LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge quadro tutela i diritti delle persone con disabilità e disciplina valutazione e sostegni, prevenzione, cura, riabilitazione, integrazione sociale e inclusione scolastica, nonché il divieto di discriminazione e l’accomodamento ragionevole. Le nuove disposizioni sulla valutazione di base introdotte dal D.Lgs. 62/2024 si applicano dal 1° gennaio 2025 nei territori in sperimentazione e, nel resto d’Italia, dal 1° gennaio 2027.
Diritti, inclusione e sostegni per le persone con disabilità
Diritti e finalità della legge quadro
La legge tutela la dignità, la libertà e l’autonomia della persona con disabilità e promuove la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Mira a prevenire e rimuovere le condizioni che ostacolano lo sviluppo e la partecipazione, a favorire il recupero funzionale e sociale e a contrastare emarginazione ed esclusione. Stabilisce principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza ed è qualificata come riforma economico-sociale della Repubblica ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Discriminazione nel lavoro
È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o utilizzano i benefici previsti dalla legge 104/1992 e dalle disposizioni richiamate, nonché ogni altro beneficio concesso in relazione alla disabilità propria o della persona assistita. I giudizi civili sono regolati dall’articolo 28 del D.Lgs. 150/2011. Chi non ricorre alle procedure conciliative previste dai contratti collettivi può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile. Per il personale indicato dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo.
Condizione di disabilità, sostegni e valutazione di base
È persona con disabilità chi presenta compromissioni durature fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere, possono ostacolare la partecipazione piena ed effettiva su base di uguaglianza, quando accertate mediante valutazione di base. Le prestazioni sono correlate alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata anche in riferimento ai domini della classificazione ICF, alla capacità individuale residua e all’efficacia delle terapie. Il sostegno può essere lieve o medio; quello intensivo è di livello elevato o molto elevato. Quando la compromissione riduce l’autonomia, rapportata all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo e dà priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Le disposizioni si applicano anche a stranieri e apolidi residenti, domiciliati o stabilmente dimoranti in Italia, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legislazione vigente o dagli accordi internazionali.
Il riconoscimento è effettuato dall’INPS attraverso unità di valutazione di base, composte, in via ordinaria, da due medici dell’INPS, da un componente individuato tra i rappresentanti delle associazioni indicate dalla legge e da una figura professionale delle aree psicologiche e sociali. Presiede un medico INPS specialista in medicina legale, medicina del lavoro o specializzazione equipollente o affine; se non disponibile, può essere nominato un medico con almeno un anno di attività in organi di accertamento assistenziale o previdenziale. Per i minori è richiesta inoltre la presenza, tra i medici, di uno specialista in pediatria, neuropsichiatria infantile o disciplina equipollente o affine, oppure nella disciplina attinente alla patologia; tale medico può partecipare anche in videocollegamento. Le unità sono integrate da un professionista sanitario in rappresentanza, secondo la condizione valutata, di ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS. La valutazione è definita con la partecipazione di almeno tre componenti; il professionista rappresentativo può concorrere al numero e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio. La persona può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. L’accertamento della non autosufficienza delle persone anziane ultrasettantenni segue l’articolo 27 del D.Lgs. 29/2024.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 62/2024 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione dal 1° gennaio 2025 e, nel restante territorio nazionale, dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni del testo riportano anche termini previgenti per gli accertamenti delle commissioni, compresi i termini di 45 giorni per gli accertamenti provvisori ai fini di specifici benefici e di 90 giorni per la pronuncia, secondo la disciplina richiamata negli aggiornamenti.
Principi di prevenzione, autonomia e integrazione
Gli interventi devono sostenere la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica, coinvolgendo la persona e la famiglia; assicurare prevenzione, diagnosi e terapia prenatale e precoce; garantire interventi tempestivi di cura e riabilitazione, informazione sanitaria e sociale alle famiglie e collaborazione con la persona interessata nella scelta degli interventi. La legge prevede prevenzione primaria e secondaria nelle fasi di sviluppo, servizi territorialmente decentrati e coordinati, sostegno psicologico e psicopedagogico, aiuto personale o familiare e sussidi tecnici. Sono contemplati, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi. È garantita la scelta dei servizi ritenuti idonei anche fuori dalla circoscrizione territoriale e sono promosse iniziative contro emarginazione ed esclusione.
Accomodamento ragionevole
Quando le disposizioni vigenti non assicurano alla persona con disabilità l’effettivo e tempestivo esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza, possono essere individuate misure e adattamenti necessari, pertinenti e appropriati, purché non comportino un onere sproporzionato o eccessivo. L’accomodamento opera in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni previsti dalla legge.
