Cassazione Civile, Ordinanza n. 22966/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2007 emesso in relazione a un'attività di agriturismo svolta dalla contribuente, che il Comune aveva equiparato alle attività di ristorazione ai fini tariffari. La commissione tributaria provinciale e poi la commissione regionale avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo non assimilabile l'agriturismo alla ristorazione, ma riconducibile alle attività agricole. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazioni di legge censurando la qualificazione dell'attività di agriturismo come agricola in via automatica; con il secondo, rimasto assorbito, ha contestato ulteriori profili della decisione d'appello. La contribuente non si è costituita in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata si fosse limitata ad affermare in astratto la natura agricola dell'attività agrituristica senza accertare in concreto il requisito decisivo della complementarità rispetto all'attività agricola principale e prevalente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise e ha rinviato alla stessa in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 730 del 1985
citata come prima disciplina dell'attività agrituristica, richiamata dalla giurisprudenza precedente per inquadrare l'attività nel settore agricolo solo al ricorrere del rapporto di complementarità
D.Lgs. n. 228 del 2001
richiamato come disciplina successiva dell'attività agrituristica, rilevante ai fini della sua qualificazione in rapporto all'attività agricola principale
L. 20 febbraio 2006, n. 96
la Corte richiama la legge vigente per affermare che l'attività agricola deve rimanere principale o prevalente affinché l'agriturismo sia qualificabile come attività agricola
artt. in tema di TARSU
non specificati nel testo; la controversia attiene all'applicazione della tariffa rifiuti all'attività agrituristica e alla possibilità per il giudice di disapplicare le delibere tariffarie incompatibili con la corretta qualificazione dell'attività
Massime di principio
- L'attività agrituristica può essere trattata come attività agricola ai fini tariffari solo se risulti, in concreto, un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento, che deve restare principale o prevalente.
- Non è sufficiente un'affermazione astratta della natura agricola dell'agriturismo: il giudice di merito deve accertare specificamente i fatti che dimostrano la complementarità e la prevalenza dell'attività agricola nel caso concreto.
- Se il giudice non compie l'accertamento in fatto del requisito di complementarità, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuovo esame.
- In materia di tariffazione dei rifiuti, la qualificazione dell'attività economica incide direttamente sull'applicazione della tariffa corretta e può giustificare la disapplicazione degli atti amministrativi incompatibili con la disciplina sostanziale applicabile.
Come è indicizzato
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