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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08265/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di uno studio professionale, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su due cartelle di pagamento relative a tributi erariali, IVA e IRAP per annualità diverse. In primo grado il ricorso veniva respinto in gran parte, con un parziale accoglimento limitato a una delle cartelle e alla corrispondente riduzione dell'importo. In appello la contribuente lamentava, tra l'altro, la mancata notifica di una delle cartelle presupposte, il difetto di motivazione dell'atto di preavviso di ipoteca, l'inesistenza o inefficacia probatoria delle copie delle relate prodotte dall'ente e la illegittimità della condanna alle spese. Con il ricorso per cassazione venivano articolati cinque motivi: i primi tre denunciavano nullità della sentenza di appello per motivazione meramente apparente e, subordinatamente, violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e sulla prova documentale; gli ultimi due censuravano la statuizione sulle spese, deducendo soccombenza reciproca e violazione delle norme sul regime delle spese nel processo tributario. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva rigettato i motivi di appello con un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza riprodurne né sintetizzarne le ragioni, rendendo la motivazione sostanzialmente inesistente; ha invece respinto i motivi sulle spese, ritenendo effettiva la motivazione sul punto e conforme il regolamento in base alla soccombenza parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo, e ha rigettato il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame delle censure accolte e regoli anche le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. Il nucleo decisivo della cassazione è la motivazione apparente della sentenza di appello, che si era limitata a un generico richiamo alla decisione di primo grado senza dar conto delle questioni effettivamente devolute con l'appello. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto legittima la loro liquidazione a carico della contribuente, in presenza di soccombenza solo parziale, valorizzando il potere discrezionale del giudice di merito sulla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 77 D.P.R. 602/1973

    richiamato per affermare la correttezza della motivazione dell'atto di preavviso di ipoteca secondo la disciplina speciale applicabile

  • art. 12 D.P.R. 602/1973

    richiamato per indicare che nel ruolo deve essere riportata la data in cui il ruolo diviene esecutivo

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    evocato come norma sulla decadenza e sulla notificazione delle cartelle

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    evocato in tema di notifica della cartella di pagamento

  • artt. 4 e 5 D.Lgs. 261/1999

    richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimità della notifica tramite servizio postale privato e la necessità di titoli abilitativi

  • art. 2699 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di prova documentale e valenza dell'atto pubblico

  • art. 2717 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle copie documentali

  • art. 2719 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di copie fotografiche e disconoscimento

  • art. 43 D.Lgs. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla validità delle copie e dei documenti informatici

  • D.P.R. 445/2000

    richiamato dalla ricorrente e dalla CTR in tema di documentazione e attestazioni di conformità

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    evocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come norma sulla nullità per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del contenuto della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato per i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato per i motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    richiamato quale disciplina delle spese nel processo tributario e della loro condanna alla parte soccombente

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito come possibile base per la responsabilità aggravata aggiuntiva alla condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per ribadire che, in caso di accoglimento parziale, il giudice può compensare le spese

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in combinato con l'art. 96 c.p.c. e con il regime delle spese nel processo tributario

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello è solo apparente e quindi viziata quando il giudice si limiti a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza riprodurne o sintetizzarne le ragioni, soprattutto se le censure di appello sono specifiche e critiche rispetto alla prima decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione apparente integra nullità della sentenza quando il percorso argomentativo è meramente grafico e non consente di comprendere le ragioni della decisione sulle questioni devolute.
  • In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, ma resta fermo che la valutazione sulla soccombenza parziale e sulla compensazione è rimessa al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • La condanna alle spese in presenza di soccombenza solo parziale è legittima quando il giudice abbia effettuato una valutazione complessiva dell'esito della lite e non emergano errori di diritto nella regolazione del governo delle spese.
  • Le censure relative alla notifica delle cartelle e alla validità della prova documentale restano assorbite se la sentenza impugnata viene cassata per un vizio preliminare e decisivo di motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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