La persona con disabilità, o per il minore chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’amministratore di sostegno munito dei relativi poteri, può presentare un’istanza scritta alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi o a soggetti privati, formulando anche una proposta. La persona e l’eventuale richiedente diverso partecipano al procedimento. La misura deve essere necessaria, adeguata, pertinente e appropriata rispetto alla tutela e al contesto concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili; va previamente verificata la possibilità di accogliere la proposta del richiedente. La pubblica amministrazione considera le esigenze individuali, anche mediante incontri personalizzati, e, se non può accordare la misura proposta, conclude con diniego motivato indicando l’accomodamento conforme ai criteri previsti.
Contro il diniego della pubblica amministrazione è ammesso ricorso secondo gli articoli 3 e 4 della legge 67/2006. Nei casi di rifiuto da parte di amministrazioni, concessionari di servizi pubblici o soggetti privati, l’istante e le associazioni legittimate possono inoltre chiedere all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione. Per i concessionari, l’Autorità può proporre o chiedere, anche tramite l’autorità di settore o di vigilanza, accomodamenti idonei a superare le criticità. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili.
Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Gli interventi di prevenzione e diagnosi prenatale e precoce sono attuati nell’ambito della programmazione sanitaria. Le regioni sono chiamate a disciplinare informazione ed educazione sanitaria, prevenzione nelle diverse fasi della vita, rispetto dei bisogni della partoriente e del nascituro, individuazione dei fattori di rischio negli ambienti di vita e lavoro, consulenza genetica e diagnosi prenatale e precoce, controllo della gravidanza e assistenza per gravidanze e nascite a rischio. Nel periodo neonatale sono previsti accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni e controlli obbligatori per ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria e fibrosi cistica, con possibilità di estensione ad altre endocrinopatie ed errori congeniti del metabolismo.
È prevista un’attività preventiva permanente per i bambini, coordinata con gli operatori dei servizi educativi e scolastici, con controlli entro l’ottavo e il trentesimo giorno, entro il sesto e il nono mese e, successivamente, ogni due anni dal compimento del primo anno; i risultati e le altre notizie sanitarie utili sono riportati in un libretto sanitario personale. Sono inoltre promossi interventi informativi ed educativi per ridurre la nocività ambientale e prevenire gli infortuni, in particolare quelli domestici, e misure di profilassi, con specifico riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Il Servizio sanitario nazionale, tramite strutture proprie o convenzionate, assicura programmi integrati di prestazioni sanitarie e sociali, interventi precoci di cura e riabilitazione, attività ambulatoriali e domiciliari e servizi presso centri socio-riabilitativi ed educativi diurni o residenziali. Assicura inoltre fornitura e riparazione di apparecchiature, protesi e ausili tecnici necessari. Le regioni garantiscono informazioni complete sui servizi e sugli ausili disponibili sul territorio nazionale e all’estero.
Quando è autorizzato il ricorso a cure presso centri esteri di altissima specializzazione e non è previsto il ricovero per tutta la durata degli interventi, il soggiorno dell’assistito e dell’accompagnatore in alberghi o strutture collegate al centro è equiparato alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dall’autorizzazione. La commissione centrale presso il Ministero della sanità esprime il parere sui rimborsi secondo criteri stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, che disciplina anche gli acconti alle famiglie.
Integrazione sociale e servizi territoriali
L’integrazione è perseguita attraverso assistenza socio-psicopedagogica, sociale e sanitaria domiciliare, aiuto domestico e, secondo la normativa vigente, interventi economici a sostegno della persona e della famiglia; servizi di aiuto personale per gravi limitazioni dell’autonomia non superabili con ausili; eliminazione delle barriere architettoniche; accesso all’informazione e allo studio con dotazioni, programmi, linguaggi e personale adeguati; adattamento dei servizi educativi, sportivi e ricreativi; misure per l’integrazione lavorativa e la tutela del posto di lavoro; trasporti accessibili e servizi di trasporto specifici.
Sono previsti affidamenti presso persone o nuclei familiari, comunità-alloggio e case-famiglia inserite nei centri abitati, nonché centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone che abbiano assolto l’obbligo scolastico e le cui potenzialità residue non consentano forme idonee d’integrazione lavorativa. Gli standard dei centri sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sono inoltre contemplate attività extrascolastiche coordinate con l’azione educativa della scuola.
Il servizio di aiuto personale può essere istituito da comuni o unità sanitarie locali nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio ed è rivolto a persone con grave limitazione temporanea o permanente dell’autonomia che non sia superabile mediante ausili o altri sostegni; comprende l’interpretariato per le persone non udenti. È integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali e può avvalersi di obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, volontari maggiorenni e organizzazioni di volontariato. Il personale aggiuntivo deve avere formazione specifica.
Comuni, province e loro forme associative, comunità montane e unità sanitarie locali possono realizzare, con le risorse ordinarie, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con disabilità grave, assicurando l’integrazione sociale e scolastica. Possono organizzare servizi per chi perda il sostegno del nucleo familiare e finanziare strutture promosse anche da enti, associazioni, fondazioni, IPAB, cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali, previo parere regionale sulla coerenza con i programmi. Gli interventi possono essere realizzati mediante convenzioni. Strutture e attività devono favorire la socializzazione, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi pubblici e del volontariato. I progetti edilizi approvati per tali finalità in aree vincolate o con diversa destinazione costituiscono variante urbanistica, se l’immobile è vincolato all’uso previsto per almeno vent’anni; se l’uso cessa prima, è ripristinata la destinazione urbanistica originaria.
Diritto all’educazione e inclusione scolastica
È garantito l’inserimento negli asili nido dei bambini con disabilità da zero a tre anni e il diritto all’educazione e all’istruzione nelle scuole dell’infanzia, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle università. L’integrazione mira allo sviluppo delle capacità di apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione; le difficoltà di apprendimento o derivanti dalla disabilità non possono impedire l’esercizio del diritto all’educazione.
Per gli alunni e gli studenti, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica è effettuato, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, contestualmente all’accertamento previsto dalla legge. Esso precede la redazione del profilo di funzionamento secondo il modello bio-psico-sociale ICF e la formulazione del Piano educativo individualizzato, che confluisce nel progetto individuale. I minori temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute devono comunque ricevere educazione e istruzione: per i minori ricoverati possono essere istituite classi ordinarie come sezioni staccate della scuola statale. Possono accedervi anche minori non disabili ricoverati per i quali sia accertata l’impossibilità di frequentare la scuola dell’obbligo per almeno trenta giorni di lezione; la frequenza è equiparata a quella della classe di iscrizione. Negli ospedali e nelle strutture pediatriche gli obiettivi educativi possono essere perseguiti con personale dotato di specifica formazione psicopedagogica ed esperienza o tirocinio annuale sotto la guida di personale esperto.
L’integrazione scolastica si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, sociali, culturali, ricreativi e sportivi, anche mediante accordi di programma per predisporre, attuare e verificare progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati. Scuole e università possono essere dotate di attrezzature e sussidi didattici, ausili individuali e consulenza di centri specializzati; l’università programma interventi adeguati ai bisogni e ai piani di studio individuali e garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, sussidi e tutorato specializzato agli studenti con disabilità. È previsto il ricorso a interpreti per facilitare la frequenza e l’apprendimento degli studenti non udenti.
Nelle scuole sono assicurate attività di sostegno mediante docenti specializzati, ferme le competenze degli enti locali per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. I docenti di sostegno sono contitolari delle classi in cui operano e partecipano alla programmazione didattica e alla verifica delle attività collegiali. Il personale scolastico deve essere formato e aggiornato; sono inoltre previste forme di orientamento, flessibilità nell’organizzazione delle classi e continuità educativa tra i diversi gradi scolastici. L’utilizzazione di docenti privi del titolo di specializzazione è consentita solo in mancanza di docenti specializzati. Gli accordi di programma possono prevedere corsi comuni di aggiornamento per il personale scolastico, sanitario e degli enti locali.
Organismi per l’inclusione scolastica
Presso ogni Ufficio scolastico regionale opera il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), presieduto dal dirigente dell’ufficio o da un delegato. Svolge funzioni di consulenza e proposta per la definizione, attuazione e verifica degli accordi di programma, supporta i Gruppi per l’inclusione territoriale e le reti di scuole nella progettazione della formazione del personale. La partecipazione è garantita in forma paritetica ai rappresentanti di regioni, enti locali e associazioni regionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità. Composizione e funzionamento sono definiti con decreto ministeriale, nell’ambito delle risorse disponibili e sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.
Per ciascun ambito territoriale provinciale o città metropolitana è costituito un Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da docenti esperti di inclusione, prospettiva bio-psico-sociale e didattica inclusiva, nominati dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale e coordinati da un dirigente tecnico o scolastico. Il GIT conferma o esprime parere difforme sulla richiesta del dirigente scolastico relativa al fabbisogno delle misure di sostegno. In coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le scuole nella definizione dei PEI secondo la prospettiva ICF, nell’impiego dei sostegni disponibili e nel rafforzamento della corresponsabilità educativa e della didattica inclusiva. Per ulteriori attività di consultazione, programmazione e coordinamento, il GIT è integrato da associazioni rappresentative delle persone con disabilità e da enti locali e aziende sanitarie locali.
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