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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16787/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento che contestava al conducente la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo/fiscale. L’opponente aveva impugnato il verbale davanti al giudice di pace, ma l’opposizione era stata respinta e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) vizio motivazionale per asserita mancata considerazione della contumacia della Prefettura in primo grado e dell’asserita mancanza di prova della responsabilità; 2) violazione delle norme sul verbale di accertamento e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che dovessero essere verbalizzate le proprie dichiarazioni e che il giudice dovesse ammettere prove testimoniali e acquisire una registrazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per pretesa pronuncia ultra petita sulla definitività del preavviso di fermo; 4) violazione dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 e vizio motivazionale, affermando che il veicolo era strumentale all’attività d’impresa; 5) violazione dell’art. 214 C.d.S. e dell’art. 86 D.P.R. 602/1973, sostenendo che il fermo fosse solo fiscale e non sanzionabile ai sensi del codice della strada; 6) ulteriore doglianza ex art. 112 c.p.c. sulla mancata pronuncia relativa alla disciplina sanzionatoria e alla notificazione del provvedimento di fermo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili più motivi per difetto di specificità, per impropria deduzione del vizio motivazionale e perché volti a rimettere in discussione accertamenti di merito coperti dalla prova documentale e dall’efficacia del verbale. Ha escluso che la contumacia della P.A. impedisse l’accertamento della violazione, ha considerato non decisiva l’assenza di dichiarazioni difensive nell’immediatezza e ha ribadito che la circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale è sanzionata dall’art. 86, comma 3, D.P.R. 602/1973 che richiama l’art. 214, comma 8, C.d.S. Ha inoltre osservato che la questione della definitività del preavviso di fermo era connessa ai motivi di gravame e che il giudice di appello aveva comunque dato atto della comunicazione del preavviso e dell’applicazione della sanzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; è stato poi dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 D.P.R. 602/1973

    La norma estende la sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, C.d.S. anche alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale a garanzia di somme dovute all’amministrazione.

  • art. 214, comma 8, C.d.S.

    Costituisce la sanzione richiamata per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo; la Corte ribadisce che il presidio sanzionatorio opera per tutelare l’effettività del vincolo.

  • art. 200 C.d.S.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che dalle sue disposizioni derivi la necessità, nel caso concreto, di invalidare il verbale o di ritenere inesistente la prova della violazione.

  • art. 383 D.P.R. 495/1992

    Richiamato dal ricorrente; non è ritenuto idoneo a scalfire la validità probatoria del verbale nel caso esaminato.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso delle attestazioni assistite da pubblica fede.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice affronta questioni implicitamente connesse ai motivi di appello o comunque necessarie per decidere sulla legittimità della sanzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è più consentita la censura per semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la definizione in camera di consiglio secondo il rito accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la contumacia dell’amministrazione non determina di per sé l’accoglimento dell’opposizione: il giudice può fondare l’accertamento della violazione sui verbali e sugli atti di contestazione trasmessi dall’autorità procedente, che possono costituire anche l’unica fonte conoscitiva della pretesa sanzionatoria.
  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali conserva efficacia probatoria privilegiata per le attestazioni coperte da pubblica fede e tali risultanze sono superabili solo con querela di falso; non è sufficiente contestare genericamente il contenuto dell’atto o il fatto che l’interessato non abbia reso dichiarazioni nell’immediatezza.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato all’anomalia motivazionale che incide sull’esistenza stessa della motivazione; è inammissibile la censura che si limiti a lamentare insufficienza o contraddittorietà argomentativa secondo il precedente paradigma.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito affronta questioni che, pur non espressamente formulate con identiche parole, siano strettamente connesse ai motivi di gravame e necessarie per decidere sulla domanda o sull’impugnazione.
  • La circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale è sanzionata dalla disciplina che richiama l’art. 214, comma 8, C.d.S.; la funzione della norma è presidiare l’effettività del vincolo e la pressione coercitiva diretta al pagamento del debito, indipendentemente dalla nomina del custode.
  • Le contestazioni sulla strumentalità del bene al pari delle eccezioni sulla validità del preavviso di fermo devono essere proposte nella sede e nei termini propri; se una ratio decidendi processuale autonoma non viene censurata, essa preclude l’esame delle ulteriori censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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