Cassazione Civile, Ordinanza n. 05506/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un'unità operativa di chirurgia da una precedente sede a un policlinico universitario, con conseguente riorganizzazione dell'attività e riduzione degli spazi e dei posti letto. La dirigente medica ricorrente ha sostenuto di essere stata, per un arco di circa ventidue mesi, sostanzialmente priva di attività professionale utile o comunque impiegata in modo molto ridotto rispetto alla professionalità posseduta, con conseguente danno alla professionalità. La Corte d'appello ha invece ritenuto, sulla base della documentazione e delle prove orali, che l'attività effettivamente svolta non fosse affatto inesistente o meramente simbolica, che gli interventi chirurgici e l'attività di reparto non si fossero discostati in modo apprezzabile dal periodo precedente quanto a quantità e qualità, e che non vi fosse stata alcuna deminutio di ruolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità del procedimento per la trattazione scritta dell'udienza in periodo emergenziale, per mancata verbalizzazione e lesione del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 52 d.lgs. 165/2001 e 2087 c.c. per avere la sentenza escluso il demansionamento confrontando le mansioni attuali con quelle precedentemente svolte invece che con la declaratoria contrattuale; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e contraddittorietà della motivazione, per aver applicato criteri di equivalenza professionale propri del lavoro privato anziché la disciplina del pubblico impiego; 4) omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione per non avere valorizzato la documentazione da cui emergerebbe un'attività chirurgica minima e la prolungata inattività della chirurgia d'urgenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel regime processuale emergenziale ex art. 83 d.l. 18/2020 la trattazione scritta era legittima, la dichiarazione di urgenza era espressamente non impugnabile e la mancata verbalizzazione non integrava nullità, trattandosi di un modulo speciale che consente la decisione fuori udienza. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati nei punti residui, il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze non si confrontavano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano a una rivalutazione del fatto; nel merito, ha ribadito che per i dirigenti medici nel pubblico impiego contrattualizzato non opera l'art. 2103 c.c., ma la disciplina speciale del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 502/1992, con tutela della professionalità solo contro lo svuotamento sostanziale delle mansioni o l'assegnazione a compiti estranei alla propria specializzazione, nel rispetto però delle esigenze organizzative e della qualità del servizio sanitario. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove e non l'omesso esame di un fatto decisivo. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso il demansionamento e il danno alla professionalità, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
commi 3, 5, 6 e 7, lett. h
Nel periodo emergenziale consente la trattazione scritta delle udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori; la dichiarazione di urgenza nei procedimenti è non impugnabile e la disciplina speciale prevale su quella generale.
Richiamato come parametro processuale nel motivo di ricorso sulla trattazione dell'udienza nel rito del lavoro.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verbalizzazione dell'udienza.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di verbalizzazione, ritenuto però inapplicabile nel rito emergenziale speciale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel contesto della disciplina emergenziale.
Ritenuto non applicabile ai dirigenti medici del pubblico impiego contrattualizzato, essendo riferito al personale non dirigenziale.
Richiamato come norma di protezione della persona del lavoratore; la Corte ne riconosce la funzione ampia ma non tale da impedire le scelte organizzative necessarie e non vessatorie dell'ente sanitario.
Escluso come parametro diretto del rapporto dirigenziale sanitario pubblico; non si applica ai dirigenti medici, per i quali vale la disciplina speciale del pubblico impiego e del settore sanitario.
Richiamato per affermare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. agli incarichi dirigenziali.
art. 27 CCNL 8.6.2000 dirigenza medica SSN
Richiamato quale fonte collettiva che ribadisce la disciplina speciale della dirigenza medica.
Rafforza l'idea del ruolo unico della dirigenza sanitaria e dell'autonomia tecnico-professionale, con poteri organizzativi del dirigente di struttura finalizzati a qualità ed appropriatezza delle prestazioni.
Richiamato per il perseguimento degli interessi collettivi e della qualità/efficienza del servizio sanitario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Base per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario non si applica il paradigma generale dell'art. 2103 c.c.; il giudizio sull'assegnazione delle mansioni deve tener conto della disciplina speciale del settore, del ruolo unico della dirigenza sanitaria e delle esigenze di efficienza, appropriatezza e tutela della salute.
- La tutela della professionalità del dirigente medico non coincide con il diritto a un volume costante di interventi o di attività clinica: il lavoratore è protetto contro lo svuotamento sostanziale delle mansioni o contro l'assegnazione a compiti del tutto estranei alla propria specializzazione, ma non può pretendere una distribuzione degli incarichi sganciata dai criteri di competenza e qualità del servizio.
- Nella distribuzione dell'attività chirurgica o sanitaria assume rilievo prioritario la competenza professionale degli operatori; non è censurabile, di per sé, una riorganizzazione che comporti diversa intensità di incarichi se giustificata da esigenze operative e non connotata da finalità vessatorie.
- Nel rito emergenziale da trattazione scritta introdotto per contrastare la pandemia, la decisione fuori udienza e l'assenza di verbale non determinano, di regola, nullità, quando il contraddittorio sia assicurato dal meccanismo previsto dalla normativa speciale.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05493/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05494/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05497/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →