L.R. Sicilia 22/1986
Riordino dei servizi e delle attivita' socio - assistenziali in Sicilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un sistema regionale di servizi socio-assistenziali, attribuendo ai comuni programmazione e gestione e alla Regione funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e finanziamento. Disciplina interventi per famiglie, minori e altri soggetti in difficoltà, integrazione con i servizi sanitari, convenzioni, autorizzazioni e riordino delle IPAB. Entra in vigore, in via generale, il 1° gennaio 1987, con alcune disposizioni efficaci dalla pubblicazione; varie norme prevedono termini e procedure transitorie legati all’attuazione iniziale.
Riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia
Riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia
La legge organizza il sistema dei servizi socio-assistenziali della Regione Siciliana, individuando principi, prestazioni, responsabilità istituzionali, modalità di gestione e strumenti di finanziamento. La disciplina è territoriale e attribuisce un ruolo centrale ai comuni, con funzioni regionali di programmazione, coordinamento, controllo e incentivazione.
Finalità, destinatari e prestazioni
Gli interventi mirano a prevenire e rimuovere le cause dei bisogni e dell’emarginazione, favorire la permanenza o il reinserimento delle persone nel nucleo familiare e nel contesto di appartenenza, garantire la libera scelta delle prestazioni e assicurare partecipazione dei cittadini e accessibilità dei servizi. La rete comprende servizi aperti e domiciliari, prestazioni economiche e interventi residenziali o temporanei, tra cui segretariato sociale, servizio sociale professionale, assistenza economica e abitativa, assistenza domiciliare, centri diurni, comunità alloggio, case protette, accoglienza temporanea, affidamento familiare, assistenza post-penitenziaria e interventi di prevenzione del disagio e della criminalità minorile.
I servizi sono rivolti ai cittadini residenti in Sicilia; ai non residenti e agli stranieri sono garantite le prestazioni urgenti. Per gli utenti con reddito superiore ai limiti stabiliti nel piano triennale è previsto il concorso al costo dei servizi, secondo le relative procedure. La legge prevede inoltre l’abolizione dell’elenco comunale dei poveri dal 1° gennaio 1987 e demanda alla disciplina attuativa la definizione delle fasce di reddito per l’accesso gratuito o con compartecipazione.
Compiti dei comuni e organizzazione locale
I comuni, singoli o associati, sono titolari delle funzioni socio-assistenziali attribuite dalla legge e dalle altre disposizioni regionali richiamate. Devono istituire, entro sei mesi dall’entrata in vigore, un ufficio di servizio sociale incaricato di programmare, organizzare, gestire e controllare gli interventi comunali, nonché di svolgere attività informativa, di indagine e documentazione. I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti devono disporre di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.
I comuni adottano piani triennali che individuano servizi e prestazioni, fabbisogno di personale, enti con cui stipulare convenzioni e costi di gestione. I servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, assistenza economica e domiciliare e centri diurni sono gestiti in strutture operative decentrate; i consigli comunali prevedono il graduale decentramento a livello di quartiere. La gestione può essere diretta, convenzionata con istituzioni pubbliche o private e associazioni senza fini di lucro, oppure delegata ai consigli di quartiere, prioritariamente per i servizi di base indicati dalla legge.
Famiglia, minori e interventi giudiziari
La Regione promuove misure a tutela della maternità e dello sviluppo del bambino. I comuni, anche associati, istituiscono per gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno o abbandono servizi di aiuto domestico, assistenza economica, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, comunità di tipo familiare e ulteriori interventi di tutela del minore e della famiglia.
L’affidamento familiare dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo è disposto dal comune su proposta del servizio sociale, con il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e sentito il minore che abbia compiuto 12 anni; può essere attuato anche in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile, secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184. Di norma non possono essere affidati più di due minori alla stessa famiglia o persona, salvo che provengano dal medesimo nucleo. Il comune stabilisce gli adempimenti, vigila sull’affidamento, informa l’autorità minorile e assicura agli affidatari il necessario sostegno economico. L’assessore regionale competente doveva predisporre entro sei mesi un regolamento-tipo, cui i comuni dovevano conformarsi adottando il proprio regolamento nei successivi sei mesi.
Il servizio sociale comunale segnala all’autorità giudiziaria minorile abbandono, maltrattamenti, cattivo esercizio della potestà e situazioni di pregiudizio; vigila sugli elenchi semestrali dei minori ricoverati o assistiti da enti e svolge indagini sociali e psicologiche su richiesta dell’autorità giudiziaria. Collabora inoltre nelle procedure di adottabilità, affidamento preadottivo e adozione. Per i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari il comune assicura assistenza, anche psicologica ed economica, privilegiando gli interventi preventivi. La rivalsa delle spese di ricovero e affidamento è prevista esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani nei casi richiamati dalla legge.
I comuni realizzano inoltre, in collaborazione con gli organismi statali, interventi di recupero e reinserimento sociale per minori e adulti sottoposti a provvedimenti giudiziari, attraverso assistenza economica e abitativa, strutture residenziali e inserimenti lavorativi, anche tramite cooperative.
Programmazione regionale e integrazione sociosanitaria
La Regione predispone piani triennali, promuove lo sviluppo dei servizi nelle aree a maggior rischio sociale, determina il fabbisogno e la qualificazione degli operatori, sostiene attività di formazione e ricerca e controlla l’adempimento delle funzioni locali, potendo attivare assistenza tecnica e interventi sostitutivi. Il piano triennale definisce priorità, tipologie e metodologia degli interventi, integrazione con i servizi sanitari, indirizzi formativi e limiti reddituali per gratuità e compartecipazione. È aggiornato ogni tre anni, comunicato alla commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, che può formulare osservazioni entro due mesi, e approvato dalla Giunta regionale. Il primo piano doveva essere elaborato entro un anno dall’entrata in vigore.
È istituito presso l’Assessorato regionale degli enti locali un comitato consultivo regionale, in carica per cinque anni, con funzioni di proposta e consulenza su piano triennale, standard, convenzioni, formazione, progetti e compartecipazione degli utenti.
Gli interventi sociali devono coordinarsi con i servizi delle unità sanitarie locali, prioritariamente a livello distrettuale. Le unità sanitarie assicurano i servizi sanitari integrativi; i comuni promuovono gli interventi sociali connessi d’intesa con le unità sanitarie e partecipano ai programmi integrati. La gestione coordinata riguarda in particolare salute mentale e reinserimento, tossicodipendenze, disabilità, maternità e infanzia e assistenza agli anziani non autosufficienti. Gli oneri sono sostenuti, in attesa della legge quadro sull’assistenza menzionata dalla norma, mediante gli stanziamenti settoriali regionali; i comuni conferiscono le quote finanziarie e i beni destinati ai servizi associati. Un comitato di coordinamento tra comuni e unità sanitarie locali esamina l’attuazione del piano e del programma annuale e stabilisce le quote comunali di partecipazione.
Convenzioni, personale e volontariato
I comuni possono stipulare convenzioni per i servizi con enti iscritti all’albo regionale delle istituzioni assistenziali. Le convenzioni devono specificare prestazioni agli utenti, corrispettivi e strumenti di controllo. Per la gestione i comuni utilizzano il proprio personale, personale proveniente da enti pubblici soppressi, obiettori ammessi al servizio civile, personale assunto per concorso o a tempo determinato secondo la normativa vigente.
Possono concorrere le associazioni di volontariato e le istituzioni associative fondate sulle prestazioni personali e volontarie dei soci. L’attività deve essere coordinata con quella del personale assistenziale, dà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e non può comportare utilizzazione a tempo pieno.
Standard, albi e autorizzazioni delle strutture
Gli standard strutturali e organizzativi dei servizi sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente, entro 12 mesi dall’entrata in vigore; per i servizi destinati agli anziani si applicano gli standard previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Presso l’Assessorato regionale è istituito l’albo delle istituzioni assistenziali, articolato per sezioni. L’iscrizione richiede strutture, attrezzature e personale idonei e conformi agli standard; l’albo è sottoposto a revisione all’inizio di ogni anno e l’elenco degli iscritti deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro il 30 giugno. L’iscrizione abilita alla stipula di convenzioni con i comuni. I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali senza rapporti convenzionali con enti locali devono iscriversi agli appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria; la comunicazione regionale delle iscrizioni e cancellazioni decorre dal 1° gennaio 1988.
Le strutture diurne e residenziali per minori, adulti e anziani, anche non autosufficienti, sono soggette ad autorizzazione al funzionamento. L’autorizzazione regionale è rilasciata entro sei mesi dall’istanza, acquisiti il parere igienico-sanitario dell’unità sanitaria locale, quello del comune e, per strutture scolastiche, quello dell’autorità scolastica. I pareri devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza, equivalgono ad assenso. Contro il diniego o l’inerzia è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide entro sei mesi. La perdita dei requisiti, dopo diffida senza ripristino entro il termine assegnato, comporta la revoca; gravi difetti di funzionamento o violazioni di legge che pregiudichino gli utenti possono determinare la sospensione. Contro sospensione e revoca è ammesso ricorso alla Giunta, che, se non decide entro 60 giorni, si intende respinto.
