Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2023 n. 738 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impatto dell'atto di recupero del credito d'imposta per R&S relativo al periodo 2015 (utilizzato in compensazione nel 2016) per €32.157,00. L'appellante deduceva: tardività/decadenza dell'atto di recupero; difetto di motivazione; abuso di potere per mancato coinvolgimento del MISE; infondatezza sul merito della valutazione dell'innovatività dei progetti (documentati anche con privative industriali e relazioni tecniche); illegittimità delle sanzioni applicate (qualificate come per crediti "inesistenti") e invocazione delle esimenti/attenuanti.

La decisione

La Corte d'appello ha parzialmente accolto l'appello: ha dichiarato nullo l'atto di recupero per decadenza dell'azione di accertamento (tempi) ritenendo che l'Agenzia abbia contestato un credito che andava qualificato come "non spettante" e non come "inesistente" (pertanto applicabile il termine ordinario di decadenza), e ha inoltre annullato nel merito l'atto di recupero ritenendo che la documentazione tecnica e le relazioni peritali prodotte dalla società dimostrassero l'esistenza dei requisiti di R&S (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) secondo i parametri di riferimento. Per effetto di tali decisioni la Corte ha ritenuto non applicabili le sanzioni irrogate e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. 145/2013 (come modificato)

    Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; la valutazione dell'ammissibilità dei costi e delle attività va riferita al testo vigente nel periodo d'imposta (ratione temporis).

  • D.M. 27.05.2015

    Definisce le attività ammissibili (anche miglioramenti di prodotti/processi) e attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di effettuare i controlli; il coinvolgimento del MISE per parere tecnico è facoltativo, non obbligatorio.

  • art. 13, comma 5 D.Lgs. 471/1997

    Prevede sanzioni per crediti inesistenti utilizzati in compensazione; la Corte richiama la distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante" ai fini dell'applicabilità delle sanzioni e della loro misura.

  • art. 27, comma 16 D.L. 185/2008

    Prevede il termine esteso (ottennale) per il recupero dei crediti d'imposta "inesistenti"; la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede distinzione tra inesistenza e non spettanza per l'applicazione di questo termine.

  • art. 43 DPR 600/1973

    Termine ordinario di decadenza per l'accertamento applicabile ai crediti "non spettanti"; la Corte ha ritenuto che all'atto di recupero, qualificato come contestazione di "non spettanza", dovesse applicarsi il termine ordinario.

  • art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972

    Norme sui controlli documentali automatici: la qualifica di credito "inesistente" richiede che l'inesistenza non sia riscontrabile tramite tali controlli.

  • art. 1, comma 421 Legge n.311/2004

    Stabilisce la natura dell'atto di recupero del credito d'imposta come atto impugnabile autonomamente e con valenza accertativa simile all'avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 546/1992

    Regole del processo tributario: art.7 (istruttoria e possibilità di CTU), art.19 sugli atti impugnabili; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per nomina di CTU vista la documentazione prodotta e l'assenza di prova contraria.

  • D.Lgs. 472/1997 art.6 e Legge 212/2000 art.10

    Previste esimenti/attenuanti (obiettiva incertezza normativa, affidamento) invocate dal contribuente; la Corte non ha dovuto approfondirle perché ha annullato l'atto per decadenza e per merito.

  • Manuale di Frascati (OCSE, richiamato in giurisprudenza e prassi)

    Pur non essendo normativa vincolante per il periodo 2015-2016, fornisce parametri tecnici (novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità) utili per valutare l'ammissibilità delle attività di R&S; la Corte l'ha utilizzato come riferimento interpretativo.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra credito "inesistente" (manca il presupposto costitutivo e non riscontrabile con controlli automatici) e credito "non spettante"; la qualificazione incide sul termine di decadenza dell'accertamento (termine esteso per gli "inesistenti").
  • L'atto di recupero del credito d'imposta ha valenza accertativa autonoma ed è impugnabile: deve essere adeguatamente motivato e la sua notificazione entro i termini di decadenza è essenziale per la sua validità.
  • La presenza di privative industriali (brevetti, modelli di utilità, disegni/modelli) non è di per sé decisiva ma costituisce elemento probatorio a favore dell'innovatività; la scelta tra brevetto d'invenzione o modello di utilità non esclude la qualificazione dell'attività come R&S.
  • Le valutazioni tecniche sull'ammissibilità di progetti R&S possono essere effettuate dall'Agenzia delle Entrate senza obbligo di acquisire il parere del MISE, sebbene il coinvolgimento del MISE sia previsto come facoltà nei casi più complessi.
  • Documentazione tecnica dettagliata e perizie (anche asseverate) assumono valore di prova indiziaria significativa; se solide e non confutate dall'Amministrazione, possono indurre il giudice a ritenere l'agevolazione spettante.
  • Nel dubbio interpretativo e in presenza di giurisprudenza contrastante (soprattutto su temi come la distinzione inesistente/non spettante) considerare il rischio di impugnazione e la possibilità di provvedimenti interlocutori: conservare tutta la documentazione tecnica e gestionale e ottenere consulenze tecniche prima dell'utilizzo in compensazione.
  • Se si riceve un invito/ richiesta documentale dall'Agenzia, rispondere in modo completo e tempestivo con relazioni tecniche, schede presenze, contratti e calcoli; la mancata produzione o l'insufficienza probatoria aumenta il rischio di recupero e sanzioni.
  • In presenza di sanzioni, valutare le possibilità difensive: contestazione della qualificazione del credito come "inesistente", dimostrazione dell'affidamento/certezza normativa e produzione di perizie tecniche a confutare la ricostruzione dell'Ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.