Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05041/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto dal Comune per il rimborso di somme asseritamente dovute dall'ASP a titolo di integrazione della retta assistenziale per ricoveri di anziani e adulti inabili non autosufficienti, per gli anni 1998-2010. L'ASP aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, insussistenza dei presupposti del credito, mancato rispetto degli oneri formali previsti dalla normativa regionale, prescrizione e infondatezza degli interessi richiesti. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma aveva comunque riconosciuto in parte il credito del Comune e in parte quello dell'ASP, operando una compensazione parziale. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'ASP, ha escluso il credito del Comune, ha eliminato la compensazione e ha condannato il Comune a restituire 7,5 milioni di euro percepiti in esecuzione del decreto revocato, con interessi. In Cassazione il Comune ha proposto cinque motivi: 1) violazione della disciplina regionale sulle autorizzazioni ai ricoveri e sugli adempimenti documentali, nonché degli artt. 345 e 169 c.p.c., sostenendo di avere prodotto la documentazione necessaria e che la Corte d'appello avrebbe trascurato i 15 faldoni depositati nel monitorio; 2) violazione delle regole sulle produzioni documentali e sul divieto di nova, insistendo sulla acquisibilità d'ufficio dei documenti del procedimento monitorio; 3) violazione della medesima normativa regionale, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto non provati gli adempimenti del Comune; 4) violazione di norme sul pareggio di bilancio e di norme costituzionali, sostenendo che la decisione avrebbe inciso sul dissesto dell'ente; 5) violazione della disciplina sulla conferenza di servizi e dell'art. 1988 c.c., assumendo che il verbale della conferenza e l'iscrizione a bilancio integrassero riconoscimento del debito e spostassero sull'ASP l'onere di provare l'inadempimento del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che l'impugnazione fosse complessivamente confusa e non articolata in motivi chiaramente riconducibili ai vizi dell'art. 360 c.p.c. Ha poi osservato che l'eventuale proposizione di revocazione non interferisce con il giudizio di cassazione in mancanza di un provvedimento di sospensione ex art. 398 c.p.c. Quanto ai motivi, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo perché si limitavano a lamentare violazioni di legge senza una critica specifica alla sentenza impugnata e, in sostanza, miravano a una rivalutazione del merito; ha ricordato inoltre che i documenti prodotti nel monitorio restano documenti di parte e, in opposizione a decreto ingiuntivo, devono essere ritualmente riprodotti nel fascicolo di parte del giudizio ordinario. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto anch'esso a ottenere una diversa lettura delle prove. Ha dichiarato inammissibile il quarto perché formulato in modo meramente assertivo e privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il quinto perché volto a una rivalutazione del contenuto dei verbali della conferenza di servizi, senza riportarne adeguatamente il contenuto nel ricorso e senza dimostrare la violazione delle norme invocate. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 17, commi 1 e 2, L.R. Sicilia n. 22/1986

    La Corte non entra nel merito della disciplina regionale, ma rileva che la doglianza del ricorrente non è stata articolata in modo idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di prova degli adempimenti e dei documenti richiesti.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per contestare la pretesa inutilizzabilità di documenti e il divieto di nova in appello; la Corte osserva però che la censura è in realtà una richiesta di rivalutazione del merito ed è quindi inammissibile.

  • art. 169 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione al deposito del fascicolo e della documentazione; la Corte ribadisce che i documenti del monitorio, in opposizione, restano documenti di parte e devono essere ritualmente riprodotti nel fascicolo del giudizio di cognizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte afferma che i motivi devono essere specifici, riconducibili in modo chiaro al vizio denunciato e contenere una critica effettiva alle statuizioni della sentenza; non è sufficiente un'elencazione di norme asseritamente violate o una generica contestazione del merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso: occorre indicare con precisione le affermazioni in diritto censurate e riportare i documenti o gli stralci rilevanti su cui si fondano le censure.

  • art. 638 c.p.c., comma 3

    I documenti allegati al ricorso monitorio restano documenti di parte e, nel giudizio di opposizione che si trasforma in cognizione ordinaria, non si trasferiscono automaticamente nel fascicolo se non ritualmente depositati.

  • art. 645 c.p.c., comma 2

    Conferma l'onere delle parti di costituirsi nel giudizio di opposizione depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione.

  • art. 398 c.p.c., comma 4

    La proposizione della revocazione non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice di merito; in assenza di tale provvedimento i giudizi restano autonomi.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È menzionato solo per descrivere la revocazione per errore di fatto, rimedio sussidiario e autonomo rispetto al ricorso per cassazione.

  • art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c.

    È richiamato dalla controricorrente nel chiedere la condanna per lite temeraria; la Corte non accoglie tale domanda e si limita a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 1988 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che l'inserimento della somma nel bilancio e il verbale di conferenza dei servizi varrebbero come riconoscimento del debito; la Corte osserva che le dichiarazioni in conferenza di servizi sono difficilmente equiparabili a una formale ricognizione di debito e la censura è comunque inammissibile.

  • art. 15, L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per valorizzare il verbale della conferenza di servizi; la Corte non ne accoglie la lettura e considera la doglianza meramente rivalutativa.

  • art. 192, d.lgs. n. 267/2000

    È invocato in relazione ai vincoli di bilancio e all'assunto impatto della decisione sul dissesto dell'ente, ma la Corte rileva la mancanza di una critica specifica alla sentenza.

  • d.lgs. n. 155/2012

    È richiamato insieme alle norme sul pareggio di bilancio, senza che la Corte ne affronti il merito per difetto di specificità del motivo.

  • artt. 81 e 119 Cost.

    Sono invocati per sostenere la violazione dei principi di equilibrio di bilancio; la Corte rileva che il ricorrente non spiega il nesso tra la decisione impugnata e la pretesa violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono formulati in modo specifico e chiaro, tale da consentire l'immediata individuazione del vizio denunciato e del passaggio motivazionale o giuridico censurato.
  • La deduzione formale di violazione di legge non basta se, in realtà, la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti prodotti nella fase monitoria non entrano automaticamente nel fascicolo del giudizio di cognizione: le parti devono ritualmente costituirsi e depositare il fascicolo contenente tali documenti.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e riportare gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda le censure, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La revocazione per errore di fatto è rimedio autonomo e non sospende di per sé il giudizio di cassazione; la sospensione del legittimità richiede un apposito provvedimento del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese in sede di conferenza di servizi non sono, di regola, automaticamente equiparabili a una formale ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., occorrendo comunque una verifica rigorosa del loro contenuto e della loro idoneità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.