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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05494/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I due medici avevano chiesto il pagamento di prestazioni di emodinamica diagnostica e interventistica (angioplastiche, coronografie, cateterismi cardiaci) svolte per alcuni mesi e per tre giorni alla settimana presso una casa di cura laziale, nell'ambito di una convenzione stipulata dalla ex Azienda Sanitaria di Chieti e poi dichiarata nulla. Dopo una lunga vicenda processuale, la Corte di cassazione, con precedenti pronunce, aveva affermato che tali attività, se aggiuntive rispetto al debito istituzionale, dovevano comunque essere retribuite, anche eventualmente ex art. 2126 c.c., e aveva rinviato al giudice di merito per accertare l'effettiva misura delle prestazioni aggiuntive e il relativo criterio di liquidazione. Nel secondo rinvio, però, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda originaria ritenendo non superate le preclusioni istruttorie e non adeguatamente dimostrati i fatti necessari. Con l'ultimo ricorso per cassazione i medici hanno denunciato la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nei precedenti rinvii, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere l'istruttoria necessaria, anche d'ufficio o mediante consulenza tecnica, per determinare l'entità delle prestazioni aggiuntive e liquidarne il compenso. Contestavano inoltre l'affermazione di genericità delle loro richieste istruttorie e sostenevano che esse fossero mirate a qualificare le prestazioni come aggiuntive e non istituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo generico, perché i ricorrenti non avevano riportato in ricorso il contenuto esatto delle istanze istruttorie né del ricorso in riassunzione, impedendo così al Collegio di verificare la decisività delle prove invocate e la loro coerenza con l'oggetto della lite, come definito dalle precedenti decisioni di rinvio. È stata quindi confermata la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la domanda dei medici. Le spese sono state compensate per la particolarità e l'andamento alterno della vicenda, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    È richiamato come possibile base per la retribuzione di prestazioni lavorative eseguite in presenza di invalidità del rapporto o dell'incarico, se le prestazioni sono state effettivamente rese e hanno carattere aggiuntivo.

  • art. 2099, comma 2, c.c.

    È richiamato nei precedenti gradi come criterio per la determinazione giudiziale della retribuzione quando manchi un parametro contrattuale adeguato.

  • art. 432 c.p.c.

    È richiamato come possibile criterio di liquidazione equitativa del credito retributivo nel caso di impossibilità o difficoltà di una quantificazione precisa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che deduce l'erronea mancata ammissione di prove deve riportare in modo specifico il contenuto delle istanze istruttorie e spiegare la loro decisività, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia al giudice di merito per l'accertamento di prestazioni aggiuntive e della loro quantificazione, il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro del decisum e il ricorrente, nel censurarlo, deve dimostrare in modo puntuale la violazione di quel perimetro.
  • La deduzione di un vizio processuale o istruttorio non può essere affidata a contestazioni generiche: è necessario mettere la Corte in condizione di verificare, dalla sola lettura del ricorso, quali prove siano state richieste, a quale fatto si riferissero e perché fossero decisive.
  • In presenza di precedenti pronunce di cassazione che abbiano individuato l'oggetto della controversia, la parte che invochi ulteriori accertamenti istruttori deve mostrare la coerenza delle proprie richieste con tale oggetto, altrimenti la censura non è scrutinabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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