Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del diniego di permesso di costruire prot. n. 7148 del 29 settembre 2023; di ogni altro atto, presupposto conseguente o comunque connesso con i provvedimenti citati ed in particolare del verbale n. 3 della commissione edilizia del 28 luglio 2023 e del preavviso di diniego prot- 5784 del 2 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale con diversa sagoma e sedime e inserimento di locali accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire per la demolizione integrale e la ricostruzione, con diversa sagoma e sedime, di un edificio quasi completamente crollato, nonché per la realizzazione di locali accessori. Il Comune, previo parere negativo della Commissione edilizia e preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva ritenuto applicabile la disciplina degli edifici rurali abbandonati e dei rustici, escludendo la disciplina invocata dal richiedente. In particolare, aveva ritenuto necessario il mantenimento della sagoma esistente e aveva rilevato anche un contrasto relativo all’altezza dei locali accessori. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7.6.6 delle NTA del PRG, difetto di istruttoria e motivazione e manifesta irragionevolezza, sostenendo che la norma consentisse la demolizione e ricostruzione degli edifici di limitato pregio architettonico per ragioni di sicurezza statica; 2) violazione dell’art. 7, comma 8, l.r. Piemonte n. 16/2018 e degli artt. 7.6.4 e 7.6.6 delle NTA, deducendo che il fabbricato non fosse qualificato come bene recante caratteri insediativi e architettonici tradizionali da salvaguardare e che, comunque, la disciplina regionale sopravvenuta consentisse la demolizione e ricostruzione dei rustici parzialmente crollati, anche con sagoma diversa. Il ricorrente aveva inoltre depositato nuovi elaborati per superare il rilievo relativo all’altezza dei locali accessori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto decisiva la seconda censura. L’art. 7, comma 8, l.r. Piemonte n. 16/2018, applicabile al fabbricato in quanto riconducibile alla nozione regionale di rustico, prevale sulle disposizioni normative e regolamentari del PRG, non risultando adottata alcuna delibera consiliare di esclusione ai sensi dell’art. 9 della medesima legge. Tale disciplina impone al Comune di verificare sia la coerenza tipologica della preesistenza sia l’esistenza di uno specifico regime locale di tutela dei caratteri insediativi e architettonici tradizionali. Il diniego aveva invece affermato, senza adeguata istruttoria e motivazione, che il manufatto fosse coerente con la tipologia agricola tradizionale locale e che il Comune intendesse salvaguardarne la sagoma. Non risultava però dimostrata una previa qualificazione del bene come assoggettato a tutela né erano sufficientemente argomentate la coerenza tipologica e la presenza dei caratteri tradizionali tutelati. Il TAR ha inoltre escluso che la collocazione del lotto in zona agricola ENC dimostrasse un pregio architettonico del fabbricato, poiché la relativa disciplina riguarda principalmente la tutela agricola e paesaggistica dei suoli e rinvia, per gli edifici preesistenti, alla normativa della zona agricola. Ha rilevato infine che il manufatto non era stato considerato dal PRG quale elemento del costruito caratterizzante il paesaggio ai sensi dell’art. 7.6.6 delle NTA. Il Comune dovrà quindi riesaminare l’istanza colmando le carenze istruttorie e motivazionali. Le spese sono state compensate per la particolarità e parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, l.r. Piemonte n. 16/2018
gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei rustici con la presenza di caratteri insediativi e architettonici tradizionali che il comune intende salvaguardare avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti... Nel caso di rustici parzialmente crollati, non coerenti con la tipologia architettonica del fabbricato, è ammessa la loro demolizione e ricostruzione, anche con sagoma diversa dall'esistente, al fine di adeguarla all'intervento complessivo
La norma impone di accertare in concreto la coerenza tipologica del rustico e l’esistenza di caratteri insediativi e architettonici tradizionali oggetto di specifica salvaguardia comunale; in mancanza di adeguata dimostrazione di tali presupposti, non può essere imposto il mantenimento della sagoma.
art. 7, comma 14, l.r. Piemonte n. 16/2018
le norme di cui al presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'articolo 9, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti
In assenza di una delibera comunale che ne abbia escluso o limitato l’applicazione ai sensi dell’art. 9, la disciplina regionale sul recupero dei rustici prevale sulle previsioni del PRG e del regolamento edilizio.
art. 9 l.r. Piemonte n. 16/2018
La disposizione rileva quale base del potere comunale di definire i limiti di applicazione della disciplina regionale; il TAR ha rilevato che non risultava adottata alcuna delibera consiliare di esclusione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di presentare osservazioni e nuovi elaborati, ma il provvedimento finale è rimasto illegittimo per carenze istruttorie e motivazionali sui presupposti sostanziali del diniego.
art. 7.6.4 delle NTA del PRG
La disciplina comunale sugli edifici rurali abbandonati non può prevalere sulle disposizioni regionali applicabili al recupero dei rustici e non consente di imporre il mantenimento della sagoma senza un adeguato accertamento dei presupposti di tutela.
art. 7.6.6 delle NTA del PRG
gli edifici isolati e/o aggregati che per la localizzazione, presenza, tipologia, particolare morfologia o connotazione storica costituiscono fattori di identità del paesaggio e come tali meritevoli di tutela
La disciplina di tutela degli elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio non era applicabile, poiché il fabbricato non risultava qualificato dal PRG come bene rientrante in tale categoria.
art. 14.3 delle NTA del PRG
La disciplina della zona agricola ENC tutela la destinazione agricola dei suoli e prescrive l’inserimento paesaggistico degli interventi, ma non attribuisce di per sé pregio architettonico ai manufatti preesistenti.
Massime di principio
- Quando la disciplina regionale sul recupero dei rustici prevale sulle norme del PRG, il Comune deve accertare in concreto sia la coerenza tipologica del manufatto sia l’esistenza di caratteri insediativi e architettonici tradizionali che siano stati specificamente individuati e assoggettati a salvaguardia comunale; non può imporre il mantenimento della sagoma sulla base di un’affermazione generica e non istruita.
- La possibilità di imporre il recupero di un rustico senza modificazione della sagoma richiede una motivazione puntuale sull’effettiva riconducibilità dell’edificio ai beni dotati di caratteri tradizionali da salvaguardare e sulla previa esistenza di uno specifico regime locale di tutela.
- La collocazione di un fabbricato in zona agricola o in un’area soggetta a tutela paesaggistica del suolo non dimostra, di per sé, il pregio architettonico del manufatto né legittima automaticamente l’imposizione della conservazione della sagoma.
- Il diniego di permesso di costruire è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando fonda il divieto di demolizione e ricostruzione su una qualificazione tipologica e tutoria del fabbricato non adeguatamente verificata né collegata a una specifica previsione di tutela.
- Le disposizioni regionali sul recupero dei rustici, nei limiti eventualmente definiti dal Comune secondo la legge regionale, prevalgono sulle previsioni regolamentari e urbanistiche locali incompatibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1700/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →