Sentenza del 20/09/2023 n. 26959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva emesso avvisi di rettifica nei confronti delle società per importazioni di aglio dalla Cina, contestando un meccanismo elusivo: la società Malvi Sas, esauriti i propri titoli di importazione agevolata, avrebbe acquistato (o fatto acquistare) la merce da un fornitore cinese e vendutala "allo stato estero" a operatori titolari di titoli regolari che, una volta importata la merce, la rivendevano nuovamente a Malvi Sas. In tal modo sarebbe stato aggirato il contingentamento comunitario e sarebbe stato indebitamente fruito del dazio agevolato. Le contestazioni miravano a qualificare tali operazioni come fittizie/apparenti e finalizzate a eludere la normativa sui contingenti tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Dopo i vari gradi di giudizio e la pronuncia richiamata (sent. n. 2069/2017) che aveva enunciato i principi di diritto e rinviato la causa al giudice del rinvio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, applicando quei principi e i criteri della Corte di giustizia UE, aveva ritenuto provato il carattere artificioso delle operazioni e l'abuso del diritto, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle dogane. Il ricorso in Cassazione dei contribuenti è stato quindi respinto e confermata la legittimità degli avvisi di rettifica; la Corte ha inoltre rilevato l'inapplicabilità del c.d. giudicato esterno invocato dai ricorrenti e ha ritenuto inammissibili gli altri motivi di doglianza.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 341/2007
Non osta, in linea di principio, a operazioni di rivendita dopo importazione, ma tali operazioni costituiscono abuso se ideate artificiosamente per beneficiare del dazio agevolato; il giudice deve considerare tutte le circostanze anche anteriori e successive all'importazione.
Regolamento (CE) n. 2988/95
Prevede la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e disciplina gli atti che creano artificialmente le condizioni necessarie per ottenere vantaggi contrari agli obiettivi del diritto dell'Unione; tali atti comportano il mancato conseguimento o la revoca del vantaggio.
Regolamento n. 565/2002
Il regolamento persegue obiettivi anche di tutela del mercato: fra gli elementi rilevanti vi è che la domanda di titoli debba essere connessa ad un'attività commerciale effettiva e che non vi sia un'influenza indebita di un operatore sul mercato.
Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale)
Quadro normativo doganale generale; invocato quale cornice normativa entro cui vanno valutate le operazioni doganali e le facoltà di accertamento dell'Amministrazione.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 384 c.p.c., comma 2; art. 360 c.p.c.
Richiamati nei relativi motivi di cassazione: art.112 riguarda i limiti del thema decidendum, art.384 le modalità del giudizio di rinvio, art.360 i casi di cassazione per violazione di norme processuali e omesso esame.
Art. 1344 c.c.
Richiamato in relazione al principio generale di divieto di pratiche abusive e alla disciplina civilistica che riguarda la simulazione/abuso del diritto.
Trattato CE (TCE)
artt. 23, 25, 28, 29, 133
Richiamati come principi generali dell'ordinamento comunitario utili al quadro interpretativo delle restrizioni e delle misure di mercato e al controllo degli abusi.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE (casi rilevanti)
C-55/13 (SICES), C-131/14 (B.B.), C-155/13, C-607/13, C-255/02 (Halifax)
Forniscono i parametri per accertare il carattere artificioso/abusivo: assenza di rischio commerciale dell'intestatario dei titoli, margini di profitto insignificanti, prezzi inferiori al mercato, esistenza di operazioni meramente apparenti; tali elementi, congiuntamente, permettono di qualificare l'operazione come abuso del diritto.
Cass. sent. n. 2069/2017
Precedente di questa Corte che ha enunciato i principi cui il giudice del rinvio doveva attenersi, rinviando la causa e sottolineando la necessità di verificare l'effettività dell'attività commerciale e gli elementi indici di abuso.
Massime di principio
- Il mero rispetto formale dei requisiti (es. titoli di importazione regolarmente ottenuti e una remunerazione percepita dall'apparente importatore) non esclude automaticamente la qualificazione dell'operazione come abuso: il giudice valuta l'oggettività e la soggettività dell'operazione nel suo complesso.
- Elementi indici di artificiosità/abuso includono: assenza di rischio commerciale da parte dell'intestatario dei titoli, margini di profitto insignificanti, prezzi praticati inferiori al mercato, accordi preordinati di riacquisto, qualificazione del corrispettivo come remunerazione per servizio di interposizione piuttosto che come prezzo di mercato, uso di società di comodo/interposte.
- Per resistere a una contestazione di abuso occorre dimostrare documentazione e fatti che provino l'effettività dell'attività commerciale: assunzione di rischio commerciale, autonomia negoziale, congruità dei prezzi rispetto al mercato, pluralità di operatori indipendenti, operazioni non predeterminate.
- L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione finanziaria, ma la motivazione dell'atto deve indicare i fatti posti a fondamento della pretesa; in giudizio il giudice può valorizzare elementi successivi e anteriori all'importazione per ricostruire la reale sostanza economica dell'operazione.
- In casi analoghi è cruciale produrre documentazione contemporanea (contratti, bolle, ordini, corrispondenza commerciale, prove di rischio commerciale e di indipendenza dei partner) e dati di mercato comparativi per dimostrare che le transazioni sono genuine e non mirate esclusivamente al conseguimento di vantaggi comunitari.
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