Cassazione Civile, Ordinanza n. 05493/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente universitaria di area medica, che sosteneva di avere diritto, in ragione del suo inquadramento accademico, della titolarità di insegnamenti e dell’attività svolta nel policlinico, all’assegnazione di un incarico dirigenziale assistenziale apicale presso l’azienda ospedaliera, in particolare di direzione di unità di complessità equivalente o, in subordine, di unità di programma. Poiché, secondo la sua prospettazione, le era stato invece attribuito un mero inquadramento dirigenziale biologo senza incarico, chiedeva il risarcimento del danno, parametrato anche alle differenze economiche e alla perdita di chance connessa alla mancata assegnazione dell’incarico. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: ha denunciato extrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe trasformato una domanda risarcitoria in pretesa retributiva; ha dedotto errori nella qualificazione dell’azione come danno da perdita di chance; ha contestato l’interpretazione del d.lgs. n. 517 del 1999 e del d.lgs. n. 502 del 1992, sostenendo che l’attribuzione dell’incarico fosse vincolata e non discrezionale; ha richiamato ulteriori fonti normative per affermare un diritto incondizionato al conferimento; ha sostenuto che non fosse necessaria alcuna procedura selettiva; ha denunciato omesso esame di fatti e documenti decisivi; ha infine lamentato violazione delle regole sull’onere della prova e sull’esatto adempimento, affermando che la controparte non avesse contestato i fatti dedotti e non avesse giustificato il mancato conferimento dell’incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi nella parte in cui presupponevano un diritto automatico della docente all’incarico assistenziale richiesto. Ha affermato che il conferimento degli incarichi nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, e in particolare della dirigenza medica e dei soggetti universitari convenzionati con le strutture sanitarie, è subordinato a una programmazione organizzativa e finanziaria, alla presenza di posti disponibili nell’assetto aziendale, ai vincoli di bilancio e al superamento delle procedure selettive previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’azienda non è tenuta ad attribuire in modo automatico l’incarico soltanto perché il soggetto possiede i requisiti soggettivi o il titolo accademico, ma solo se l’incarico sia concretamente disponibile e conferibile secondo l’assetto organizzativo e finanziario vigente. La Corte ha anche chiarito che l’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari medici opera in collegamento con il convenzionamento e con la concreta destinazione a un incarico previsto dalla normativa; in mancanza di posti o di presupposti organizzativi, non può pretendersi un conferimento in via automatica. Le spese sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per escludere che la corte territoriale avesse pronunciato oltre la domanda, avendo invece esaminato il presupposto della pretesa risarcitoria
artt. 99, 112 e 113 c.p.c.
invocati dalla ricorrente per contestare la qualificazione della domanda; la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva correttamente considerato la natura risarcitoria della pretesa
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517 del 1999
interpretato nel senso che l’affidamento ai professori di prima fascia della responsabilità e gestione di programmi dipartimentali o interdipartimentali è condizionato all’esistenza di posti, alla copertura finanziaria e alle procedure di selezione previste
art. 12 preleggi
invocato per l’interpretazione delle norme, ma la Corte ha dato lettura sistematica del complesso normativo, escludendo un diritto automatico all’incarico
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517 del 1999
esclude che dall’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari possa ricavarsi un diritto assoluto e inderogabile al conferimento dell’incarico richiesto
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 517 del 1999
richiamato per affermare che l’individuazione e l’afferenza dei professori alle strutture avviene mediante atto del direttore generale d’intesa con il rettore, in coerenza con programmazione regionale e aziendale
art. 15 ter d.lgs. n. 502 del 1992
interpretato come norma che subordina il conferimento degli incarichi dirigenziali medici alla disponibilità di risorse finanziarie, al numero degli incarichi stabiliti nell’atto aziendale e alle scelte organizzative della pubblica amministrazione
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato per ribadire che la contrattazione collettiva disciplina le modalità di conferimento degli incarichi nel quadro dei poteri organizzativi della PA
art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001
usato come parametro sistematico per distinguere tra poteri organizzativi della pubblica amministrazione e disciplina del rapporto e del trattamento economico affidati alla contrattazione collettiva
art. 28 CCNL 2000 dirigenza medica e veterinaria
richiamato nel senso che il conferimento dell’incarico avviene con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri/procedure aziendali, incompatibili con un’attribuzione automatica
art. 28 CCNL 8 giugno 2000
indicata come fonte negoziale che regola la procedura di scelta degli incarichi dirigenziali in coerenza con la disciplina legale
art. 33 CCNL 8 giugno 2000
richiamato quale disposizione modificata dalla contrattazione successiva in tema di conferibilità degli incarichi
art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005
richiamato per confermare la permanenza del vincolo organizzativo-finanziario nella disciplina negoziale
art. 19, comma 1, CCNL 19 dicembre 2019
richiamato come fonte che ribadisce il vincolo finanziario-organizzativo e l’esigenza di selezione per il conferimento degli incarichi
art. 97 Cost.
evocato per fondare la prevalenza dell’assetto organizzativo della PA e del buon andamento sull’automatica attribuzione degli incarichi
art. 1 della legge n. 200 del 1974
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
invocato dalla ricorrente, senza incidere sulla conclusione adottata
art. 1 della legge n. 230 del 2005
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare un diritto automatico all’incarico
art. 102 d.P.R. n. 382 del 1980
esaminato e ritenuto non idoneo a configurare un diritto assoluto della docente alla direzione della unità di programma
art. 15, comma 7 bis, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992
invocato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di selezione, ma non accolto
art. 15 ter, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla ricorrente per escludere procedure concorsuali/selettive; la Corte ha invece valorizzato la necessità di criteri e selezione nel sistema complessivo
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo finale sulla buona fede e correttezza, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l’esito probatorio
art. 1218 c.c.
richiamato per censurare la mancata attribuzione dell’incarico come inadempimento, ma la Corte ha escluso un obbligo incondizionato
art. 1223 c.c.
richiamato con riguardo al risarcimento del danno, non riconosciuto perché mancavano i presupposti dell’incarico
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse allegato e provato i presupposti specifici della pretesa
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per censurare la valutazione delle prove e l’asserita non contestazione; la Corte ha escluso che ciò imponesse un esito diverso
art. 92 c.p.c.
applicato per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali o assistenziali non deriva automaticamente dal possesso di titoli o qualifiche soggettive, ma è subordinato alla concreta disponibilità del posto, alla coerenza con l’assetto organizzativo dell’ente, alla copertura finanziaria e alle procedure di selezione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
- Quando una pretesa è impostata come domanda risarcitoria da perdita di chance, il ricorrente deve allegare e provare non solo il comportamento asseritamente illegittimo della controparte, ma anche i presupposti specifici che avrebbero reso plausibile e giustificato l’attribuzione dell’incarico proprio a suo favore.
- L’obbligo di attività assistenziale dei professori universitari convenzionati con strutture sanitarie va letto sistematicamente e non come diritto incondizionato all’assegnazione di un incarico; esso opera entro i limiti dell’organizzazione aziendale e del convenzionamento concretamente possibile.
- Le norme collettive che regolano il conferimento degli incarichi nella dirigenza sanitaria devono essere interpretate in coerenza con la disciplina legale e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sicché non possono introdurre automatismi incompatibili con la programmazione organizzativa e finanziaria.
- La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice di merito si limita a verificare il presupposto logico-giuridico della domanda proposta, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e documentale già esaminato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05494/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05497/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05499/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →