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Sentenza

Sentenza n. 13509/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a -OMISSIS-, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante, previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati e conseguentemente per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2026 : del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202406549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, attribuzione del punteggio e successive graduatorie nazionali di merito e rettifiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova selettiva del 6 maggio 2024, il punteggio attribuito, gli atti di approvazione e validazione dei quesiti e le successive graduatorie, chiedendo il riconoscimento di un maggior punteggio e la conseguente migliore collocazione. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, degli artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994 e della disciplina speciale prevista dall'art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, nonché eccesso di potere, manifesto sviamento e irragionevolezza. In particolare, ha contestato quesiti ritenuti erronei, ambigui o svianti, tra cui quello relativo all'art. 12 l. 104/1992 e all'integrazione scolastica, sostenendo che l'indicazione dell'asilo nido quale inizio dell'integrazione scolastica fosse errata, essendo il percorso scolastico statale riferibile alla scuola dell'infanzia. Ha inoltre censurato la correzione in autotutela di un solo quesito, ritenendola parziale e insufficiente, e ha impugnato in via derivata le graduatorie successive. Ha chiesto anche l'acquisizione degli atti di validazione della banca dati dei quesiti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la scelta e la formulazione dei quesiti, nonché l'individuazione delle risposte corrette, rientrino nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e siano sindacabili solo in presenza di errori manifesti, oggettivi, di illogicità o di incongruità. Nel caso concreto non ha ravvisato tali vizi: la risposta indicata dalla commissione è stata ritenuta sicuramente corretta, mentre le altre opzioni sono state qualificate come distrattori, dotati soltanto di margini di plausibilità. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha escluso che la natura giuridica degli argomenti consentisse un sindacato più intenso o diretto sul merito della prova, poiché ciò comporterebbe la sostituzione del giudice alla commissione e una diversa intensità di tutela a seconda della materia oggetto dei quesiti. Ha inoltre ritenuto compatibile con la prova concorsuale l'esistenza di margini interpretativi nei quesiti, salvo il caso di errore oggettivo non riscontrato. La censura relativa all'autotutela parziale è stata respinta: la correzione di un solo quesito non imponeva la revisione degli altri e confermava che le valutazioni sul contenuto dei quesiti appartenevano al merito amministrativo. È stata ritenuta priva di utilità processuale l'acquisizione degli atti di validazione richiesti, poiché la ricorrente era già utilmente collocata in graduatoria e non risultava un collegamento tra tali documenti e l'utilità perseguita. Il TAR ha quindi respinto tutte le censure, prescindendo dall'ulteriore integrazione del contraddittorio sui motivi aggiunti più recenti, e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale parametro di ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della selezione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione nella procedura selettiva.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi delle procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione.

  • artt. 407 ss. d.lgs. 297/1994

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del reclutamento e della dirigenza scolastica.

  • art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    Costituisce la base normativa della selezione per l'accesso al corso intensivo di formazione e l'inserimento in coda alla graduatoria di merito.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina speciale della selezione.

  • D.M. 8 giugno 2023, n. 107

    Attua la disciplina della selezione e ne definisce, con gli allegati, i quadri di riferimento e le aree tematiche.

  • art. 12 l. 104/1992

    Costituiva l'oggetto del quesito contestato; il TAR non ha ritenuto dimostrato che la risposta individuata dalla commissione fosse oggettivamente errata.

  • d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra scuola dell'infanzia e asilo nido; il rilievo non è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'errore manifesto del quesito.

  • d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; il TAR non ne ha tratto conseguenze invalidanti.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di prescindere dall'ulteriore integrazione del contraddittorio, una volta ritenuto infondato il gravame.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di condanna delle amministrazioni alla riformulazione del punteggio; la domanda è stata respinta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali della ricorrente.

Massime di principio

  • La scelta, la formulazione e la validazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La contestazione di un quesito o della risposta ritenuta corretta dalla commissione richiede almeno un principio di prova idoneo a dimostrare l'oggettiva erroneità dell'impostazione amministrativa; la mera plausibilità di una diversa soluzione non è sufficiente.
  • La natura giuridica della materia oggetto dei quesiti non comporta un sindacato giudiziale diretto o più intenso sul merito della prova, poiché il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione né differenziare l'intensità del controllo in base alla materia esaminata.
  • La presenza di opzioni errate ma plausibili, aventi funzione di distrattori, è compatibile con una prova concorsuale diretta a verificare la solidità della preparazione del candidato, purché la risposta individuata dalla commissione sia oggettivamente corretta e il quesito non sia manifestamente erroneo.
  • La correzione in autotutela di un singolo quesito non obbliga l'amministrazione a riesaminare tutti gli altri quesiti contestati quando le relative valutazioni appartengano al merito amministrativo e non siano dimostrati errori manifesti; l'autotutela parziale non è per ciò solo illegittima.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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