Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dirigente aveva agito per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute maturate nel periodo 2005-2012, sostenendo che il mancato godimento non fosse dipeso da una sua scelta, ma dalle modalità di organizzazione del lavoro e dall'inerzia della datrice di lavoro nel consentirgli effettivamente di fruire dei riposi. La Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda ritenendo che, trattandosi di dirigente con potere autonomo di organizzare le ferie, spettasse a lui provare la sussistenza di eccezionali esigenze aziendali ostative alla fruizione; aveva inoltre escluso che la documentazione prodotta bastasse a dimostrare l'impossibilità di sostituzione temporanea. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nullità della motivazione, omesso esame di documenti e contratti individuali, errata interpretazione contrattuale, erronea ripartizione dell'onere della prova, violazione del principio di non contestazione e mancato riconoscimento anche delle ferie maturate nell'anno di cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, da svolgere applicando il principio secondo cui il dirigente pubblico conserva il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto se il datore di lavoro non prova di averlo messo in condizione di fruirne mediante adeguata informazione, eventuale formale invito e verifica che l'organizzazione del servizio non ne impedisse il godimento. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per la disciplina del godimento delle ferie e del relativo diritto, letta in combinazione con la normativa europea e con il riparto dell'onere probatorio fissato dalla giurisprudenza unionale e di legittimità
richiamato quale disposizione che attua l'art. 7 della direttiva 93/104/CE e regola il divieto di monetizzazione salvo cessazione del rapporto; interpretato nel senso che, alla cessazione, la perdita del diritto è configurabile solo se il datore prova di aver reso effettivo il godimento delle ferie
art. 7 direttiva 1993/104/CE
richiamato come fonte europea del diritto alle ferie annuali retribuite e del collegato diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto
art. 7 direttiva 2003/88/CE
richiamato come direttiva confluita nella precedente, fonte del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a sostegno del carattere fondamentale e irrinunciabile del diritto alle ferie annuali retribuite e dell'obbligo datoriale di metterne il lavoratore in condizione di fruizione
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per le doglianze di nullità della sentenza e/o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato quale criterio di interpretazione del contratto individuale di lavoro
probabile refuso per l'art. 2697 c.c.; il ricorrente lo invoca per sostenere che l'onere della prova della possibilità di autonoma fruizione delle ferie gravasse sul datore di lavoro
richiamato in sostanza quale regola di riparto dell'onere della prova, che la Corte applica ponendolo a carico del datore di lavoro nei casi di mancata fruizione delle ferie alla cessazione del rapporto
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità e ai principi già affermati
art. 111 Cost.
richiamato a supporto della censura di difetto di motivazione
richiamato per la doglianza di violazione del principio di non contestazione
art. 32 Cost.
richiamato insieme all'art. 36 Cost. a sostegno del diritto fondamentale alle ferie
art. 36 Cost.
richiamato a sostegno della tutela costituzionale del diritto alle ferie e al riposo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore; alla cessazione del rapporto, il diritto all'indennità sostitutiva è strettamente collegato alla mancata fruizione delle ferie.
- Nel caso di dirigente che abbia autonomia organizzativa sul godimento delle ferie, il datore di lavoro non può opporre la sola autonomia del dirigente per negare l'indennità sostitutiva: deve provare di averlo effettivamente messo in condizione di fruirne.
- La perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di aver invitato il lavoratore, anche formalmente se necessario, a fruire delle ferie e di averlo avvisato in modo tempestivo e accurato del rischio di perdita del diritto.
- Quando il lavoratore contesta la mancata monetizzazione delle ferie non godute, nei casi dubbi l'onere della prova circa l'effettiva possibilità di fruizione e le iniziative datoriali gravano sul datore di lavoro, non sul lavoratore.
- Se il giudice di merito pone a carico del dirigente la prova di eccezionali esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie, senza verificare se il datore abbia adempiuto ai propri obblighi di informazione e invito, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina delle ferie e per errato riparto dell'onere probatorio.
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