniva contestato a una società l'insufficiente versamento dell'imposta in relazione ad aree edificabili, per importi rilevanti oltre sanzioni e interessi. La società, poi incorporata in altra, aveva impugnato gli avvisi deducendo che il valore imponibile era stato determinato dal Comune/concessionario con un criterio non conforme all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, e che gli atti erano carenti di motivazione perché si limitavano a richiamare un atto di assegnazione in conto liquidazione senza spiegare i parametri concreti della rettifica. I motivi del ricorso per cassazione erano cinque: (1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e del regolamento IMU comunale, per l'uso di un criterio statico e non riferito alle singole annualità; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, perché l'avviso non esplicitava le ragioni del diverso valore attribuito rispetto a quello dichiarato; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della norma IMU, per avere il giudice di merito ritenuto sufficiente il richiamo all'atto del 2007, alleggerendo l'onere probatorio dell'ente; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancato esame delle deduzioni difensive e della perizia di stima; (5) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, per avere la Corte territoriale fondato la congruità del valore su elementi estranei o successivi, come la previsione di migliaia di appartamenti, la revoca di autorizzazioni e una delibera comunale del 2022.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem mediante richiamo a un atto notarile conosciuto dalla contribuente e che non vi fosse violazione dell'onere della prova, poiché l'ente aveva assolto il proprio onere richiamando un precedente atto specifico. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era apparente e comunque carente perché non affrontava i plurimi elementi di fatto e le deduzioni difensive idonei a incidere sulla stima del valore venale al 1° gennaio delle annualità in contestazione; inoltre la Corte territoriale aveva valorizzato anche elementi successivi al periodo d'imposta, in contrasto con la necessità di una valutazione riferita alle annualità oggetto di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro di deducibilità dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Il valore delle aree edificabili deve essere determinato secondo i criteri legali previsti dalla norma; la valutazione deve essere riferita alle annualità di imposta considerate e non può essere sorretta da argomentazioni generiche o da elementi estranei al periodo d'imposta.
art. 6 del Regolamento IMU del Comune di Giugliano in Campania del 30/07/2015
"il valore venale è quello risultante da atto pubblico fino a quando la Giunta Comunale non delibererà i valori venali per l'anno di riferimento"
È evocato dalla ricorrente come limite al potere dell'ente di adottare criteri diversi da quelli legali; la Corte non accoglie la censura sul punto nei motivi 1 e 2.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Richiamato in tema di motivazione dell'accertamento tributario.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
La motivazione per relationem è ammissibile se il contribuente ha già integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi.
L'onere della prova in ordine alla quantificazione del valore dell'area non può essere indebitamente spostato sul contribuente; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ritiene che l'ente lo abbia assolto tramite richiamo a un atto specifico.
Invocato per omessa pronuncia/motivazione in relazione alle deduzioni difensive.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente della sentenza.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro di motivazione delle sentenze tributarie.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al canone del giusto processo, con riferimento alla sufficienza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È evocato dalla Corte per definire il "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- In materia di accertamento IMU su aree edificabili, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum; è sufficiente anche la motivazione per relationem se l'atto richiamato è specificamente indicato e conosciuto dal destinatario.
- La determinazione del valore venale deve essere compiuta secondo i criteri legali e con riferimento alle annualità accertate; non è legittimo fondare la stima su affermazioni generiche o su elementi del tutto estranei o successivi al periodo d'imposta senza spiegare la loro incidenza sul valore del bene alla data rilevante.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice di merito abbia realmente invertito o esonerato l'una parte dall'onere probatorio; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio quando il giudice abbia ritenuto assolto l'onere tramite un preciso richiamo documentale.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente in forma grafica, non consente di comprendere l'iter logico decisorio e non affronta i rilievi decisivi della parte, impedendo il controllo sulla correttezza e logicità della decisione.
- Nel contenzioso sul valore imponibile di un'area edificabile, il giudice deve confrontarsi con tutti gli elementi di fatto allegati e documentati che possano incidere sulla stima, inclusi costi, vincoli e preclusioni amministrative, stato di approvazione degli strumenti urbanistici e perizie di parte riferite all'annualità pertinente.
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