Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela di molte cartelle di pagamento, delle quali diceva di essere venuta casualmente a conoscenza. A seguito del silenzio-rifiuto, aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego tacito, deducendo la nullità o inesistenza materiale delle cartelle e, in subordine, la prescrizione delle pretese tributarie sottostanti. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato solo all’agente della riscossione e non anche agli enti impositori. La CTR aveva poi confermato l’inammissibilità dell’appello con diversa motivazione, ritenendo che l’istanza di autotutela non fosse sorretta dalla deduzione di interessi di rilevanza generale idonei a giustificare la rimozione di atti ormai definitivi. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza materiale delle cartelle e l’illegittimità del diniego di sgravio, con conseguente declaratoria di prescrizione e/o decadenza delle pretese azionate.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione. Ha applicato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, computato secondo i criteri di legge e poi sospeso sia per la sospensione processuale emergenziale da COVID-19 sia per la sospensione feriale. Sommando i giorni di sospensione, il termine risultava scaduto il 21 settembre 2020; poiché il ricorso era stato notificato il 25 settembre 2020, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché assorbono la questione la tardività del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come base del primo motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come base del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
termine lungo di sei mesi per impugnare, ritenuto applicabile anche al processo tributario tramite rinvio dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione al contenzioso tributario delle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II c.p.c.
richiamato per il computo del termine 'ex nominatione dierum'.
richiamato in combinato con l'art. 155 c.p.c. per il computo del termine a mesi/giorni.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale considerato.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
richiamato come ulteriore base della sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 1, comma 1, l. n. 742 del 1969
ha determinato la sospensione feriale dei termini per il periodo 1-31 agosto, applicabile ratione temporis.
ha comportato la proroga di diritto al primo giorno non festivo quando la scadenza cadeva di domenica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha giustificato l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la tempestività dell'impugnazione è verificata anche d'ufficio; se il ricorso è notificato oltre il termine lungo, esso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi.
- Nel processo tributario, ai fini del termine per ricorrere per cassazione, opera il rinvio alle norme del codice di procedura civile sul termine lungo di impugnazione, con applicazione dei criteri di computo ordinari e delle sospensioni di legge.
- Nel calcolo del termine lungo vanno sommati sia i periodi di sospensione processuale straordinaria sia la sospensione feriale, e se la scadenza cade in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, restano assorbite le censure di merito prospettate contro la sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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