Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 52422 del 13 agosto 2025 della Prefettura di Trieste con cui è stata disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata del ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, propedeutico, conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata per venir meno del requisito della buona condotta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia adottata dopo una violenta colluttazione verificatasi alla vigilia dello sgombero di un immobile aggiudicato in sede esecutiva e occupato dall'esecutato e dai suoi familiari. Nell'episodio furono coinvolte più persone, alcune delle quali dovettero ricorrere a cure ospedaliere; le armi legalmente detenute dal ricorrente furono cautelarmente ritirate e, con distinto provvedimento non impugnato, gli fu vietata la detenzione di armi e munizioni e fu revocato il porto d'arma per difesa personale. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. e degli artt. 1, comma 2, 3 e 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e sviamento. Secondo il ricorrente, la Prefettura avrebbe recepito acriticamente la nota dei Carabinieri, senza autonoma istruttoria, senza adeguata valutazione della memoria difensiva, della personalità complessiva e attuale dell'interessato e senza ponderare l'incidenza della revoca sulla sua capacità lavorativa. Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 138, comma 1, n. 5, r.d. n. 773/1931, anche in relazione all'art. 3 l. n. 241/1990, nonché genericità, illogicità e sviamento. Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avesse preteso un requisito di condotta ottimale, anziché buona, e avesse omesso di dimostrare fatti gravi, reiterati e concretamente incidenti sull'affidabilità, valorizzando un episodio isolato e provocato.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria, poiché la Prefettura non si è limitata a recepire la nota dei Carabinieri, ma ha autonomamente valutato l'annotazione di polizia giudiziaria e le riprese video, dalle quali risultava una violenta aggressione fisica plurima, con ferimento di più persone e ricorso a cure ospedaliere. L'Amministrazione aveva inoltre esaminato la memoria difensiva, ritenendola non idonea a superare il dato oggettivo della reazione violenta. La gravità e l'evidenza dell'episodio rendevano non necessario un ulteriore corredo indiziario o una motivazione più ampia, anche considerando che la situazione di conflittualità all'origine dell'episodio non risultava cessata. Quanto al requisito della buona condotta, il giudice ha rilevato che la Prefettura non aveva applicato un parametro di assoluta perfezione morale, né aveva valorizzato aspetti della vita privata o politica estranei alla funzione, ma aveva apprezzato una condotta aggressiva direttamente incidente sull'affidabilità richiesta a una guardia particolare giurata. Ai fini della valutazione amministrativa non era necessario attendere l'accertamento di una responsabilità penale, né assumevano rilievo decisivo l'eventuale provocazione altrui o l'isolamento dell'episodio: rilevava la reazione violenta e sproporzionata, idonea a cagionare lesioni a più persone, inserita in un contesto conflittuale ancora attuale. La gravità del fatto consentiva una prognosi probabilistica di sopravvenuta inaffidabilità nell'uso delle armi e rendeva non irragionevole né sproporzionata la revoca, nonostante la precedente irreprensibilità del rapporto lavorativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 138, comma 1, n. 5, r.d. n. 773/1931
essere persona di ottima condotta politica e morale
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 311/1996, il requisito deve essere inteso come buona condotta morale attuale, riferita all'attitudine e all'affidabilità dell'interessato rispetto alle funzioni esercitate; non possono essere valutate la condotta politica o condotte morali estranee a tale attitudine.
art. 11 r.d. n. 773/1931
Concorre a fondare il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del titolare del titolo di polizia e di ritirare o revocare il titolo quando emergano elementi concreti di inaffidabilità.
art. 39 r.d. n. 773/1931
È richiamato quale base del distinto provvedimento di ritiro cautelare delle armi e di divieto di detenzione, non impugnato nel giudizio.
artt. 1, comma 2, 3 e 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa, all'obbligo di motivazione e alla valutazione delle osservazioni procedimentali; il TAR ha ritenuto che la Prefettura avesse adeguatamente istruito e motivato il provvedimento e considerato la memoria difensiva.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché esponeva i fatti, gli elementi istruttori valorizzati e il percorso logico fondato sulla gravità della condotta violenta.
art. 138 r.d. n. 773/1931
La disposizione disciplina i requisiti delle guardie particolari giurate; il venir meno del requisito di affidabilità e buona condotta può giustificare la revoca della nomina.
sentenza Corte costituzionale n. 311/1996
Ha escluso la valutabilità della condotta politica, sostituito il requisito della condotta morale ottima con quello della buona condotta e limitato la valutazione agli aspetti incidenti sull'attuale attitudine e affidabilità dell'interessato.
Massime di principio
- La revoca della nomina a guardia particolare giurata può essere giustificata da un singolo episodio di violenza fisica di particolare gravità, quando la condotta sia documentata da elementi istruttori attendibili, quale un'annotazione di polizia giudiziaria corroborata da riprese video, e incida concretamente sull'affidabilità richiesta per le funzioni esercitate.
- La valutazione prefettizia della buona condotta di una guardia particolare giurata non può fondarsi su un parametro di perfezione morale né su aspetti politici o meramente privati della personalità, ma deve riguardare fatti attuali e concretamente incidenti sull'attitudine e sull'affidabilità dell'interessato rispetto alle funzioni di vigilanza e all'uso delle armi.
- Il giudizio amministrativo di inaffidabilità nell'uso delle armi ha natura prognostica e probabilistica: non richiede la certezza dell'accertamento penale né la prova di un abuso già verificatosi, essendo sufficiente che il pericolo di abuso risulti più probabile che non sulla base di fatti gravi e attendibili.
- Quando l'episodio di aggressione è oggettivamente grave, plurimo e documentato, la motivazione prefettizia può ritenersi sufficiente anche senza un ampio corredo di ulteriori elementi sulla personalità dell'interessato, purché l'Amministrazione abbia esaminato le osservazioni difensive e dato conto della loro inidoneità a superare il dato fattuale rilevante.
- Ai fini della valutazione dell'affidabilità, il rilievo oggettivo della reazione violenta può prevalere sull'asserita provocazione altrui, sull'isolamento dell'episodio e sulla mancanza di precedenti negativi, soprattutto quando il contesto conflittuale nel quale il fatto è maturato risulti ancora attuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1700/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →