DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce misure organizzative e di personale per la Presidenza del Consiglio, le amministrazioni pubbliche, il Ministero del lavoro, le agenzie fiscali, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero della difesa. Include interventi per LSU, formazione specialistica, dotazioni organiche e riorganizzazioni, alcuni con termini specifici fino al 2026 o 2027 e finanziamenti riferiti al 2023-2025. Il testo fornito è parziale e si interrompe durante le modifiche al codice dell’ordinamento militare.
Misure urgenti per la pubblica amministrazione, il lavoro e la riorganizzazione della difesa
Misure urgenti per l’organizzazione e il personale delle amministrazioni pubbliche
Il decreto-legge interviene sull’organizzazione di diverse amministrazioni e sui rispettivi fabbisogni di personale, introducendo anche misure per le politiche attive del lavoro, la formazione fiscale e la riorganizzazione degli organi del Ministero della difesa. Il testo disponibile comprende gli articoli iniziali e si interrompe nel corso delle modifiche al codice dell’ordinamento militare.
Presidenza del Consiglio, PNRR e sicurezza cibernetica
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia possono coprire, entro il 31 dicembre 2027, i posti derivanti dagli incrementi di organico previsti dal decreto-legge n. 44 del 2023 anche mediante incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai relativi limiti quantitativi.
Per il Dipartimento per la trasformazione digitale, gli incarichi dirigenziali relativi a posizioni vacanti connesse agli interventi PNRR di digitalizzazione, innovazione e sicurezza possono essere conferiti, entro il medesimo termine, in deroga alle percentuali previste dall’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino a un massimo di quattro unità. Resta ferma la disciplina dell’unità di missione stabilita dal DPCM 30 luglio 2021.
Gli esperti incaricati di attività di monitoraggio e verifica fuori dalle sedi ordinarie possono utilizzare il proprio mezzo di trasporto e ricevere l’indennità di viaggio prevista dalla legge n. 836 del 1973, anche oltre la circoscrizione provinciale dell’ufficio, se i servizi pubblici sono incompatibili con gli orari della missione o l’uso del mezzo è indispensabile per l’efficacia dell’azione amministrativa. Il rimborso resta entro le risorse disponibili per le esigenze di funzionamento e deroga al limite previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010.
La segreteria tecnica della Cabina di regia prevista dal decreto-legge n. 39 del 2023 è affidata al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio. Il Dipartimento può avvalersi di non più di due esperti o consulenti, inseriti nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; il compenso per ciascun incarico può arrivare a 75.000 euro annui lordi, inclusi contributi e oneri a carico dell’amministrazione. Sono autorizzati 87.500 euro per il 2023 e 150.000 euro per il 2024, finanziati riducendo il fondo previsto dalla legge n. 190 del 2014.
La Cabina di regia e l’eventuale Commissario per gli interventi contemplati dalla legge di bilancio 2023 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Per la classifica di segretezza «riservato», la disposizione sulla declassificazione automatica è interpretata nel senso che ogni vincolo cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione. È inoltre esclusa l’applicazione all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di una previsione del codice dei beni culturali, limitatamente alla documentazione connessa alle sue funzioni di tutela della sicurezza e dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico.
Riorganizzazione ministeriale e trattamenti economici
Il termine previsto per l’adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri è stato esteso al 30 ottobre 2023, ma resta fissato al 30 giugno 2023 per i regolamenti relativi alle strutture e alle unità di missione richiamate dal decreto-legge n. 13 del 2023. La disposizione interpretativa chiarisce che il termine del 30 giugno 2023 vale anche per il termine previsto dal comma 3 dello stesso articolo 1, relativo alle medesime unità di missione.
Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono considerati gli adeguamenti retributivi riconosciuti ai dirigenti di ruolo in base ai contratti collettivi, entro le risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La legge di bilancio 2023 è modificata per includere l’Agenzia italiana per la gioventù tra i soggetti interessati da specifiche disposizioni sul personale e sui fondi retributivi. I fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’Agenzia sono incrementati di 11.876 euro; è autorizzata una spesa di 125.000 euro annui dal 2023 per il relativo personale, coperta mediante riduzione del fondo previsto dalla legge n. 160 del 2019, come rifinanziato nel 2023.
Formazione fiscale e reclutamento dirigenziale
In attesa del riordino generale dell’accesso alla dirigenza, della valutazione della performance e della formazione del personale pubblico, la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) cura la formazione superiore, la specializzazione e l’aggiornamento in materia fiscale del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La SNA organizza inoltre corsi-concorsi per dirigenti con competenze tecniche fiscali, tributarie e catastali. L’attuazione è definita da convenzioni con il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero e le agenzie interessate.
