Cassazione Civile, Ordinanza n. 04211/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti di collaborazione intercorsi tra un lavoratore e un ente associativo territoriale. Il lavoratore chiedeva che fosse accertata la natura subordinata del rapporto fin dall'origine e, in conseguenza, la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con reintegra, inquadramento corretto e pagamento delle somme retributive e contributive maturate. La Corte d'appello aveva riconosciuto la subordinazione e la conversione solo con riferimento al contratto a progetto stipulato in data 8.1.2010, ritenendo non provata la subordinazione già nel precedente rapporto di collaborazione; aveva inoltre applicato l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che tale indennità non sarebbe applicabile quando un rapporto originariamente autonomo viene trasformato in rapporto subordinato, e che avrebbe quindi diritto a tutte le retribuzioni dalla cessazione del rapporto sino al ripristino. La controparte ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, la corretta specificità del progetto e l'esclusione della disciplina del lavoro a progetto per la natura professionale dell'attività svolta; dall'altro, l'erronea applicazione automatica dell'art. 69 d.lgs. 276/2003; infine, un asserito vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale coerentemente valutato il primo contratto di collaborazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura incidentale sulla genericità del progetto, perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e introduceva anche una questione nuova non trattata nei gradi precedenti; ha giudicato infondato il motivo incidentale sull'art. 69 d.lgs. 276/2003, ribadendo che l'assenza di uno specifico progetto comporta conversione ope legis del rapporto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale perché privo di un fatto storico decisivo e comunque volto a contestare la valutazione del merito. Ha poi respinto il motivo principale, affermando che il regime indennitario dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, trattandosi di fattispecie con contratto a tempo determinato e conversione. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale come norma di riferimento per il danno/credito retributivo, ma la Corte non ne ha svolto una specifica interpretazione autonoma
richiamato per contestare la disciplina del lavoro a progetto e per sostenere l'esclusione delle professioni intellettuali; la Corte ha osservato che la questione sull'esclusione professionale era nuova e quindi inammissibile in cassazione
la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevante l'indagine sull'effettiva natura autonoma o subordinata del rapporto
richiamato dal ricorrente principale nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte
il regime indennitario si applica anche alla conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo, ratione temporis
richiamato dal ricorrente principale nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte
richiamato come intervento interpretativo sopravvenuto in tema di disciplina applicabile, ma non decisivo per mutare l'esito
base formale delle censure per violazione di legge formulate nei ricorsi
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per il terzo motivo incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
la Corte ha ribadito la sua applicabilità al contratto a progetto illegittimo convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e del testo contrattuale compiuta dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, in fatto o in diritto, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state dedotte nei gradi di merito e specificamente localizzate negli atti processuali.
- Nel contratto di collaborazione a progetto, la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevante l'indagine sulla concreta natura autonoma o subordinata del rapporto pregresso.
- Il regime indennitario previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quando il rapporto sia oggetto di conversione.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo, ma si limita a denunciare una pretesa contraddittorietà della motivazione o a sollecitare una rivalutazione del merito.
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