Cassazione Civile, Ordinanza n. 23067/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione IRPEF per l’anno 2014 di un soggetto che lavorava come coadiutore in un’impresa familiare di gestione di un tabacchino. L’Ufficio ha disconosciuto la deducibilità dei contributi previdenziali versati per suo conto, ritenendo non provato che la titolare dell’impresa avesse esercitato la rivalsa prevista dall’art. 2, comma 1, L. n. 233/1990. Dopo l’annullamento della cartella in primo grado, la CGT di secondo grado ha accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo insufficiente una dichiarazione congiunta di rimborso per mancanza di data certa e autenticità della sottoscrizione e comunque non provato l’effettivo rimborso e il versamento dei contributi alla gestione commercianti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CGT avrebbe deciso su questioni nuove introdotte dall’Agenzia in appello; (2) violazione/falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, TUIR, dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 2, comma 1, L. n. 233/1990, contestando la valutazione di inidoneità della dichiarazione congiunta a provare la rivalsa e lamentando che i giudici avessero imposto modalità probatorie non previste dalla legge e non necessarie in assenza di specifiche contestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio contro la cartella emessa a seguito di controllo formale, il thema decidendum è delimitato dalla ripresa fiscale dell’Ufficio; inoltre, dalla stessa ricostruzione del ricorso risultava che già in primo grado l’Amministrazione aveva contestato la mancanza di documentazione sulla rivalsa. La CGT di secondo grado non ha quindi introdotto questioni nuove, ma si è limitata a valutare le prove e a concludere per la loro insufficienza, anche in via presuntiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; la Corte ha osservato che non erano state individuate affermazioni di diritto contrastanti con le norme invocate e che, comunque, tali norme non riguardavano il concreto tema della prova dell’avvenuto esercizio della rivalsa da parte del titolare dell’impresa nei confronti del coadiutore. È stata disposta la compensazione delle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia in cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale, delimita l’oggetto del contendere la ripresa fiscale effettuata dall’Ufficio.
art. 2, comma 1, L. n. 233 del 1990
Rileva quale base normativa della rivalsa dei contributi previdenziali versati dal titolare dell’impresa nei confronti del collaboratore/coadiutore, la cui prova incombe sul contribuente che intenda dedurli.
Invocato per censurare un preteso vizio di ultrapetizione; la Corte lo considera non fondato perché la decisione di merito non ha introdotto questioni nuove.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare questioni nuove in appello nel processo tributario; la Corte esclude la violazione poiché l’Amministrazione aveva già contestato il punto in primo grado.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Censura di violazione/falsa applicazione di legge usata dal ricorrente; la Corte rileva che il secondo motivo è in realtà una richiesta di riesame del merito istruttorio.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al reale tema decisorio, cioè la prova della rivalsa sui contributi previdenziali.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al tema della prova dell’effettivo esercizio della rivalsa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, impone di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro una cartella emessa a seguito di controllo formale, il thema decidendum resta circoscritto alla ripresa fiscale dell’Ufficio e alle contestazioni già introdotte nel procedimento, sicché non sussiste ultrapetizione se il giudice di merito valuta l’idoneità delle prove offerte su quel medesimo fatto costitutivo o impeditivo.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo esame delle prove o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, perché la valutazione della sufficienza e attendibilità delle risultanze probatorie appartiene al giudice di merito.
- Chi intenda dedurre contributi previdenziali collegati alla rivalsa del titolare dell’impresa deve provare l’effettivo esercizio di tale rivalsa con elementi idonei; una dichiarazione congiunta priva di adeguata attendibilità formale può essere ritenuta insufficiente, anche se il giudice può considerare pure la prova presuntiva.
- In sede di legittimità, il motivo che contesti la valutazione probatoria deve individuare specifiche affermazioni di diritto contrastanti con la norma o con l’interpretazione giurisprudenziale consolidata; in mancanza, la censura è inammissibile perché mira solo a rivalutare il fatto.
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