Cassazione Civile, Ordinanza n. 11185/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso per una maggiore IRPEG versata nell'anno d'imposta 2004, sostenendo che l'imposta sul reddito fosse stata determinata anche per effetto della mancata deduzione dell'IRAP di competenza. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva impugnato il diniego implicito, ma i giudici tributari di merito avevano respinto sia il ricorso introduttivo sia l'appello. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 53 Cost., assumendo l'illegittimità costituzionale dell'IRAP e censurando la mancata rimessione della questione alla Corte costituzionale; (2) violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1997, sostenendo che la norma impedirebbe il pieno riconoscimento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dei componenti negativi di costo del lavoro e interessi passivi, con conseguente erronea negazione della deducibilità dell'IRAP.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, rilevando anzitutto la genericità delle censure e la mancata specifica individuazione del capo della sentenza impugnata e delle ragioni di errore in diritto o in motivazione, in violazione del principio di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Nel merito, ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze: l'IRAP è imposta reale, distinta dal reddito, e la sua non deducibilità dalle imposte sui redditi è espressamente prevista dalla disciplina applicabile; inoltre, la disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dell'IRAP non si estendeva all'annualità 2004, essendo limitata ai periodi d'imposta per i quali, alla data del 28 dicembre 2011, non fosse decorso il termine di 48 mesi per il rimborso. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata manifestamente infondata. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
La censura di illegittimità costituzionale dell'IRAP è stata ritenuta infondata; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale già consolidata sulla compatibilità del tributo con il sistema.
art. 1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disposizione è letta nel senso che l'IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi, salvo le deroghe introdotte successivamente dal legislatore.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non individua specificamente il capo della decisione impugnata e non espone in modo logico le ragioni delle dedotte violazioni di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non impone una trascrizione integrale degli atti, ma richiede una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e della loro presenza nel fascicolo di merito.
art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87
È il parametro processuale per la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale.
art. 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
La deducibilità analitica dell'IRAP è stata introdotta per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e, in via limitata, per alcuni periodi precedenti ancora rientranti nel termine di rimborso.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Costituisce la norma generale per l'istanza di rimborso dell'indebito tributario e delimita temporalmente la ripetibilità del tributo.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso in materia tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche: occorre individuare il capo della sentenza impugnata e spiegare in modo chiaro e logicamente articolato perché sarebbe stato violato il diritto o viziata la motivazione.
- L'IRAP è qualificata come imposta reale, distinta dal reddito prodotto, e la sua non deducibilità dalle imposte sui redditi costituisce regola generale, derogabile solo da espressa previsione legislativa.
- La disciplina sopravvenuta che introduce la deducibilità dell'IRAP opera solo entro i limiti temporali fissati dal legislatore; non consente di riaprire indiscriminatamente rapporti tributari ormai esauriti per annualità non rientranti nel perimetro normativo.
- In materia tributaria, il rimborso dell'indebito è assoggettato a un regime speciale di istanza di parte e a termini decadenziali; la tutela dell'affidamento del contribuente può cedere rispetto all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e delle entrate erariali.
- La questione di legittimità costituzionale di una disciplina fiscale è manifestamente infondata quando la regola censurata si inserisce in una scelta legislativa non arbitraria e coerente con l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia tributaria.
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