Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agea sull'istanza di riesame relativa alla Domanda Unica n. 30265759537, Reg. (UE) n. 2021/2115, campagna 2023, presentata dal ricorrente il 4 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Agea sull’istanza di riesame relativa alla Domanda Unica n. 30265759537 e al mancato pagamento del premio Eco-schema 1
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato nel 2023 una domanda unica, aderendo all’Eco-schema 1, livello 1, relativo alla riduzione dell’uso di antimicrobici nell’allevamento suinicolo. Il premio non era stato liquidato perché nel sistema SIAN risultava l’anomalia “variazione dell’orientamento produttivo”, riferita al mutamento, avvenuto il 6 ottobre 2023, dell’orientamento dell’allevamento da “riproduzione” a “ingrasso”. La ricorrente lamentava di non aver ricevuto un provvedimento formale né una motivazione espressa e ipotizzava un errore tecnico-informatico nell’istruttoria automatizzata. Dopo reiterati solleciti, aveva presentato il 4 giugno 2025 un’istanza di riesame, rimasta senza riscontro, deducendo violazione dell’art. 68 del Reg. CE n. 73/2009, del Reg. CE n. 1122/2009, dell’art. 17 del d.m. 23 dicembre 2022 e degli artt. 1, comma 2-bis, 2 e 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, difetto di istruttoria e violazione dei doveri di collaborazione e di non aggravamento del procedimento. Nel corso del giudizio Agea ha depositato un rapporto informativo nel quale ha illustrato le ragioni della non ammissibilità: i calcoli del parametro DDD erano stati effettuati sull’orientamento “riproduzione”, mentre il passaggio all’orientamento “ingrasso”, intervenuto durante il periodo di osservazione, avrebbe impedito il riconoscimento del premio. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che l’istanza era stata riscontrata e che il relativo atto era stato impugnato con ricorso straordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione univoca della ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio è stata ritenuta sufficiente a impedire l’esame del merito. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari il venir meno dell’interesse alla decisione. Il TAR ha espressamente lasciato impregiudicata ogni valutazione sulla natura provvedimentale del rapporto informativo depositato da Agea e sulle ragioni sostanziali del diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale dell’esito e del fatto che l’improcedibilità è dipesa dalla dichiarazione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso esaminato la norma è stata applicata a seguito della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente quale base processuale della richiesta di dichiarazione di improcedibilità dopo il riscontro dell’istanza di riesame.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure relative ai doveri di collaborazione e correttezza dell’amministrazione; il TAR non ne ha esaminato il merito.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento e di motivazione; il TAR non ha esaminato tali censure per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 17 d.m. 23 dicembre 2022
Richiamato quale disciplina dell’Eco-schema 1; la relativa applicazione non è stata valutata nel merito.
art. 68 Reg. CE n. 73/2009
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la questione sostanziale è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
Reg. CE n. 1122/2009
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la questione sostanziale è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il venir meno dell’interesse alla decisione dichiarato in modo univoco dal ricorrente prima della definizione della causa impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito una controversia quando la parte che l’ha instaurata dichiari di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è sufficiente a definire il giudizio senza che sia necessario stabilire, ai fini della declaratoria processuale, se l’atto o il documento sopravvenuto prodotto dall’amministrazione abbia natura provvedimentale.
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