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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'ARIF, già inquadrato nei ruoli della Regione Puglia e poi transitato all'Agenzia nell'ambito della disciplina regionale sulle attività irrigue e forestali, volta a ottenere l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dal CCNL privatistico di settore per il periodo novembre 2016-maggio 2020. I giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore fosse transitato alle dipendenze dell'ARIF, che avesse esercitato l'opzione per l'applicazione del CCNL privatistico e che, per tale ragione, gli spettasse il relativo trattamento economico. L'ARIF ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale e dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, sostenendo che mancasse un provvedimento di trasferimento e che il lavoratore fosse solo in avvalimento/distacco, con erronea ripartizione dell'onere della prova; 2) erronea applicazione del CCNL di settore e degli artt. 1362 c.c. e 117 Cost., assumendo che l'indennità fosse istituto di contrattazione privatistica incompatibile col pubblico impiego; 3) violazione degli artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, perché la disciplina statale del pubblico impiego precluderebbe l'applicazione di istituti privatistici incompatibili; 4) violazione dell'art. 6 d.l. 78/2010 e della normativa sulla finanza pubblica, sostenendo che tale disposizione rendesse inefficaci le analoghe previsioni contrattuali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e una diversa interpretazione della disciplina applicabile; ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse affetta da apparenza o contraddittorietà e che la disciplina speciale regionale e contrattuale giustificasse l'applicazione del CCNL privatistico al personale operaio dell'ARIF, senza che ciò escludesse la natura di rapporto di lavoro pubblico. Ha infine escluso che il richiamo all'art. 6 d.l. 78/2010 fosse idoneo, da solo, a fondare la censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ARIF, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità di percorrenza chilometrica. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Il rigetto in limine deriva dal fatto che le doglianze miravano soprattutto a contestare l'accertamento in fatto e l'interpretazione delle norme già compiuti dai giudici di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità scrutinabile.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa ricostruzione della vicenda concreta.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 L.R. Puglia n. 3 del 2010

    La disciplina regionale speciale prevede il transito di determinati operai alle dipendenze dell'ARIF e l'applicazione del CCNL privatistico di settore al personale operaio, con possibilità di opzione per gli operai di ruolo transitati.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Il rinvio all'art. 2112 c.c. e alle disposizioni speciali consente l'applicazione della disciplina regionale di settore sul transito del personale.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato come norma di rinvio per il passaggio del personale, salve le speciali discipline regionali.

  • art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010

    Il trattamento economico previsto dal CCNL di settore può applicarsi al personale operaio dell'ARIF secondo la disciplina speciale regionale.

  • art. 23 CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 e del 10.6.2014

    Richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina contrattuale applicata al rapporto.

  • artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001

    Sono richiamati per sostenere la natura pubblicistica del rapporto, ma la Corte ribadisce la compatibilità con la contrattazione privatistica speciale del settore.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato per sostenere la prevalenza delle regole del pubblico impiego contrattualizzato sulle clausole collettive incompatibili.

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel medesimo quadro di censura sulla compatibilità della contrattazione collettiva applicata.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    Richiamato per contestare la disciplina regionale in rapporto alla competenza legislativa statale sull'ordinamento civile.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010

    gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi

    La Corte osserva che la norma, per le Regioni, non opera in via diretta ma come principio di coordinamento della finanza pubblica; la mera invocazione della disposizione non basta a dimostrare l'inefficacia della clausola contrattuale regionale.

  • art. 6, comma 20, d.l. n. 78/2010

    Precisa che le disposizioni dell'art. 6 non si applicano direttamente alle Regioni e agli enti del SSN, ma valgono come principi per il coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 1, comma 3, l. n. 196/2009

    Richiamato nel motivo per sostenere l'inclusione dell'ARIF nel perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della finanza pubblica.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi ravvisi un autonomo fondamento di accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto accertato dal giudice di merito.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale radicale; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Quando una disciplina speciale regionale prevede per un determinato settore pubblico l'applicazione di un CCNL privatistico, tale applicazione può coesistere con la natura pubblica del rapporto e va riferita, in particolare, all'inquadramento, alle mansioni e al trattamento economico previsto.
  • La mera invocazione di una norma di contenimento della spesa pubblica non è sufficiente a dimostrare l'inefficacia di una clausola collettiva se la disposizione, per gli enti territoriali, opera come principio di coordinamento finanziario e non come divieto diretto e immediatamente applicabile.
  • In presenza di una disciplina speciale di transito del personale e di elementi documentali univoci sulla prosecuzione del rapporto con l'ente di destinazione, la censura che nega il trasferimento deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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