A decorrere dal 2024 le convenzioni devono assicurare almeno quindici corsi specialistici annui e definire destinatari, contenuti e programmi distinti per personale dirigenziale e non dirigenziale, docenti e sedi, comprese quelle centrali e periferiche delle amministrazioni coinvolte. Per i corsi-concorsi sono stabiliti i titoli di studio richiesti, le eventuali preselezioni, le prove d’esame — con almeno due prove scritte — e ulteriori prove tecniche obbligatorie, nonché commissioni, modalità di nomina e programmi formativi complementari ai titoli di accesso.
Il numero dei posti è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con i fabbisogni di personale. I bandi possono riservare fino al 20 per cento dei posti ai dipendenti del Ministero e delle agenzie fiscali con i titoli richiesti e almeno cinque anni di servizio alla scadenza del bando. Sono ammessi al corso i vincitori entro il numero dei posti dirigenziali disponibili, aumentato del 20 per cento. Si applicano, per quanto compatibili, i regolamenti sui corsi-concorsi dirigenziali.
Le disposizioni sulla formazione e sui corsi-concorsi si applicano anche all’Agenzia del demanio e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, previa convenzione. Gli oneri formativi sono sostenuti con gli stanziamenti ordinari della SNA per la componente tributaria già svolta e, per la parte residua, con gli stanziamenti ordinari degli enti interessati, secondo le convenzioni; anche i corsi-concorsi sono finanziati entro gli ordinari stanziamenti degli enti beneficiari.
È sostituita la disciplina della formazione continua dei giudici e magistrati tributari: il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria definisce criteri e modalità tramite regolamento e organizza corsi periodici teorico-pratici, prioritariamente mediante convenzione con la SNA, con modalità e corsi separati da quelli destinati all’amministrazione finanziaria, oppure, in subordine, tramite università accreditate. I costi gravano sugli stanziamenti annuali del Consiglio, sulla base di un programma comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro luglio dell’anno precedente. Sono inoltre soppressi i corrispondenti riferimenti nella disciplina delle attribuzioni del Consiglio ed è abrogato l’articolo 41 del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Enti parco e lavoratori socialmente utili
La dotazione organica dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei vincoli finanziari e dell’invarianza della spesa per il personale risultante dal rendiconto 2022. È composta da 47 unità amministrative — 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori — e 34 unità di sorveglianza appartenenti all’area assistenti.
Le amministrazioni pubbliche possono assumere a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale e fino al 30 dicembre 2026, determinate categorie di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, compresi i lavoratori siciliani indicati dalla normativa regionale e quelli iscritti nel relativo elenco. Le assunzioni possono avvenire in soprannumero rispetto alla dotazione organica e al piano dei fabbisogni, ma restano soggette ai vincoli assunzionali vigenti.
La Regione Calabria è autorizzata a prorogare di due anni i percorsi di tirocinio di inclusione sociale destinati a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati in base all’accordo quadro regionale 2015-2016 sottoscritto il 7 dicembre 2016. Per il 2023 le è assegnato un contributo di 5 milioni di euro, coperto mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. È inoltre prorogato dal 30 giugno al 30 dicembre 2023 il termine previsto per le assunzioni richiamate dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019.
Riorganizzazione delle politiche attive e del Ministero del lavoro
Le funzioni dell’ANPAL sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento ministeriale, da adottare entro il 30 novembre 2023; dalla stessa data l’ANPAL è soppressa. Il Ministero riorganizza contestualmente anche gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Il Ministero subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, e riceve le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ANPAL. Il personale a tempo indeterminato transita nei ruoli ministeriali, salvo il personale del comparto ricerca, trasferito all’INAPP insieme alle risorse finanziarie correlate. Al personale non dirigenziale si applica il trattamento economico, anche accessorio, dell’amministrazione di destinazione; se le voci fisse e continuative di provenienza sono superiori, è riconosciuto un assegno personale riassorbibile pari alla differenza. Per i dirigenti continuano ad applicarsi i contratti individuali in essere, stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino all’entrata in vigore del regolamento organizzativo.
Il regolamento disciplina trasferimenti, modalità e procedure, compreso il subentro nei contratti in corso, e ridetermina le dotazioni organiche del Ministero e dell’INAPP. Il bilancio di chiusura dell’ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla cessazione, corredato dalla relazione dell’organo interno di controllo e trasmesso per approvazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. I riferimenti normativi all’ANPAL si intendono riferiti al Ministero; il decreto legislativo n. 150 del 2015 è abrogato nelle parti incompatibili.
Fino al 31 dicembre 2026 il Ministero può avvalersi, tramite assegnazione temporanea o istituti analoghi, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato degli enti vigilati, per finalità istituzionali e materie di interesse comune; gli oneri, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza. Per garantire la continuità delle attività di ricerca e le iniziative comuni di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero può inoltre avvalersi, fino alla stessa data, di un contingente INAPP non superiore al numero di unità trasferite dall’ANPAL, sulla base di una convenzione non onerosa, con oneri a carico dell’INAPP. Il personale del comparto ricerca trasferito all’INAPP può chiedere la mobilità verso un altro ente pubblico di ricerca secondo la disciplina vigente.