Riordino delle IPAB
La legge disciplina la classificazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) con prevalenti caratteristiche private e il riconoscimento della relativa personalità giuridica, nonché la gestione delle strutture delle IPAB che restano pubbliche. Le operazioni di classificazione dovevano concludersi entro 12 mesi dall’entrata in vigore; i provvedimenti declaratori dovevano essere adottati nei successivi sei mesi.
Le IPAB non privatizzate comunicano ai comuni, entro tre mesi dal ricevimento dell’atto declaratorio, lo stato delle strutture e le proposte di utilizzo coerenti con le finalità statutarie. Il comune decide con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta entro tre mesi da quando ne ha conoscenza; in caso di inerzia l’assessore regionale può intervenire in via sostitutiva. L’utilizzo comunale avviene tramite convenzione. Sono inoltre disciplinate la riconversione delle strutture, l’eventuale acquisizione comunale di beni non utilizzabili al valore di stima dell’Ufficio tecnico erariale, la fusione o estinzione delle IPAB, l’alienazione all’asta delle strutture non acquisite e la destinazione dei proventi ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari. Gli immobili destinati al culto possono essere assegnati in uso all’autorità ecclesiastica competente e, cessata tale destinazione, tornano al comune.
La legge regola anche il personale delle IPAB: inquadramento, entro il contingente in servizio al 1° luglio 1978, di dipendenti non di ruolo con almeno cinque anni di servizio e in servizio all’entrata in vigore; concorsi riservati per i posti residui; mobilità verso altre IPAB in presenza di esuberi e ampliamento delle piante organiche per assicurare gli standard, con priorità al personale proveniente da altre IPAB.
Fondi, ripartizione e investimenti
È previsto un fondo regionale per gli interventi e i servizi socio-assistenziali, alimentato da assegnazioni statali, stanziamenti regionali e quote dei fondi per servizi e investimenti previsti dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, oltre a eventuali stanziamenti settoriali. Il 70% è ripartito tra i comuni in base alla popolazione residente secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile, per le spese di funzionamento; il 30% finanzia investimenti, sulla base di richieste documentate presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, con priorità ai comuni carenti di strutture e presidi. La quota per spese correnti è erogata trimestralmente in via anticipata.
I finanziamenti per investimenti possono coprire nuove strutture e attrezzature, riconversione, trasformazione, adattamento, ampliamento, acquisto e ristrutturazione di edifici. Le domande, da presentare entro il 31 marzo, devono essere corredate da deliberazione comunale e relazione socio-economica con tipologia del servizio, conformità agli standard, personale, numero di utenti, finanziamento richiesto e risorse proprie o mutui previsti per la parte non finanziata. È inoltre istituito un fondo speciale per programmi straordinari conformi al piano triennale, utilizzabile anche per riconversione e valorizzazione delle strutture degli enti soppressi.
I comuni devono istituire i servizi compatibilmente con le risorse disponibili e le norme di finanza locale; possono destinare alla realizzazione di strutture socio-assistenziali fino al 50% degli avanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi e ricorrere a mutui, compresi quelli della Cassa depositi e prestiti.
Disposizioni transitorie, obblighi e decorrenza
La legge attribuisce ai comuni gli oneri relativi agli interventi di soccorso e mantenimento di persone inabili e prive di mezzi, comprese le situazioni richiamate dall’articolo 403 del codice civile e dall’articolo 154 del testo unico di pubblica sicurezza. In attesa che i comuni possano sostenerli con i propri bilanci, gli oneri possono gravare sul fondo regionale per i servizi. La rivalsa è prevista nei confronti dei comuni non siciliani competenti; non si esercita verso i parenti tenuti agli alimenti quando i loro redditi non superano il doppio della fascia esente IRPEF. Gli interventi urgenti possono essere effettuati anche per non residenti, informando i comuni di residenza e di eventuale dimora.
Sono previste disposizioni transitorie per la prosecuzione dei ricoveri già autorizzati, per le convenzioni relative ai centri di rieducazione minorile e per l’uso da parte del comune di Agrigento degli immobili del Villaggio La Loggia. Il beneficio del trasporto gratuito previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 è esteso alle vedove dei caduti e dispersi in guerra entro i limiti reddituali stabiliti dalla stessa normativa.
La legge entra in vigore il 1° gennaio 1987. Il titolo V e le disposizioni indicate sugli strumenti di attuazione, sull’uso delle strutture degli enti soppressi, sul personale dei disciolti comitati provinciali dell’ONMI e sulla struttura di Agrigento entrano invece in vigore il giorno della pubblicazione, avvenuta il 10 maggio 1986. Le disposizioni transitorie indicano inoltre il 1° luglio 1987 quale termine generale di cessazione dell’efficacia dell’articolo 23 della legge regionale n. 1/1979, con prosecuzione per le procedure IPAB non concluse, le fusioni e le estinzioni.
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