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Sentenza

Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per sessanta giorni della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore che aveva sospeso per sessanta giorni il titolo abilitativo del pubblico esercizio. La misura era stata adottata dopo l'arresto, all'interno del locale, di una persona per detenzione di cocaina e hashish ai fini di spaccio, il controllo di un altro soggetto con precedenti in materia di stupefacenti, il rinvenimento di frammenti di hashish sul tavolo occupato dai due, un precedente controllo del 2024 con identificazione di quattro soggetti pregiudicati e rinvenimento di due dosi di hashish, nonché un ulteriore controllo del giorno successivo, nel quale sette dei nove avventori risultavano gravati da precedenti penali o di polizia e venivano nuovamente identificati i due soggetti già controllati il giorno precedente. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., insussistenza dei presupposti della misura, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sproporzione e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il locale si trovasse in una zona tranquilla, che la titolare fosse estranea agli illeciti, che il provvedimento introducesse una responsabilità oggettiva del gestore, che gli episodi fossero generici, isolati e non collegati, che non vi fosse attività di spaccio nel bar e che il rinvenimento di hashish non dimostrasse la consapevolezza della titolare. È stata inoltre contestata la durata di sessanta giorni e dedotta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 T.U.L.P.S. in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 41 e 113 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e sufficiente il quadro istruttorio, anche se nel fascicolo non erano stati depositati i verbali dei controlli, poiché il nucleo fattuale emergeva dal provvedimento e dalle difese dell'Amministrazione. Il primo gruppo di censure è stato ritenuto infondato. L'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. La sospensione ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede la prova della responsabilità personale del titolare né l'accertamento penale dei fatti: è sufficiente un collegamento oggettivo tra il locale e una situazione concreta di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giudizio prognostico può essere formulato secondo il criterio del più probabile che non, mediante valutazione complessiva degli elementi acquisiti. Nel caso concreto, la pluralità e la reiterazione degli episodi, il rinvenimento di stupefacenti, l'arresto per spaccio, la presenza reiterata di soggetti pregiudicati e la loro nuova identificazione il giorno successivo hanno consentito di ravvisare un andamento unitario e progressivo, idoneo a qualificare il locale come luogo abituale di aggregazione di persone pericolose. Il rinvenimento di frammenti di hashish su un tavolo prossimo al bancone, presidiato dal personale, è stato ritenuto elemento sintomatico di una quantomeno consapevole tolleranza del fenomeno, senza configurare responsabilità oggettiva. È stata ritenuta plausibile la nuova presenza del soggetto arrestato il giorno precedente, non essendo provato che fosse rimasto sottoposto a una misura restrittiva. La durata di sessanta giorni è stata ritenuta proporzionata e adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. 287/1991, in ragione della gravità e reiterazione degli episodi e della necessità di interrompere la situazione di illegalità; tale disposizione consente una durata superiore al termine ordinario di quindici giorni quando ricorrano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta perché l'urgenza è connaturata alle misure preventive e cautelari ed era comunque concretamente giustificata dalla gravità e reiterazione degli episodi. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, poiché la misura non è punitiva ma preventiva e il sacrificio temporaneo dell'iniziativa economica è giustificato dalla tutela della sicurezza pubblica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S. - r.d. n. 773/1931

    Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

    La sospensione è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria. Non richiede l'accertamento della responsabilità personale del titolare, ma un collegamento oggettivo tra l'esercizio e una situazione concreta di pericolo; la valutazione amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.

  • art. 9, comma 3, l. 287/1991

    La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. non può avere durata superiore a quindici giorni, salvo che sia necessario disporre una sospensione di durata maggiore per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

    La durata superiore al termine ordinario di quindici giorni è legittima quando l'Amministrazione motivi specificamente le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che la rendono necessaria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità della misura quando ricorrano esigenze di urgenza connaturate alla natura preventiva e cautelare del provvedimento e concretamente giustificate dalla gravità e reiterazione dei fatti.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro e il quadro istruttorio è completo ai fini della decisione.

  • artt. 3, 24, 27, 41 e 113 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 T.U.L.P.S. è manifestamente infondata, poiché la sospensione non introduce una responsabilità oggettiva né una sanzione personale, ma costituisce una misura preventiva di tutela della sicurezza pubblica; il temporaneo sacrificio dell'iniziativa economica è giustificato dall'utilità sociale e dalla sicurezza.

Massime di principio

  • La sospensione di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere disposta senza accertare una responsabilità personale del titolare quando sussista un collegamento oggettivo tra l'attività del locale e una situazione concreta di pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.
  • Il giudizio prognostico richiesto per l'adozione della misura ex art. 100 T.U.L.P.S. può essere formulato secondo il criterio del più probabile che non, sulla base di una valutazione complessiva, logica e non irragionevole degli elementi acquisiti dagli organi di polizia, senza necessità dello standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La qualificazione di un esercizio come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose può derivare dalla valutazione congiunta di più episodi, anche se nessuno di essi, isolatamente considerato, integra tutti i presupposti dell'art. 100 T.U.L.P.S.; assumono rilievo la reiterazione delle frequentazioni, il rinvenimento di stupefacenti, gli arresti e la presenza di soggetti pregiudicati.
  • La misura ex art. 100 T.U.L.P.S. non configura responsabilità oggettiva del gestore, ma può fondarsi su elementi dai quali risulti, secondo il criterio del più probabile che non, una consapevole tolleranza o una stabile accettazione della frequentazione del locale da parte di soggetti dediti ad attività illecite, quando tali modalità siano percepibili con l'ordinaria diligenza.
  • La sospensione del titolo autorizzatorio per una durata superiore a quindici giorni è legittima ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. 287/1991 quando la gravità e la reiterazione degli episodi determinino particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, specificamente esplicitate nel provvedimento.
  • Nelle misure preventive e cautelari di pubblica sicurezza, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dall'urgenza connaturata alla funzione cautelare, purché l'esigenza di immediatezza sia concretamente ravvisabile e adeguatamente collegata alla gravità e reiterazione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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