Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rientro, presso l'università, di due dipendenti che per anni avevano prestato servizio, in base a convenzione, presso il centro di risonanza magnetica di un ospedale universitario. Essi sostenevano che, cessata la convenzione, dovesse essere applicata la disciplina pattizia decentrata che, a loro dire, garantiva la neutralizzazione di ogni penalizzazione economica mediante assegno perequativo ad personam e mantenimento delle progressioni di carriera, oltre al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria). Chiedevano quindi l'inquadramento nella categoria D, posizione economica D3, con ulteriori avanzamenti e il pagamento delle differenze retributive, nonché il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva però rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto solo in parte le pretese. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e della contrattazione decentrata del 2007-2008, sostenendo che l'indennità perequativa spettasse anche fuori dallo svolgimento di mansioni assistenziali e che la clausola di garanzia imponesse il riconoscimento dell'assegno ad personam; (2) ulteriore violazione della medesima disciplina pattizia, assumendo che il meccanismo negoziale garantisse il mantenimento delle progressioni economiche; (3) violazione dell'art. 64 CCNL 2016-2018 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., ritenendo che la nuova disciplina avesse "normalizzato" il regime di equiparazione e dovesse applicarsi anche alla fattispecie; (4) vizio motivazionale sulla negazione del danno, ritenuto dalla Corte d'appello troppo genericamente allegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo. In particolare, ha chiarito che la censura relativa alla contrattazione integrativa non è scrutinabile come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. davanti alla Cassazione, e ha rilevato anche carenze di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto all'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, ha corretto la motivazione del giudice d'appello osservando che l'indennità perequativa del personale universitario non medico è collegata al servizio presso le strutture sanitarie e ha funzione meramente perequativa, spettando anche per attività tecniche o amministrative funzionali all'assistenza. Tuttavia, la decisione finale è rimasta favorevole alla resistente perché la disciplina invocata non poteva essere fatta valere nel modo prospettato. Sul terzo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 64, comma 4, CCNL 2016-2018 perché il contratto non era ancora vigente nel periodo controverso e perché la norma riguarda il trasferimento d'ufficio disposto dall'università, non la cessazione della convenzione per iniziativa dell'azienda ospedaliera. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
L'indennità perequativa del personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie ha funzione meramente perequativa ed è collegata allo svolgimento del servizio presso le strutture di riferimento; spetta anche per attività tecniche o amministrative funzionali all'assistenza e non richiede un'indagine sulla natura propriamente assistenziale delle mansioni.
artt. 28, 29 e 30 CCNL 27 gennaio 2005
prima applicazione degli artt. 28, 29 e 30 CCNL 27 gennaio 2005
Richiamati come base della contrattazione decentrata invocata dai ricorrenti, ma la loro violazione non è stata scrutinata nel merito perché la censura sulla contrattazione integrativa non è proponibile come violazione di legge in cassazione.
verbale di concertazione del 6 febbraio 2007
verbale di concertazione del 6 febbraio 2007
Indicata dai ricorrenti come fonte della clausola di garanzia e della perequazione economica; la Corte non ne ha riconosciuto una portata tale da fondare la pretesa nei termini dedotti, anche per difetto di specifica allegazione.
atto integrativo del 7 agosto 2008
atto integrativo del 7 agosto 2008
Richiamato quale fonte della disciplina decentrata; la Corte ha escluso che se ne potesse denunciare la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. e ha rilevato carenze di specificità nel ricorso.
art. 64, comma 4, CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018
Il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di categoria B, C o D che torni a prestare servizio presso le Università, per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda
La norma si applica solo al personale che rientra in università per trasferimento d'ufficio disposto dall'università stessa e non al caso di cessazione della convenzione per iniziativa esclusiva dell'azienda ospedaliera; inoltre, non si applica a un periodo anteriore alla sua vigenza.
art. 2, commi 1 e 2, parte prima, CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto
Il contratto collettivo non può essere applicato al periodo antecedente alla sua vigenza.
violazione e falsa applicazione
Non è consentito denunciare in cassazione, come violazione o falsa applicazione di legge, la violazione di un contratto integrativo collettivo.
oneri formali previsti dall’art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente anche per mancato assolvimento degli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
ai sensi dell'art. 384, u.c., c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione del giudice d'appello, pur confermando il rigetto del motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Richiamato solo per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sull'art. 64 CCNL 2016-2018; la Corte non ha ritenuto fondata l'estensione interpretativa proposta.
Massime di principio
- La violazione di un contratto collettivo integrativo non è deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come violazione o falsa applicazione di legge, quando la censura investe direttamente la disciplina pattizia di livello decentrato.
- L'indennità perequativa prevista per il personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie ha natura meramente perequativa ed è collegata al servizio reso presso la struttura di riferimento; essa può spettare anche per attività tecniche o amministrative funzionali all'attività assistenziale.
- Una norma contrattuale collettiva sopravvenuta non può essere applicata a fatti e periodi anteriori alla sua vigenza, salvo espressa previsione di retroattività.
- Quando una disposizione contrattuale collega la conservazione della posizione economica al rientro in università per trasferimento d'ufficio disposto dall'università, essa non si estende, in via interpretativa, al diverso caso di cessazione della convenzione per iniziativa dell'azienda ospedaliera.
- In cassazione il motivo che censura il rigetto del danno deve confrontarsi con una motivazione specifica e non può fondarsi su allegazioni generiche; la genericità della prova o dell'allegazione del pregiudizio giustifica il rigetto della domanda risarcitoria.
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