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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05493/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente universitaria di area medica, che sosteneva di avere diritto, in ragione del suo inquadramento accademico, della titolarità di insegnamenti e dell’attività svolta nel policlinico, all’assegnazione di un incarico dirigenziale assistenziale apicale presso l’azienda ospedaliera, in particolare di direzione di unità di complessità equivalente o, in subordine, di unità di programma. Poiché, secondo la sua prospettazione, le era stato invece attribuito un mero inquadramento dirigenziale biologo senza incarico, chiedeva il risarcimento del danno, parametrato anche alle differenze economiche e alla perdita di chance connessa alla mancata assegnazione dell’incarico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: ha denunciato extrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe trasformato una domanda risarcitoria in pretesa retributiva; ha dedotto errori nella qualificazione dell’azione come danno da perdita di chance; ha contestato l’interpretazione del d.lgs. n. 517 del 1999 e del d.lgs. n. 502 del 1992, sostenendo che l’attribuzione dell’incarico fosse vincolata e non discrezionale; ha richiamato ulteriori fonti normative per affermare un diritto incondizionato al conferimento; ha sostenuto che non fosse necessaria alcuna procedura selettiva; ha denunciato omesso esame di fatti e documenti decisivi; ha infine lamentato violazione delle regole sull’onere della prova e sull’esatto adempimento, affermando che la controparte non avesse contestato i fatti dedotti e non avesse giustificato il mancato conferimento dell’incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi nella parte in cui presupponevano un diritto automatico della docente all’incarico assistenziale richiesto. Ha affermato che il conferimento degli incarichi nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, e in particolare della dirigenza medica e dei soggetti universitari convenzionati con le strutture sanitarie, è subordinato a una programmazione organizzativa e finanziaria, alla presenza di posti disponibili nell’assetto aziendale, ai vincoli di bilancio e al superamento delle procedure selettive previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’azienda non è tenuta ad attribuire in modo automatico l’incarico soltanto perché il soggetto possiede i requisiti soggettivi o il titolo accademico, ma solo se l’incarico sia concretamente disponibile e conferibile secondo l’assetto organizzativo e finanziario vigente. La Corte ha anche chiarito che l’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari medici opera in collegamento con il convenzionamento e con la concreta destinazione a un incarico previsto dalla normativa; in mancanza di posti o di presupposti organizzativi, non può pretendersi un conferimento in via automatica. Le spese sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere che la corte territoriale avesse pronunciato oltre la domanda, avendo invece esaminato il presupposto della pretesa risarcitoria

  • artt. 99, 112 e 113 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per contestare la qualificazione della domanda; la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva correttamente considerato la natura risarcitoria della pretesa

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517 del 1999

    interpretato nel senso che l’affidamento ai professori di prima fascia della responsabilità e gestione di programmi dipartimentali o interdipartimentali è condizionato all’esistenza di posti, alla copertura finanziaria e alle procedure di selezione previste

  • art. 12 preleggi

    invocato per l’interpretazione delle norme, ma la Corte ha dato lettura sistematica del complesso normativo, escludendo un diritto automatico all’incarico

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517 del 1999

    esclude che dall’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari possa ricavarsi un diritto assoluto e inderogabile al conferimento dell’incarico richiesto

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 517 del 1999

    richiamato per affermare che l’individuazione e l’afferenza dei professori alle strutture avviene mediante atto del direttore generale d’intesa con il rettore, in coerenza con programmazione regionale e aziendale

  • art. 15 ter d.lgs. n. 502 del 1992

    interpretato come norma che subordina il conferimento degli incarichi dirigenziali medici alla disponibilità di risorse finanziarie, al numero degli incarichi stabiliti nell’atto aziendale e alle scelte organizzative della pubblica amministrazione

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato per ribadire che la contrattazione collettiva disciplina le modalità di conferimento degli incarichi nel quadro dei poteri organizzativi della PA

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    usato come parametro sistematico per distinguere tra poteri organizzativi della pubblica amministrazione e disciplina del rapporto e del trattamento economico affidati alla contrattazione collettiva

  • art. 28 CCNL 2000 dirigenza medica e veterinaria

    richiamato nel senso che il conferimento dell’incarico avviene con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri/procedure aziendali, incompatibili con un’attribuzione automatica

  • art. 28 CCNL 8 giugno 2000

    indicata come fonte negoziale che regola la procedura di scelta degli incarichi dirigenziali in coerenza con la disciplina legale

  • art. 33 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato quale disposizione modificata dalla contrattazione successiva in tema di conferibilità degli incarichi

  • art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005

    richiamato per confermare la permanenza del vincolo organizzativo-finanziario nella disciplina negoziale

  • art. 19, comma 1, CCNL 19 dicembre 2019

    richiamato come fonte che ribadisce il vincolo finanziario-organizzativo e l’esigenza di selezione per il conferimento degli incarichi

  • art. 97 Cost.

    evocato per fondare la prevalenza dell’assetto organizzativo della PA e del buon andamento sull’automatica attribuzione degli incarichi

  • art. 1 della legge n. 200 del 1974

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    invocato dalla ricorrente, senza incidere sulla conclusione adottata

  • art. 1 della legge n. 230 del 2005

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare un diritto automatico all’incarico

  • art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980

    esaminato e ritenuto non idoneo a configurare un diritto assoluto della docente alla direzione della unità di programma

  • art. 15, comma 7 bis, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di selezione, ma non accolto

  • art. 15 ter, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per escludere procedure concorsuali/selettive; la Corte ha invece valorizzato la necessità di criteri e selezione nel sistema complessivo

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo finale sulla buona fede e correttezza, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l’esito probatorio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per censurare la mancata attribuzione dell’incarico come inadempimento, ma la Corte ha escluso un obbligo incondizionato

  • art. 1223 c.c.

    richiamato con riguardo al risarcimento del danno, non riconosciuto perché mancavano i presupposti dell’incarico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato e provato i presupposti specifici della pretesa

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per censurare la valutazione delle prove e l’asserita non contestazione; la Corte ha escluso che ciò imponesse un esito diverso

  • art. 92 c.p.c.

    applicato per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali o assistenziali non deriva automaticamente dal possesso di titoli o qualifiche soggettive, ma è subordinato alla concreta disponibilità del posto, alla coerenza con l’assetto organizzativo dell’ente, alla copertura finanziaria e alle procedure di selezione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
  • Quando una pretesa è impostata come domanda risarcitoria da perdita di chance, il ricorrente deve allegare e provare non solo il comportamento asseritamente illegittimo della controparte, ma anche i presupposti specifici che avrebbero reso plausibile e giustificato l’attribuzione dell’incarico proprio a suo favore.
  • L’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari convenzionati con strutture sanitarie va letto sistematicamente e non come diritto incondizionato all’assegnazione di un incarico; esso opera entro i limiti dell’organizzazione aziendale e del convenzionamento concretamente possibile.
  • Le norme collettive che regolano il conferimento degli incarichi nella dirigenza sanitaria devono essere interpretate in coerenza con la disciplina legale e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sicché non possono introdurre automatismi incompatibili con la programmazione organizzativa e finanziaria.
  • La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice di merito si limita a verificare il presupposto logico-giuridico della domanda proposta, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e documentale già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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