Sentenza del 20/09/2023 n. 26961 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva emesso tre avvisi di rettifica per diritti doganali contestando che le importazioni di aglio effettuate da Malvi s.a.s. fossero state realizzate in frode alla legge o simulate per aggirare il contingentamento comunitario e beneficiare indebitamente del dazio agevolato. L'accusa consisteva nell'avvalersi di società intermediarie (ritenute dall'Ufficio società di comodo) che avevano titoli di importazione non più utilizzabili dalla Malvi, permettendo a quest'ultima di ottenere un trattamento tariffario agevolato senza averne diritto. La società aveva vinto in prime cure; l'Agenzia aveva poi ottenuto accoglimento in appello; successiva cassazione della Corte di Cassazione (sent. n. 2068/2017) aveva rinviato per un nuovo esame secondo i principi indicati; il giudice del rinvio ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo mancanti prove di simulazione e di fittizietà delle intermediarie. L'Agenzia ha proposto nuova cassazione censurando, in particolare, il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente pronuncia della Corte e l'omesso esame degli elementi-indice dell'abuso/artificiosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le eccezioni processuali sollevate dai resistenti sulla tardività del ricorso (tenendo conto della disciplina transitoria sui termini e del fatto che l'Agenzia si era avvalsa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, pertanto la notifica rilevante ai fini del termine breve doveva essere eseguita a quest'ultima). Sulla questione principale la Corte ha accolto il primo motivo fondato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che il giudice del rinvio non si fosse attenuto ai principi di diritto enunciati nella precedente sentenza di cassazione (n.2068/2017) e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare non ha valutato correttamente la sussistenza di una pratica abusiva né l'eventuale artificiosità delle operazioni (elementi quali assenza di rischio commerciale dell'intestatario dei titoli, margini di profitto irrisori, prezzi sotto mercato, ecc.). Avendo accolto il primo motivo e assorbito il secondo (omesso esame di fatto decisivo), la Corte ha cassato la sentenza del giudice del rinvio e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Termine 'lungo' di impugnazione per la cassazione soggetto alla disciplina transitoria: per i giudizi di primo grado iniziati antecedentemente al 4/7/2009 resta valido il termine annuale; la Corte ha applicato la regola transitoria per ritenere tempestivo il ricorso.
art. 325 c.p.c., comma 2
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata; la Corte ha precisato che, quando l'Amministrazione è difesa dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione rilevante deve essere eseguita all'Avvocatura per far decorrere il termine breve.
art. 383 c.p.c., comma 1
Nell'ipotesi di rinvio 'prosecutorio' (giudice del rinvio prosegue il giudizio precedente) il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali sopravvenute (ius superveniens) intervenute dopo l'inizio del procedimento originario.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento per i motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge) usato per censurare la mancata osservanza del principio di diritto dettato dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia; n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) è stato assorbito ma prospettato come vizio secondario.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha rilevato la violazione di questo articolo perché il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto che la Corte aveva indicato nella pronuncia di cassazione precedente.
L. n. 69/2009, art. 46, comma 17 e art. 58 (disposizione transitoria)
La modifica del termine per impugnare (da un anno a sei mesi) opera solo per i giudizi di primo grado iniziati dal 4/7/2009; per quelli iniziati anteriormente resta applicabile il termine originario.
Regolamento (CE) n. 341/2007, art. 6, par. 4
Non impedisce in linea di principio che un titolare di titoli d'importazione rivenda dopo aver importato; tuttavia operazioni concertate per beneficiare del dazio agevolato possono costituire abuso di diritto.
Regolamento (CE) n. 2988/95, art. 4
"1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio in-debitamente ottenuto: - mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti, (...). 3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto (dell'Unione) applicabile nella fatti-specie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso."
Norma richiamata per affermare la possibilità di revoca del vantaggio (dazio agevolato) quando l'atto sia finalizzato a conseguire indebitamente tale vantaggio mediante creazione artificiosa delle condizioni richieste.
Regolamento (CE) n. 565/2002
Gli obiettivi includono la prevenzione di indebite influenze sul mercato e l'esigenza che la domanda di titoli sia connessa a un'attività commerciale effettiva; tali obiettivi supportano la valutazione dell'abuso.
Corte di giustizia, causa C-155/13 (SICES) e C-131/14 (A.A.) e C-607/13 (Cimmino)
Giurisprudenza UE che individua elementi-indice dell'abuso/artificiosità: considerare tutti i fatti e le circostanze (comprese operazioni precedenti e successive), valutare se l'intestatario dei titoli abbia assunto rischio commerciale, se il margine di profitto sia insignificante, se i prezzi siano inferiori al mercato; tali elementi possono dimostrare che l'operazione è stata ideata artificiosamente per ottenere il dazio agevolato.
Precedente Cass. civ., sent. n. 2068/2017
La Suprema Corte aveva precedentemente cassato e rinviato la decisione indicando i principi di diritto che il giudice del rinvio doveva seguire, tra cui gli elementi-indice dell'abuso richiamati dalla Corte di giustizia; la Corte attuale ha richiamato l'obbligo di osservare tali principi.
Massime di principio
- Sostanza economica prevale sulla forma: per contestare l'uso di titoli di importazione altrui occorre accertare l'ineffettività o l'artificiosità delle operazioni, non solo la presenza formale di contratti o titoli.
- Elementi indici di abuso/artificiosità: assenza di rischio commerciale dell'intestatario dei titoli, margini di profitto insignificanti per gli intermediari, prezzi di vendita inferiori al mercato, pattern ripetuto di operazioni antecedenti e successive all'importazione; tali elementi vanno valutati globalmente.
- Onere probatorio dell'Amministrazione: l'Ufficio deve fornire elementi concreti e riscontri documentali che indichino la natura fittizia o artificiosa delle intermediazioni; mere affermazioni teoriche non sono sufficienti.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione e dalla Corte di giustizia: deve applicarli e motivare puntualmente l'accertamento sulle circostanze di fatto rilevanti.
- Questioni processuali sulla tempestività del ricorso: il termine per cassazione dipende dalla data di instaurazione del giudizio originario (transizione L. 69/2009) e dalla rappresentanza processuale dell'Amministrazione; se l'Amministrazione si avvale dell'Avvocatura dello Stato la notificazione rilevante per il termine breve deve essere eseguita a quest'ultima.
- Il giudicato esterno (res judicata) impedisce la riapertura di questioni solo se esiste identità del titolo/rapporto giuridico e delle parti: decisioni su distinti provvedimenti impositivi non determinano automaticamente giudicato esterno.
- Prassi consigliata in situazioni analoghe: documentare catena logistica e finanziaria, analizzare profili economici (prezzi, margini, rischio operativo), verificare la sostanza delle società intermediarie (capacità operative, costi, risorse), e motivare puntualmente ogni valutazione di abuso o simulazione.
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