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Sentenza

Sentenza del 21/09/2023 n. 2369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Ricorso - termine - pendenza - morte del contribuente - proroga di diritto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di presa in carico emesso dal concessionario relativo a un avviso di accertamento per Euro 10.630,62. La ricorrente sosteneva che l'accertamento presupposto non le era mai stato notificato e che, dopo il decesso del padre (destinatario dell'accertamento), l'ente avrebbe dovuto rinnovare la notifica agli eredi.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. È stato ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato validamente notificato al contribuente il 7 aprile 2016, che il decesso è intervenuto il 4 giugno 2016 mentre il termine di 60 giorni per proporre opposizione era ancora pendente, e che pertanto si applica l'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973: i termini pendenti alla data della morte sono prorogati in favore degli eredi, senza obbligo dell'Ufficio di rinnovare la notifica. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado (1.200 Euro oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 65, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compreso il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi

    Se la notifica dell'atto impositivo è stata validamente eseguita quando il contribuente era ancora in vita e la morte interviene con il termine di impugnazione ancora pendente, il termine si proroga a favore degli eredi e non sussiste l'obbligo dell'Ufficio di rinnovare la notifica.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (sentenza richiamata, 27 gennaio 2016)

    Principio secondo il quale l'avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto, notificato allo stesso nell'ultimo domicilio, può essere affetto da nullità assoluta se non è stata effettuata adeguata notifica agli eredi ove previsto

    Tale principio riguarda i casi in cui la notifica è effettuata dopo il decesso o è diretta esclusivamente al de cuius senza rispettare le modalità rivolte agli eredi; non si applica quando la notifica è stata effettuata validamente mentre il contribuente era ancora in vita.

Massime di principio

  • Se un atto tributario è stato validamente notificato al contribuente mentre era ancora in vita e la morte interviene prima della scadenza del termine di impugnazione, ai sensi dell'art. 65(3) DPR 600/1973 il termine si proroga a favore degli eredi: questi potranno agire nei termini prorogati senza che l'ufficio debba rinnovare la notifica.
  • Se la notifica è stata invece eseguita dopo il decesso o è chiaramente riferita a una persona già deceduta, può configurarsi nullità della notifica e gli eredi possono chiedere il rinnovo della notifica o impugnare per nullità; rilevante è accertare la data di notifica rispetto alla data di morte.
  • La regolarità formale della notifica (data, destinatario, modalità) è elemento decisivo: la posizione degli eredi dipende dal fatto se l'atto sia stato compiuto validamente mentre il contribuente era in vita.
  • In presenza di decesso, il calcolo dei termini deve considerare sia la scadenza ordinaria sia l'eventuale proroga prevista dalla norma (termini pendenti alla data della morte o scadenti entro quattro mesi da essa).
  • In caso di dubbio sulla validità della notifica, gli eredi dovrebbero tempestivamente verificare la documentazione (avviso ricevuto, data, eventuali comunicazioni all'Ufficio) e, se necessario, proporre impugnazione entro i termini prorogati o chiedere il rinnovo della notifica per far valere la nullità.
  • La giurisprudenza di legittimità sul tema non è inappellabile alla casistica: occorre valutare caso per caso se la notifica sia stata eseguita prima o dopo il decesso e se gli eredi avessero o meno già comunicato all'Ufficio le proprie generalità/domicilio fiscale.

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