Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04211/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti di collaborazione intercorsi tra un lavoratore e un ente associativo territoriale. Il lavoratore chiedeva che fosse accertata la natura subordinata del rapporto fin dall'origine e, in conseguenza, la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con reintegra, inquadramento corretto e pagamento delle somme retributive e contributive maturate. La Corte d'appello aveva riconosciuto la subordinazione e la conversione solo con riferimento al contratto a progetto stipulato in data 8.1.2010, ritenendo non provata la subordinazione già nel precedente rapporto di collaborazione; aveva inoltre applicato l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che tale indennità non sarebbe applicabile quando un rapporto originariamente autonomo viene trasformato in rapporto subordinato, e che avrebbe quindi diritto a tutte le retribuzioni dalla cessazione del rapporto sino al ripristino. La controparte ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, la corretta specificità del progetto e l'esclusione della disciplina del lavoro a progetto per la natura professionale dell'attività svolta; dall'altro, l'erronea applicazione automatica dell'art. 69 d.lgs. 276/2003; infine, un asserito vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale coerentemente valutato il primo contratto di collaborazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura incidentale sulla genericità del progetto, perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e introduceva anche una questione nuova non trattata nei gradi precedenti; ha giudicato infondato il motivo incidentale sull'art. 69 d.lgs. 276/2003, ribadendo che l'assenza di uno specifico progetto comporta conversione ope legis del rapporto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale perché privo di un fatto storico decisivo e comunque volto a contestare la valutazione del merito. Ha poi respinto il motivo principale, affermando che il regime indennitario dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, trattandosi di fattispecie con contratto a tempo determinato e conversione. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale come norma di riferimento per il danno/credito retributivo, ma la Corte non ne ha svolto una specifica interpretazione autonoma

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato per contestare la disciplina del lavoro a progetto e per sostenere l'esclusione delle professioni intellettuali; la Corte ha osservato che la questione sull'esclusione professionale era nuova e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevante l'indagine sull'effettiva natura autonoma o subordinata del rapporto

  • art. 8 L. 604/1966

    richiamato dal ricorrente principale nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte

  • art. 32 L. 183/2010

    il regime indennitario si applica anche alla conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo, ratione temporis

  • art. 50 L. n. 183/2010

    richiamato dal ricorrente principale nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte

  • art. 1, comma 13, L. 92/2012

    richiamato come intervento interpretativo sopravvenuto in tema di disciplina applicabile, ma non decisivo per mutare l'esito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure per violazione di legge formulate nei ricorsi

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il terzo motivo incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un fatto storico decisivo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5

    la Corte ha ribadito la sua applicabilità al contratto a progetto illegittimo convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione dei fatti e del testo contrattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Le questioni nuove, in fatto o in diritto, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non sono state dedotte nei gradi di merito e specificamente localizzate negli atti processuali.
  • Nel contratto di collaborazione a progetto, la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, rendendo irrilevante l'indagine sulla concreta natura autonoma o subordinata del rapporto pregresso.
  • Il regime indennitario previsto dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, quando il rapporto sia oggetto di conversione.
  • Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo, ma si limita a denunciare una pretesa contraddittorietà della motivazione o a sollecitare una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.