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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22963/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento IVA per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, ritenendo imponibili le prestazioni rese dalla contribuente e non applicabile l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Ufficio, la società non rientrava tra gli organismi di diritto pubblico, né tra le istituzioni sanitarie riconosciute, né tra gli enti aventi finalità di assistenza sociale o ONLUS. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, la CTR aveva confermato l'esenzione ritenendo la società riconducibile agli enti aventi finalità di assistenza sociale. In Cassazione l'Ufficio ha proposto quattro motivi: 1) violazione della disciplina IVA e della direttiva 2006/112/CE, sostenendo che l'esenzione non potesse estendersi alle società commerciali; 2) violazione di norme nazionali e regionali, deducendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la contribuente come soggetto avente istituzionalmente fine di assistenza sociale; 3) violazione delle norme sul processo tributario, per tardiva e irrituale produzione dei patti parasociali relativi al divieto di distribuzione degli utili; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che gli utili potevano comunque essere distribuiti. La Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto centrale dell'esenzione: la qualifica di ente avente finalità di assistenza sociale può essere accertata in concreto, anche per un ente societario, e non è esclusa dalla natura commerciale della forma giuridica, purché l'attività sia effettivamente orientata al perseguimento del fine sociale e non alla sistematica ricerca del profitto. Ha inoltre ritenuto utilizzabili i documenti prodotti nel giudizio tributario e inammissibile il motivo sulla distribuzione degli utili per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione IVA alle prestazioni socio-assistenziali rese dalla società. Ha ritenuto corretto l'accertamento della CTR circa la riconducibilità della contribuente agli enti aventi finalità di assistenza sociale, valorizzando la costituzione da parte di enti pubblici, lo svolgimento dell'attività esclusivamente in favore degli stessi e l'obbligo di reinvestire gli utili nell'interesse dell'utenza. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali si applica non solo agli organismi di diritto pubblico, ma anche agli altri enti aventi finalità di assistenza sociale; la verifica della riconducibilità concreta può essere rimessa al giudice di merito.

  • art. 132, paragrafo 1, lettera g), Direttiva 2006/112/CE

    È richiamato come parametro eurounitario per la lettura delle esenzioni IVA in materia di assistenza sociale, da interpretarsi restrittivamente in quanto deroghe al principio generale di imponibilità.

  • art. 13, parte A, lett. g), Direttiva 77/388/CEE

    Consente l'esenzione per prestazioni strettamente connesse con l'assistenza sociale rese da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato.

  • art. 4, comma 5, Direttiva 77/388/CEE

    Gli enti pubblici non sono soggetti passivi solo per attività svolte in quanto pubbliche autorità; il non assoggettamento richiede che l'ente operi in veste pubblicistica.

  • art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006

    È richiamato per escludere la coincidenza del concetto di organismo di diritto pubblico nel settore degli appalti con quello rilevante ai fini IVA.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 207 del 2001

    Citato dalla ricorrente per contestare la natura della contribuente; la Corte non ne fa il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 6, commi 1 e 3, d.lgs. n. 207 del 2001

    Richiamato per la disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e della loro possibilità di costituire società strumentali.

  • art. 3, comma 3, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19/2003

    Citato tra le norme invocate dall'Ufficio per contestare la qualificazione della società.

  • art. 12, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 6/2006

    Citato dall'Ufficio nella critica alla qualificazione della contribuente come ente assistenziale.

  • art. 2249, comma 2, c.c.

    Invocato per sostenere l'incompatibilità tra forma societaria commerciale e finalità assistenziale; la Corte esclude tale incompatibilità assoluta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme violate; la Corte non ravvisa violazione nel ragionamento della CTR sul concreto accertamento dei presupposti dell'esenzione.

  • art. 1372 c.c.

    Citato dalla ricorrente in relazione ai patti parasociali e ai vincoli alla distribuzione degli utili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Rimedio utilizzato per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Rimedio utilizzato per denunciare errori processuali nella produzione documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Rimedio utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato tra le norme processuali asseritamente violate nel terzo motivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato tra le norme processuali asseritamente violate nel terzo motivo.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato tra le norme processuali asseritamente violate nel terzo motivo.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato per contestare la deduzione dei patti parasociali e la produzione documentale.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Indicato come termine per la produzione documentale nel processo tributario; la sua inosservanza può essere sanata dal successivo deposito ritualmente utilizzabile in appello.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente in appello la produzione di nuovi documenti senza i limiti dell'art. 345 c.p.c., fermo il rispetto delle modalità di deposito previste dal rito tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiama l'applicazione delle norme del procedimento di primo grado anche nel giudizio di appello tributario, incluse quelle sulle produzioni documentali.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per essere escluso come limite alla produzione documentale nel giudizio tributario di appello.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione IVA per prestazioni socio-assistenziali, la nozione di enti aventi finalità di assistenza sociale va letta alla luce della disciplina unionale e in modo restrittivo, ma non è limitata agli enti di diritto pubblico in senso formale.
  • La natura societaria e la forma di società di capitali non escludono, di per sé, la qualifica di organismo/ente avente carattere sociale quando, in concreto, l'attività sia esclusivamente o prevalentemente orientata al perseguimento di finalità assistenziali e non alla sistematica ricerca del profitto.
  • Il riconoscimento della finalità assistenziale non richiede necessariamente un formale provvedimento amministrativo: può essere accertato dal giudice caso per caso sulla base degli elementi concreti dell'organizzazione, dell'attività svolta e dei vincoli statutari o parasociali.
  • Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono comunque essere utilizzati in appello se nuovamente prodotti nel rispetto del rito; l'inosservanza delle modalità di deposito è sanabile quando il documento sia comunque messo a disposizione della controparte e venga garantito il contraddittorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca un omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non rispetta l'onere di autosufficienza, in particolare quando non siano trascritti gli atti o i documenti su cui la censura si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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