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Sentenza

Sentenza del 20/09/2023 n. 26958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane contestava che le importazioni di aglio erano state effettuate in frode alla legge o simulate per aggirare il contingentamento comunitario e ottenere indebitamente il dazio agevolato, avvalendosi di società intermediarie ritenute di comodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per violazione del principio di diritto indicato nella precedente sentenza n. 2067/2017 e per violazione dell'art. 384 c.p.c., rilevando che il giudice del rinvio non ha effettuato la valutazione concreta e completa richiesta dalla Corte di giustizia (sia sul carattere abusivo sia sull'eventuale artificialita delle operazioni) e si è attenuto a profili formali e non decisivi. La sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame, compresa la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Disciplina del termine 'lungo' per l'impugnazione; nel caso il termine annuale continua ad applicarsi perché il giudizio di primo grado era iniziato prima del 4 luglio 2009.

  • art. 325 c.p.c., comma 2

    Termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione decorrente dalla notifica della sentenza d'appello; la Corte ha verificato che la notifica non era stata eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, per cui il termine breve non è corso.

  • art. 326 c.p.c.

    Norme sulla nullità della notificazione: rilevanza rispetto alla validità della notifica della sentenza impugnata e decorrenza dei termini.

  • art. 383 c.p.c., comma 1

    Principio secondo cui il giudizio di rinvio prosecutorio è continuazione del giudizio originario e non assoggettabile agli ius superveniens processuali intervenuti nel frattempo.

  • art. 384 c.p.c.

    Obbligo per il giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione; violazione costituisce motivo di cassazione per omessa o erronea applicazione del principio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5

    N.3: censura per violazione di norme processuali o di diritto; n.5: omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. La Corte ha accolto la doglianza ai sensi dell'art.360 n.3 e ha assorbito la n.5.

  • Legge n. 69/2009, art. 46, comma 17

    Modifica del termine per l'impugnazione da un anno a sei mesi, con effetto solo per i giudizi introdotti dal 4 luglio 2009; non applicabile ai giudizi originati prima di tale data per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 58 Legge citata (disciplina transitoria)

    Stabilisce la decorrenza della nuova disciplina dei termini d'impugnazione solo per i processi iniziati dal 4 luglio 2009; giustifica l'applicazione del termine annuale nel caso di specie.

  • Regolamento (CE) n. 341/2007, art. 6, par. 4

    Rilevanza per la disciplina del contingentamento e dei titoli di importazione per l'aglio; la Corte di giustizia ha interpretato che la rivendita dopo importazione è possibile ma può costituire abuso se l'operazione è artificiosa.

  • Regolamento (CE) n. 2988/95, art. 4

    1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto... 3. Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto... creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano... la revoca del vantaggio stesso.

    Stabilisce che l'irregolarità e gli atti finalizzati a creare artificialmente condizioni per ottenere vantaggi (es. dazio agevolato) comportano revoca o mancato riconoscimento del vantaggio.

  • Regolamento n. 565/2002

    Tra gli obiettivi vi è evitare indebite influenze sul mercato e richiedere che la domanda di titoli sia connessa ad attività commerciale effettiva; utile alla valutazione dell'effettività commerciale.

  • Causa C-155/13 (SICES) Corte di giustizia

    Ha indicato elementi indiziari per individuare abuso: assenza di rischio commerciale per l'intestatario dei titoli, margini di profitto insignificanti, prezzi inferiori al mercato, operazioni antecedenti e successive, tutti elementi da valutare nel loro insieme.

  • Causa C-131/14 (A.A.) Corte di giustizia

    Conferma che operazioni simili possono costituire abuso se concepite artificialmente per ottenere il dazio agevolato; richiede al giudice di esaminare fatti e circostanze, profili oggettivi e soggettivi.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 2067/2017

    Principio di diritto enunciato in precedenza che imponeva al giudice del rinvio di verificare la natura abusiva e l'eventuale artificialità delle operazioni alla luce della giurisprudenza CJEU; la violazione di tale principio è stata centrale per la cassazione odierna.

Massime di principio

  • Se il giudizio di primo grado è iniziato prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine 'lungo' annuale per l'impugnazione (art. 327 c.p.c.) per effetto della disciplina transitoria.
  • La decorrenza del termine breve per la cassazione (art. 325 c.p.c., comma 2) richiede che la notifica della sentenza d'appello sia eseguita correttamente alla controparte: se l'Amministrazione è stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio, la notifica utile a far decorrere il termine deve essere eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
  • Nel giudizio di rinvio prosecutorio il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione e non applicare modifiche processuali sopravvenute (ius superveniens) che si riferiscono a un nuovo processo.
  • Per accertare l'abuso nel sistema dei titoli di importazione l'Autorità giudicante deve compiere una valutazione concreta e complessiva: considerare elementi oggettivi e soggettivi (assunzione del rischio commerciale, margini di profitto, prezzi praticati rispetto al mercato, operazioni anteriori e successive, uso di societa' intermediarie), non limitarsi a profili formali come la mera esistenza dei contratti o la regolarità formale dei titoli.
  • La semplice sottoscrizione volontaria di contratti da parte degli operatori o la regolarità formale dei titoli non escludono l'esistenza di un comportamento abusivo: serve prova fattuale dell'effettività commerciale e dell'assenza di artificiosità.
  • Per l'operatività del giudicato esterno è necessaria l'identità oggettiva del rapporto giuridico e del fatto generatore; decisioni passate in giudicato su provvedimenti diversi non impediscono di riesaminare autonomi atti impositivi aventi distinti fatti generatori.

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