Cassazione Civile, Ordinanza n. 22964/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU emesso per gli anni 2007-2011 in relazione a un locale al piano terra situato all'interno di un cortile. Il contribuente sosteneva che l'immobile fosse allo stato rustico, privo di allacci a fogna, luce, gas e acqua, quindi inagibile e non utilizzabile, chiedendo l'esclusione dall'imposizione. In primo grado il ricorso era stato accolto per la ritenuta inutilizzabilità del bene ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e per carenza motivazionale dell'atto. In appello la decisione era stata riformata. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990 e 7 l. n. 212 del 2000 per mancato riconoscimento della carenza di motivazione dell'avviso; (2) violazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 per avere la sentenza valorizzato l'inerzia del contribuente nella sistemazione e gestione dell'immobile; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa/erronea valutazione delle prove in punto di esclusione dell'imponibilità e di riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile perché diretto contro l'atto impositivo e non contro la sentenza, e perché il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell'avviso censurato; inoltre la motivazione dell'atto è stata ritenuta congrua dalla stessa sentenza d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non si era basata sulla sola inerzia, ma sulla mancata denuncia al Comune dell'inutilizzabilità dell'immobile e sulla mancata prova di una richiesta di sopralluogo, rilevando che l'inutilizzabilità deve consistere in una oggettiva impossibilità di utilizzo non dimostrata nel giudizio. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di TARSU, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per le esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 grava sul contribuente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per contestare l'asserita insufficienza della motivazione dell'atto impositivo.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
La Corte ne afferma la rilevanza quale norma che consente l'esenzione/esclusione dalla TARSU per aree che, per specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali; l'inutilizzabilità deve essere oggettiva e provata dal contribuente.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993
Le esenzioni previste da tali commi costituiscono eccezioni alla regola generale di debenza della TARSU e devono essere provate da chi le invoca.
art. 2697 c.c.
È il parametro del riparto dell'onere della prova: grava sul contribuente la prova dei fatti costitutivi dell'esenzione o non debenza del tributo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del disposto finale relativo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARSU, chi invoca l'esenzione per inutilizzabilità o per mancata produzione di rifiuti deve dimostrare in modo specifico e documentato i presupposti dell'agevolazione, trattandosi di eccezione alla regola generale di imponibilità.
- L'inutilizzabilità dell'immobile, ai fini dell'esclusione dal tributo, richiede una oggettiva impossibilità di utilizzo del bene; non è sufficiente allegare condizioni generiche di degrado o mancata sistemazione se non ne sia data prova adeguata.
- L'onere della prova dell'esenzione tributaria non si confonde con l'onere dell'Amministrazione di provare la fonte dell'obbligazione: una volta accertati i presupposti impositivi, spetta al contribuente provare le circostanze che escludono o limitano il tributo.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a criticare l'atto amministrativo impugnato in sé: la censura deve investire la decisione del giudice di merito ed essere autosufficiente, con riproduzione degli elementi essenziali del documento contestato.
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