Sentenza del 21/09/2023 n. 2372 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava quattro intimazioni di pagamento relative a imposte dirette e indirette per vari anni (2000-2005), deducendo la mancata notifica previa delle cartelle presupposte e la conseguente prescrizione delle pretese creditorie; in subordine contestava la prescrizione delle sanzioni e la non dovutezza degli interessi calcolati sulle sanzioni e sugli interessi.
La decisione
La Corte ha confermato che l'agente della riscossione ha provato la regolare notifica delle quattro cartelle (raccomandate A.R. con firma dei destinatari/incaricati), rigettando l'eccezione di prescrizione dei tributi, i cui crediti sono soggetti al termine decennale ex art. 2946 c.c. Tuttavia ha accolto l'appello parzialmente: ha dichiarato prescritte le somme richieste a titolo di sanzioni (decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997, essendo le intimazioni del 24.10.2014) e ha annullato la quantificazione degli interessi di mora calcolati sulle sanzioni, in quanto le sanzioni non producono interessi ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997 (e art. 30 d.P.R. 602/1973). Per il resto la sentenza di primo grado è confermata. Spese compensate.
Norme richiamate
I crediti tributari relativi ai tributi erariali (IVA, IRAP, addizionali IRPEF, ritenute) sono soggetti al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; nel caso di specie il termine decennale non era maturato alla data delle intimazioni.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, comma 3
"il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni"
Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni; quindi le pretese a titolo di sanzioni richieste oltre tale termine sono dichiarate prescritte, anche se richieste con la stessa cartella dei tributi.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 3
"la somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi"
Le somme erogate a titolo di sanzione non producono interessi, conseguentemente è illegittimo il calcolo di interessi di mora sulle somme rappresentate come sanzioni.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 24, comma 1
Autorizza l'agente della riscossione a chiedere con la stessa cartella il pagamento di tributo e sanzione, ma non altera il diverso termine prescrizionale applicabile alle sanzioni (quinquennale).
Il termine prescrizionale decennale può valere per le pretese relative alla decisione giudiziale passata in giudicato (actio iudicati); solo in caso di sentenza passata in giudicato si applica il termine decennale anche alle sanzioni.
"sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi, si applicano (...) gli interessi di mora"
Conferma che gli interessi di mora non si applicano sulle sanzioni pecuniarie; gli interessi decorrono sulle somme iscritte a ruolo escluse le sanzioni.
Massime di principio
- La regolare notifica delle cartelle è provata mediante produzione delle raccomandate A.R. con avviso di ricevimento firmato dal destinatario o da persona incaricata; tale prova è sufficiente per escludere l'illegittimità per mancata notifica.
- I crediti tributari relativi ai tributi erariali sono soggetti al termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.), per cui la riscossione dei tributi può essere esercitata entro dieci anni dalla formazione del credito salvo altre cause di interruzione o sospensione.
- Le sanzioni amministrative tributarie hanno un termine di prescrizione specifico di cinque anni (D.Lgs. 472/1997, art. 20, comma 3); se la richiesta di riscossione delle sanzioni è notificata oltre cinque anni dalla loro esigibilità, la pretesa è prescritta anche se inserita nella stessa cartella dei tributi.
- La possibilità di richiedere tributo e sanzione con un unico atto di riscossione non comporta la sovrapposizione dei termini prescrizionali: il termine quinquennale delle sanzioni permane, salvo che non intervenga una sentenza passata in giudicato che estenda l'efficacia prescrizionale (art. 2953 c.c.).
- Non è ammesso il computo di interessi di mora sulle somme costituenti sanzioni pecuniarie (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 30 d.P.R. 602/1973); gli interessi devono essere calcolati solo sulle somme dovute a titolo di tributo.
- In contenziosi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare separatamente la decorrenza dei termini prescrizionali per tributi e sanzioni e contestare espressamente la regolarità della notifica producendo elementi probatori concreti quando l'agente della riscossione esibisca avvisi di ricevimento.
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