Cassazione Civile, Ordinanza n. 14578/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista, incaricato da un CAF e responsabile dell'assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Ufficio aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo, nei confronti del professionista, le somme corrispondenti all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella di pagamento. Il ricorrente ha impugnato l'atto sostenendo, con il primo motivo, che la competenza ad attivare la pretesa e a procedere all'iscrizione a ruolo spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, non alla direzione provinciale che aveva controllato la dichiarazione del contribuente assistito; ha quindi dedotto la nullità dell'atto per incompetenza dell'ufficio. Con il secondo motivo ha invocato il favor rei, chiedendo l'applicazione della disciplina più favorevole introdotta nel 2019, che limita la somma dovuta al 30% della maggiore imposta. Con il terzo motivo ha contestato il merito della pretesa, anche sotto il profilo motivazionale, in relazione alla dedotta detraibilità di spese mediche della contribuente assistita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la competenza per l'iscrizione a ruolo della somma dovuta dal soggetto che ha rilasciato un visto di conformità infedele appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è stabilita dalla legge, ha valenza esterna e non può essere derogata, pena l'illegittimità/nullità dell'atto emesso dall'ufficio incompetente. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso introduttivo originario del contribuente-professionista, con conseguente caducazione della cartella di pagamento. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità/sopravvenienza dei precedenti richiamati.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 1-bis; comma 2
La responsabilità per visto infedele, quando la dichiarazione è presentata con le modalità di cui al d.m. n. 164/1999, comporta per il professionista il pagamento delle somme ivi previste; ai fini della contestazione e della riscossione, la competenza appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e tale competenza è inderogabile.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione costituisce il presupposto procedimentale che origina la comunicazione di rettifica e la successiva pretesa verso il soggetto che ha apposto il visto infedele.
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ratione temporis secondo comma
Richiamato come parametro generale di competenza territoriale in materia di accertamento, fondato sul domicilio fiscale.
art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come parametro generale di competenza territoriale in materia di accertamento, fondato sul domicilio fiscale.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Estende il criterio del domicilio fiscale anche alla legittimazione a procedere all'iscrizione a ruolo.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato per evidenziare il collegamento tra competenza territoriale e procedimento sanzionatorio.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dal ricorrente per il favor rei, ma il motivo è stato assorbito.
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, assorbito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, assorbito.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla Corte per escludere che la maggiore imposta dovuta dal contribuente possa qualificarsi come danno risarcibile e per sottolineare il dovere costituzionale di contribuzione.
Invocato nel terzo motivo per contestare la valutazione del materiale istruttorio e la motivazione, motivo assorbito.
Invocato nel terzo motivo per censurare il difetto di motivazione, motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro processuale utilizzato per i motivi di violazione di legge.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Richiamato per individuare la dichiarazione dei redditi presentata tramite CAF/professionista cui si applica la disciplina del visto infedele.
art. 28 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Richiamato per la disciplina organizzativa che attribuisce al Dipartimento delle entrate la individuazione degli uffici competenti.
artt. 10 e 25 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
Richiamati nel contesto della vigilanza e delle comunicazioni dei professionisti all'Agenzia.
art. 6 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Ha modificato l'art. 39, comma 1, lett. a), sostituendo la pretesa originaria con una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
Legge di conversione del d.l. n. 4/2019, invocata dal ricorrente come lex mitior.
art. 6 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ha introdotto/novellato la previsione che collega al visto infedele il pagamento delle somme pari a imposta, sanzione e interessi richiesti al contribuente.
art. 1 L. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha inserito nell'art. 39 il comma 2 sulla competenza della direzione regionale.
art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione alla riduzione della sanzione in caso di tempestivo versamento.
Massime di principio
- La competenza amministrativa stabilita direttamente dalla legge per la contestazione e la riscossione di somme conseguenti a un illecito tributario ha valenza esterna: vincola sia l'amministrazione sia il destinatario dell'atto e, se violata, comporta l'illegittimità dell'atto adottato dall'ufficio incompetente.
- Quando la legge attribuisce alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate la competenza in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale regola si applica anche se la pretesa verso il responsabile viene realizzata mediante iscrizione a ruolo e cartella, e non solo mediante atto di contestazione.
- Il riferimento normativo alle "violazioni" commesse con visto infedele copre la fattispecie originaria e continua a valere anche dopo la modifica delle conseguenze patrimoniali della violazione; la competenza non cambia per il solo fatto che la somma dovuta sia stata rideterminata dal legislatore.
- La natura non tributaria dell'obbligazione gravante sul professionista che ha apposto il visto infedele non esclude, di per sé, che la disciplina abbia anche funzione sanzionatoria o punitiva; la qualificazione della misura non dipende solo dai lavori preparatori, ma dal testo e dalla collocazione sistematica della norma.
- La maggiore imposta dovuta dal contribuente non integra un danno risarcibile nei rapporti con il professionista che ha apposto il visto; al più, la possibile area di rilevanza risarcitoria può riguardare componenti ulteriori come la sanzione, ma non l'imposta né gli interessi dovuti all'erario.
- Se una nullità o illegittimità dell'atto presupposto deriva da incompetenza dell'ufficio, la questione di merito sulla debenza o sulla quantificazione della pretesa resta assorbita e non deve essere esaminata.
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