Cassazione Civile, Ordinanza n. 28499/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, relativo alla rettifica del valore imponibile di terreni di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 83.781,00. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR aveva riformato solo in parte, annullando le sanzioni. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull'accertamento del valore delle aree, perché la sentenza avrebbe ritenuto legittimo l'avviso solo in base a provvedimenti amministrativi comunali senza confrontarsi con la documentazione prodotta per dimostrare un minore valore; 2) omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato sulla base di una perizia di stima; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe valutato la perizia depositata in appello. Il Comune ha proposto ricorso incidentale/riunito con tre motivi, contestando l'annullamento delle sanzioni per omessa dichiarazione: ha dedotto violazione delle norme sull'obbligo dichiarativo ICI e vizi di motivazione, sostenendo che la contribuente non avesse presentato la dichiarazione relativa alle particelle oggetto di accertamento e che la CTR avesse escluso indebitamente le sanzioni.
La decisione
La Corte, dopo la riunione dei ricorsi, ha esaminato preliminarmente l'istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie prevista dalla legge n. 197/2022. Ha rilevato che il contribuente aveva depositato la domanda di definizione agevolata e la ricevuta del versamento della prima rata entro i termini, e che il regolamento comunale applicava la medesima disciplina alle controversie tributarie dell'ente. Poiché non risultava ancora adottato un diniego della definizione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché la causa si è chiusa per estinzione e non per rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza; il ricorso principale è stato individuato nel primo iscritto e l'altro qualificato come incidentale.
è richiamato solo come parametro formale dei motivi di ricorso, relativi a violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia dedotto dal contribuente e per il motivo del Comune sulla supposta mancata risposta alle sue censure.
richiamati dal Comune a sostegno della censura di erronea valutazione della prova e delle risultanze processuali.
richiamato dal Comune in tema di riparto dell'onere della prova sull'obbligo dichiarativo e sulle sanzioni.
richiamati dal Comune in relazione al ragionamento presuntivo sulla prova dell'omessa dichiarazione.
richiamato dal Comune quale norma sul giudizio di cassazione nel processo tributario.
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
richiamato in relazione all'obbligo dichiarativo ICI e alle sanzioni per omessa dichiarazione.
art. 14, comma 1, d.lgs. 504/1992
richiamato in relazione all'obbligo dichiarativo ICI gravante sul contribuente.
art. 59, lett. g, d.lgs. 446/1997
richiamato dal contribuente per contestare la legittimità dell'avviso di accertamento e della sua base istruttoria.
richiamato dal contribuente per la determinazione del valore imponibile delle aree ai fini ICI.
richiamato dal Comune per denunciare asseriti difetti di motivazione della sentenza d'appello.
richiamato dal Comune per il contenuto della motivazione della decisione tributaria.
art. 1, commi 186-205, l. 197/2022
disciplina la definizione agevolata delle liti tributarie; la Corte applica la procedura e dichiara estinto il giudizio perché il contribuente ha presentato domanda e pagato la prima rata nei termini.
art. 1, commi 194-201, l. 197/2022
la definizione si perfeziona con domanda e pagamento; l'estinzione del processo consegue al deposito della documentazione richiesta; il diniego eventuale resta impugnabile.
art. 1, comma 205, l. 197/2022
consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui essi siano parte.
art. 20, comma 1, lett. a)-e), d.l. 34/2023 conv. in l. 56/2023
ha novellato la disciplina dei commi 194-201 sulla definizione agevolata.
artt. 5 e 7 del regolamento comunale sulla definizione agevolata
prevedono che la definizione si perfezioni con domanda e pagamento e che il processo sia dichiarato estinto con ordinanza o decreto.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata e il contribuente deposita nei termini domanda e prova del versamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, salvo intervenuto diniego dell'ente.
- La definizione agevolata delle liti tributarie può essere estesa anche alle controversie relative a tributi di enti territoriali, se l'ente abbia adottato l'apposita deliberazione regolamentare.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, riservato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Il perfezionamento della definizione agevolata richiede il rispetto congiunto degli adempimenti previsti dalla legge e, se si paga a rate, almeno il versamento della prima rata entro il termine stabilito.
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