Cassazione Civile, Ordinanza n. 35871/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2005 nei confronti di una società. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo l'accertamento fondato su studi di settore incongrui e su elementi di antieconomicità, nonché sulla mancata presentazione della contribuente all'invito in sede di adesione. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che non le era mai stato notificato l'atto di appello né la sentenza di secondo grado e che aveva avuto conoscenza del giudizio solo in occasione di un pignoramento eseguito presso la propria sede; ha quindi contestato la tempestività e l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. e, soprattutto, la nullità della sentenza di appello per omessa notificazione del gravame, che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio. Con il quarto motivo ha inoltre censurato la CTR per avere ritenuto legittimo l'accertamento basato solo sullo scostamento dai risultati degli studi di settore, senza contraddittorio preventivo, confondendo tale contraddittorio con la convocazione nell'ambito dell'accertamento con adesione. La Corte ha ricondotto i motivi centrali alla questione preliminare della validità della notificazione dell'atto di appello e della conseguente tempestività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione perché l'Agenzia non ha dimostrato una precedente conoscenza del giudizio di appello da parte della contribuente. Ha qualificato la notificazione dell'atto di appello come inesistente, per mancanza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e in particolare della consegna dell'atto al destinatario. Da ciò ha tratto la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello dell'Ufficio; perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con assorbimento del terzo motivo e compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare non opera quando la parte rimasta contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità o inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo; in tal caso il ricorso tardivo può essere ammissibile.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario esclude l'applicazione del termine lungo quando la parte non costituita provi di non aver avuto conoscenza del processo per vizi della notificazione dell'atto introduttivo o dell'avviso di fissazione d'udienza.
art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato solo in fatto come base per l'accertamento induttivo ritenuto legittimo dalla CTR; la Corte di cassazione non decide nel merito di tale profilo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per il terzo e il quarto motivo di ricorso; il terzo viene assorbito, il quarto riguarda la dedotta violazione delle norme sul processo tributario e sugli studi di settore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'omessa notifica dell'appello.
artt. 101, commi 1 e 2, c.p.c.
Sono evocati dalla ricorrente per contestare la decisione resa in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello.
artt. 16, comma 3, 17, 20, 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione e del deposito dell'appello nel processo tributario.
art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. con l. n. 427 del 1993
Richiamato nel quarto motivo a sostegno della censura sull'accertamento basato sugli studi di settore.
art. 10, comma 3-bis, l. n. 146 del 1998
Richiamato nel quarto motivo per contestare la legittimità dell'accertamento da studi di settore senza contraddittorio preventivo.
art. 1, comma 409, lett. b), l. n. 311 del 2004
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina degli studi di settore.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni nel processo tributario, la tempestività del ricorso per cassazione proposto dal contumace involontario può essere riconosciuta quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del giudizio per effetto di vizi della notificazione dell'atto introduttivo o dell'atto di appello.
- La notificazione è inesistente, e non semplicemente nulla, quando manchi uno degli elementi strutturali minimi del procedimento notificatorio, ossia la trasmissione da parte di soggetto qualificato e il successivo raggiungimento di uno degli esiti di consegna previsti dall'ordinamento.
- Quando la notificazione dell'atto di appello è inesistente, incombe sull'appellante l'onere di provare che l'appellato contumace abbia comunque avuto conoscenza del processo; in difetto, l'appello è inammissibile e la sentenza di primo grado passa in giudicato.
- La mera spedizione dell'atto all'ufficio postale, senza prova dell'avviso di ricevimento o di altro esito legale equiparato alla consegna, non basta a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
- La parte che intenda opporre la tardività dell'impugnazione per precedente conoscenza del processo deve fornire prova concreta di tale conoscenza; non sono sufficienti meri tabulati informatici o allegazioni non corroborate da prova della effettiva consegna degli atti esattoriali.
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