Cassazione Civile, Ordinanza n. 05497/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore al pagamento di una maggiore indennità chilometrica per il tragitto sostenuto con mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Nei giudizi di merito è stata accolta la domanda del lavoratore, anche sulla base dell'interpretazione della nozione di "centro di raccolta" prevista dalla contrattazione collettiva del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario della Regione Puglia. In cassazione l'ente datore di lavoro ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore, assunto come operaio a tempo indeterminato dalla Regione e poi soltanto dislocato presso l'ARIF in regime di avvalimento, non sarebbe mai transitato nell'ente e continuerebbe a rientrare nel regime contrattuale del comparto Regioni e autonomie locali; con il secondo ha censurato l'applicazione al rapporto del CCNL privatistico del 7.12.2010 e del CIRL Puglia 10.6.2014, invocando la natura pubblicistica del rapporto e la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; con il terzo ha sostenuto che l'indennità di percorrenza chilometrica, essendo prevista dalla contrattazione collettiva privatistica, non sarebbe applicabile a un ente pubblico non economico, perché la contrattazione del pubblico impiego è regolata dal d.lgs. n. 165/2001 e dalla rappresentanza ARAN.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi e il ricorso non aveva censurato specificamente una delle due autonome ragioni poste a base della decisione; ha poi ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, affermando che per il personale operaio del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici può applicarsi la contrattazione collettiva privatistica quando ciò sia previsto dalla disciplina speciale di settore, e che tale applicazione non esclude la qualificazione del rapporto come lavoro pubblico. La Corte ha richiamato la normativa regionale pugliese e la giurisprudenza recente sulla medesima materia, osservando che il richiamo al CCNL privatistico vale almeno per l'inquadramento, le mansioni e il trattamento economico previsto, compresa l'indennità chilometrica. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore anticipatario della parte vittoriosa.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 3 e 5, l.r. Puglia n. 3/2010
La disciplina regionale distingue tra personale operaio dell'Agenzia e restante personale; per gli operai dell'ente prevede l'applicazione del CCNL del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario, con il relativo trattamento giuridico, economico e assicurativo-previdenziale.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inquadramento del rapporto nell'ambito del pubblico impiego e la disciplina delle vicende soggettive del rapporto, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 2697 c.c.
La Corte ne discute solo in relazione alla censura sulla ripartizione dell'onere probatorio; il motivo è inammissibile perché non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 54 CCNL 7 dicembre 2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
La norma collettiva è ritenuta applicabile al personale operaio dell'ente per il trattamento economico, incluso il rimborso/indennità chilometrica richiesto dal lavoratore.
art. 1362 c.c.
È richiamato quale canone ermeneutico per l'interpretazione della disciplina collettiva, ma la censura è respinta perché la Corte ritiene corretta l'applicazione del CCNL privato nel settore.
art. 23 CIRL Puglia 10 giugno 2014
È considerato insieme al CCNL di categoria quale fonte del trattamento economico applicabile al personale forestale/agricolo dell'ente.
art. 117, comma 2, lett. l, Cost.
La Corte esclude che la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile impedisca, nel settore speciale considerato, l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica prevista da legge regionale.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001
Sono evocati per sostenere che il rapporto sarebbe soggetto integralmente alla disciplina del pubblico impiego; la Corte ribadisce invece la compatibilità tra lavoro pubblico e contratto collettivo privatistico di settore.
artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
Sono richiamati dalla ricorrente per negare l'applicazione di una contrattazione collettiva privata in un ente pubblico; la Corte afferma che, nella specifica disciplina di settore, tale applicazione è consentita e compatibile con il sistema.
art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 3/2010
È interpretato come base normativa speciale per l'applicazione al personale operaio del CCNL privatistico del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario e del corrispondente trattamento economico.
art. 32 l.r. Puglia n. 45/2012
L'abrogazione del richiamo espresso al CCNL privatistico non elimina la perdurante applicazione della contrattazione di settore, poiché la norma prevedeva comunque una procedura di informazione e consultazione con le medesime organizzazioni sindacali dei contratti precedentemente applicati.
art. 23 l.r. Puglia n. 36/2017
Ha reintrodotto nel testo dell'art. 12 della l.r. n. 3/2010 un comma che ribadisce l'applicazione del CCNL di settore al personale forestale/agricolo dell'agenzia.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per definire le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti pubblici non economici regionali.
art. 1, comma 14, d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996
È richiamato dalla disciplina regionale per l'applicazione del trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale connesso al CCNL di settore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato possono operare discipline speciali di settore che richiamano contratti collettivi di diritto privato, purché la legge lo preveda espressamente o implicitamente: il richiamo non snatura la natura pubblica del rapporto, ma si riferisce al trattamento giuridico-economico del personale interessato.
- Nel settore degli operai addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva privatistica può disciplinare anche emolumenti accessori e rimborsi connessi alla prestazione, se la normativa speciale di settore lo prevede.
- L'abrogazione formale di una disposizione regionale che richiama un CCNL privatistico non esclude, di per sé, la persistenza della disciplina collettiva di settore quando la successiva normativa o il contesto sistematico confermino la medesima opzione regolatoria.
- La qualificazione del rapporto come lavoro pubblico non impedisce, nei settori speciali espressamente regolati, l'applicazione di clausole collettive privatistiche relative a inquadramento, mansioni e trattamento economico, mentre restano fermi i principi generali del pubblico impiego per gli aspetti incompatibili.
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