Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il dirigente aveva agito per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute maturate nel periodo 2005-2012, sostenendo che il mancato godimento non fosse dipeso da una sua scelta, ma dalle modalità di organizzazione del lavoro e dall'inerzia della datrice di lavoro nel consentirgli effettivamente di fruire dei riposi. La Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda ritenendo che, trattandosi di dirigente con potere autonomo di organizzare le ferie, spettasse a lui provare la sussistenza di eccezionali esigenze aziendali ostative alla fruizione; aveva inoltre escluso che la documentazione prodotta bastasse a dimostrare l'impossibilità di sostituzione temporanea. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nullità della motivazione, omesso esame di documenti e contratti individuali, errata interpretazione contrattuale, erronea ripartizione dell'onere della prova, violazione del principio di non contestazione e mancato riconoscimento anche delle ferie maturate nell'anno di cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, da svolgere applicando il principio secondo cui il dirigente pubblico conserva il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto se il datore di lavoro non prova di averlo messo in condizione di fruirne mediante adeguata informazione, eventuale formale invito e verifica che l'organizzazione del servizio non ne impedisse il godimento. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2109 c.c.

    norma richiamata per la disciplina del godimento delle ferie e del relativo diritto, letta in combinazione con la normativa europea e con il riparto dell'onere probatorio fissato dalla giurisprudenza unionale e di legittimità

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato quale disposizione che attua l'art. 7 della direttiva 93/104/CE e regola il divieto di monetizzazione salvo cessazione del rapporto; interpretato nel senso che, alla cessazione, la perdita del diritto è configurabile solo se il datore prova di aver reso effettivo il godimento delle ferie

  • art. 7 direttiva 1993/104/CE

    richiamato come fonte europea del diritto alle ferie annuali retribuite e del collegato diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    richiamato come direttiva confluita nella precedente, fonte del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno del carattere fondamentale e irrinunciabile del diritto alle ferie annuali retribuite e dell'obbligo datoriale di metterne il lavoratore in condizione di fruizione

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata per le doglianze di nullità della sentenza e/o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione del contratto individuale di lavoro

  • art. 2967 c.c.

    probabile refuso per l'art. 2697 c.c.; il ricorrente lo invoca per sostenere che l'onere della prova della possibilità di autonoma fruizione delle ferie gravasse sul datore di lavoro

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in sostanza quale regola di riparto dell'onere della prova, che la Corte applica ponendolo a carico del datore di lavoro nei casi di mancata fruizione delle ferie alla cessazione del rapporto

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e ai principi già affermati

  • art. 111 Cost.

    richiamato a supporto della censura di difetto di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la doglianza di violazione del principio di non contestazione

  • art. 32 Cost.

    richiamato insieme all'art. 36 Cost. a sostegno del diritto fondamentale alle ferie

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno della tutela costituzionale del diritto alle ferie e al riposo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, nel caso concreto, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; alla cessazione del rapporto, il diritto all'indennità sostitutiva è strettamente collegato alla mancata fruizione delle ferie.
  • Nel caso di dirigente che abbia autonomia organizzativa sul godimento delle ferie, il datore di lavoro non può opporre la sola autonomia del dirigente per negare l'indennità sostitutiva: deve provare di averlo effettivamente messo in condizione di fruirne.
  • La perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di aver invitato il lavoratore, anche formalmente se necessario, a fruire delle ferie e di averlo avvisato in modo tempestivo e accurato del rischio di perdita del diritto.
  • Quando il lavoratore contesta la mancata monetizzazione delle ferie non godute, nei casi dubbi l'onere della prova circa l'effettiva possibilità di fruizione e le iniziative datoriali gravano sul datore di lavoro, non sul lavoratore.
  • Se il giudice di merito pone a carico del dirigente la prova di eccezionali esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie, senza verificare se il datore abbia adempiuto ai propri obblighi di informazione e invito, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina delle ferie e per errato riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.