Le aree funzionali del Ministero sono ridefinite includendo: politiche sociali, inclusione, coesione, protezione sociale, terzo settore e flussi migratori per lavoro; politiche del lavoro e occupazione, servizi per il lavoro, rapporti e tutela del lavoro, salute e sicurezza, relazioni sindacali e politiche previdenziali e assicurative; amministrazione generale, gestione del personale e dei sistemi informatici, acquisti e logistica, comunicazione, analisi e ricerca. Il Ministero svolge inoltre vigilanza sugli enti e gestisce risorse e programmi finanziati dal bilancio UE o complementari a esso. La struttura può articolarsi in non più di tre dipartimenti e quindici posizioni dirigenziali generali, inclusi i capi dipartimento; l’organizzazione è definita sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il Ministero è autorizzato ad avviare concorsi per funzionari, anche per fabbisogni ordinari, in specifici ambiti: igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione e riduzione del bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità d’investimento, digitalizzazione, siti internet e contrattualistica pubblica. A parità di requisiti restano ferme le riserve previste dalla legge n. 68 del 1999; il bando può attribuire un punteggio doppio al titolo richiesto se conseguito nei cinque anni precedenti la scadenza per la domanda e deve valorizzare adeguatamente l’esperienza tecnica specialistica maturata presso il Ministero. Per il 2024-2025 è inoltre autorizzato il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti, con incremento della dotazione organica. L’onere è pari a 819.509 euro annui dal 2024 ed è coperto mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento del Ministero del lavoro.
Sviluppo Lavoro Italia e Ispettorato nazionale del lavoro
Dalla soppressione dell’ANPAL, ANPAL Servizi S.p.A. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e le disposizioni che richiamano la precedente denominazione si intendono riferite alla nuova società. La società è in house del Ministero del lavoro, che esercita in via esclusiva vigilanza e controllo analogo. Gli indirizzi generali sono approvati dal Ministero previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri: tre, incluso il presidente, nominati dal Ministro del lavoro; uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni. È istituito un comitato consultivo strategico di dieci membri rappresentativi delle parti sociali più rappresentative, presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione; i componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Regioni e Province autonome favoriscono la collaborazione e l’integrazione con la società nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili. Lo statuto deve essere adeguato entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro non può superare 7.846 unità ed è definita con provvedimento del direttore, previa approvazione del Ministro del lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie. Sono comprese al massimo otto posizioni dirigenziali generali, una delle quali conferibile ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 86 posizioni dirigenziali non generali. Dalla data di efficacia del provvedimento cessano di applicarsi le disposizioni incompatibili del DPCM 23 febbraio 2016 sull’organizzazione delle risorse dell’Ispettorato.
Ministero delle imprese e del made in Italy
È modificato il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevedendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa articolarsi in non più di quattro dipartimenti. Per l’attuazione sono autorizzati 210.000 euro annui dal 2024, coperti mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero.
Riorganizzazione del Ministero della difesa
Il codice dell’ordinamento militare è modificato per distinguere la Direzione nazionale degli armamenti dal Segretariato generale della difesa e disciplinare separatamente le rispettive cariche, strutture e competenze. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra ufficiali con grado di generale di corpo d’armata o corrispondente, dirigenti civili di prima fascia o, alle condizioni previste, personale esterno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e sentito il Capo di stato maggiore della difesa. Dipende dal Ministro e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all’efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi militari, dal Capo di stato maggiore della difesa; in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vice direttore nazionale degli armamenti.
Il Vice direttore è scelto, in funzione della qualifica civile o militare del Direttore, tra ufficiali generali di corpo d’armata o dirigenti civili di prima fascia, ed è nominato su proposta del Ministro, sentito il Direttore. Le competenze della Direzione nazionale degli armamenti sono aggiornate con riferimento, tra l’altro, all’innovazione e ricerca tecnologica e allo sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d’arma.
È disciplinato separatamente il Segretario generale della difesa, scelto tra dirigenti civili di prima fascia, personale esterno o ufficiali generali, secondo la qualifica del Direttore nazionale degli armamenti. La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e sentito il Capo di stato maggiore della difesa. Il Segretario generale assicura le funzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dipende direttamente dal Ministro e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore; è sostituito dal Vice segretario generale in caso di assenza, impedimento o vacanza.
Le restanti modifiche riportate adeguano numerose disposizioni del codice dell’ordinamento militare alla nuova ripartizione di attribuzioni, sostituendo i riferimenti al Segretariato generale con quelli alla Direzione nazionale degli armamenti o agli uffici centrali competenti e attribuendo al Direttore e ai rispettivi vice ulteriori compiti e partecipazioni. Il testo fornito si interrompe durante l’elenco di tali modifiche e non consente di ricostruirne la parte restante.
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