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Sentenza

Sentenza del 20/09/2023 n. 7689 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI (nella fase di prime cure indicato come relativo all'anno 2010; in dispositivo della Corte d'appello viene riconosciuta l'esenzione per l'anno 2011) sostenendo che l'immobile fosse esente ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. sulle imposte locali perché destinato a svolgere attività assistenziali non lucrative dall'associazione Mondo X. Il primo giudice (Commissione Tributaria Provinciale) aveva negato l'esenzione ritenendo che l'utilizzatore debba coincidere con il soggetto passivo dell'imposta; il gravame contestava tale interpretazione e deduceva che, nella fattispecie, fosse dimostrata l'assenza di scopo di lucro e la compenetrazione funzionale tra i soggetti coinvolti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Palermo ha accolto l'appello e riconosciuto il diritto all'esenzione dall'ICI per l'anno indicato in dispositivo (2011) alla società ISOLA DI FORMICA s.r.l., annullando l'atto di accertamento. La Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione anche se l'utilizzatore dell'immobile (associazione Mondo X) non coincide formalmente col soggetto passivo, perché era dimostrata l'assenza di scopo di lucro della società immobiliare (non operativa, senza utili) e l'esistenza di una stretta compenetrazione societaria e funzionale tra proprietario e utilizzatore (possedimento/controllo della società immobiliare da parte di soggetti non lucrativi collegati all'associazione). La decisione è limitata all'anno considerato e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 505/1992

    La Corte interpreta l'art. 7 come prevedente esenzioni anche basate sulla destinazione d'uso e non solo sulla titolarità proprietaria: l'"immobile utilizzato dai soggetti di cui all'art. 73 tuir" può beneficiare dell'esenzione anche quando l'utilizzatore formale sia diverso dal soggetto passivo, purché ricorrano assenza di scopo di lucro, destinazione esclusiva a attività non commerciali e stretta compenetrazione/strumentalità tra i soggetti coinvolti.

  • art. 73 TUIR (richiamato nella motivazione)

    Citato come riferimento ai soggetti beneficiari indicati dalla norma tributaria; la lettura combinata porta a valutare anche la natura e finalità dell'utilizzatore effettivo dell'immobile.

  • Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019

    Massima restrittiva richiamata: secondo alcune pronunce della Cassazione l'utilizzatore dovrebbe coincidere con il soggetto passivo; la Corte d'appello evidenzia che tale orientamento non è assolutamente vincolante quando la situazione fattuale mostri compenetrazione e gratuità.

  • Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 34772 del 25/11/2022

    Secondo questa ordinanza l'esenzione è tendenzialmente riconosciuta per l'utilizzo diretto dall'ente possessore, ma può estendersi all'utilizzo indiretto qualora la concessione d'uso (es. comodato) sia del tutto gratuita e l'ente utilizzatore sia collegato strumentalmente al possessore, perseguendo le stesse finalità istituzionali. La Corte applica questa apertura interpretativa al caso di specie.

  • Cass. n. 8073/2019

    Rilevata dalla motivazione per l'affermazione che la compenetrazione e la strumentalità tra concedente e comodatario possono giustificare l'estensione dell'esenzione; la Corte sottolinea che tale compenetrazione va verificata in concreto.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 7 può operare anche quando l'utilizzatore effettivo dell'immobile non coincide formalmente col soggetto passivo dell'imposta, se è dimostrata l'assenza di scopo di lucro e una stretta compenetrazione/strumentalità tra proprietario e utilizzatore.
  • La semplice concessione in locazione o comodato da parte di una società commerciale a un ente non profit non garantisce automaticamente l'esenzione: è necessario che l'operazione non nasconda scopo di lucro e che vi sia gratuità e collegamento strutturale tra le parti.
  • La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esenzione è casistica e annuale: il beneficio va accertato di volta in volta sulla base degli elementi concreti (assetto proprietario, controllo societario, destinazione d'uso, assenza di utili, gratuità del godimento).
  • L'ente locale non deve essere indotto in errore dalla forma negoziale: se la titolarità e i rapporti formali celano una realtà di compenetrazione non lucrativa, l'esenzione può essere riconosciuta; viceversa, se l'operazione è riconducibile a rapporti commerciali retribuiti, l'esenzione va negata.
  • In caso di dubbio interpretativo e di recente evoluzione giurisprudenziale, le spese possono essere compensate; tuttavia ogni situazione richiede un'istruttoria fattuale approfondita.

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