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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05463/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La lite trae origine dall'applicazione, da parte della cassa professionale, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico del resistente, con conseguenti trattenute ritenute dal giudice di merito illegittime e condanna alla restituzione delle somme. La cassa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato l'illegittimità del prelievo. I motivi di ricorso erano quattro: (1) violazione di norme di legge e Costituzione, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dalla cassa; (2) in subordine, violazione della disciplina sul contributo di solidarietà previsto per il biennio 2012-2013; (3) erronea applicazione del termine di prescrizione, che la cassa riteneva quinquennale e non decennale; (4) erronea decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, che la cassa riteneva non dovessero decorrere dalle singole scadenze dei ratei pensionistici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. perché la questione era già stata risolta da un orientamento consolidato: la cassa professionale non può introdurre un contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost., con irrilevanza dell'autonomia delle casse privatizzate e delle norme richiamate dalla ricorrente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che l'azione di ripetizione delle trattenute per contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non essendo il credito liquido ed esigibile ai fini del termine quinquennale. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo, confermando che, trattandosi di prestazione previdenziale, gli interessi vanno calcolati sul capitale rivalutato con decorrenza dall'inadempimento fino al soddisfacimento del credito. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2

    Le disposizioni richiamate dalla ricorrente non consentono alla cassa di introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico già determinato.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12

    La norma, anche nel testo modificato e interpretato autenticamente, non è stata ritenuta idonea a fondare il potere della cassa di imporre il prelievo contestato.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763

    È stata considerata priva di valenza decisiva ai fini della legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla cassa.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488

    È stata ritenuta non decisiva per legittimare l'introduzione del contributo di solidarietà da parte della cassa.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24

    La Corte ha escluso che la disciplina ivi prevista fosse invocabile per legittimare il prelievo deciso dalla cassa, anche per il biennio 2012-2013.

  • Cost., art. 23

    Una prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge, non da atti della cassa professionale.

  • c.p.c., art. 115

    Norma invocata dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne abbia riconosciuto una violazione idonea a superare l'orientamento consolidato.

  • c.p.c., art. 434

    Norma richiamata nel secondo motivo; la Corte ha comunque ritenuto inammissibile la censura per consolidato orientamento contrario.

  • L. 21/1986, art. 19, comma 3

    Richiamata a sostegno della censura sulla prescrizione, ma non idonea a mutare il termine decennale applicabile all'azione di ripetizione.

  • c.c., art. 2948, n. 4

    La Corte ha escluso che il credito azionato fosse soggetto al termine quinquennale in quanto non liquido ed esigibile nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • d.P.R. n. 639/1947, art. 47-bis

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma non ritenuto applicabile nel caso di ripetizione delle trattenute per contributo di solidarietà.

  • Cost., artt. 3 e 38

    Invocati dalla ricorrente senza esito, nel quadro della disciplina previdenziale contestata.

  • c.c., art. 1224

    In tema di interessi sulle somme da restituire, la Corte ha confermato il principio secondo cui, per prestazioni previdenziali, gli interessi decorrono secondo il criterio del credito rivalutato dal momento dell'inadempimento.

  • c.c., art. 2033

    È stata confermata la restituzione delle somme indebitamente trattenute con applicazione degli interessi secondo i principi propri delle prestazioni previdenziali.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende in ragione della definizione in conformità alla proposta non accettata.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le casse professionali privatizzate non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati che abbiano natura di prestazione patrimoniale imposta; una simile misura può essere prevista solo da una fonte legislativa primaria, in ossequio all'art. 23 Cost.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto in modo consolidato una questione, il ricorso che riproponga le medesime censure è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • L'azione di restituzione di somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà su prestazioni previdenziali è soggetta a prescrizione decennale, non potendosi applicare il termine quinquennale proprio dei crediti liquidi ed esigibili nei casi in cui tale requisito difetti.
  • Per le prestazioni previdenziali indebitamente trattenute, gli interessi vanno riconosciuti secondo il criterio del capitale rivalutato e decorrono dall'inadempimento fino al soddisfacimento del credito, senza applicare integralmente il regime ordinario delle obbligazioni pecuniarie.
  • La proposizione del ricorso in cassazione definito in conformità a una proposta non accettata può comportare, oltre alle spese, l'applicazione delle sanzioni economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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