Cassazione Civile, Ordinanza n. 22962/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti da una socia e da un altro socio, nonché dalla socia in proprio e quale ex legale rappresentante di una società in accomandita semplice, contro un avviso di accertamento che rettificava la dichiarazione per l'anno 2001 della società. La CTR aveva ritenuto che, in presenza di accertamento induttivo dei ricavi, dovessero essere considerati anche i costi sostenuti e dimostrati dalla contribuente. In cassazione l'Agenzia ha articolato quattro motivi, mentre la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'autosufficienza e per difetto di sottoscrizione dell'Avvocatura dello Stato. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un profilo preliminare assorbente: il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, poiché non erano stati validamente evocati in causa la società e un socio deceduto, con i relativi successori. Trattandosi di accertamento unitario dei redditi di società di persone e soci, la controversia doveva svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e regoli anche le spese di lite. Non è stato esaminato il merito dei motivi di ricorso, perché assorbiti dal vizio processuale rilevato.
Norme richiamate
Richiamato solo per dare atto del deposito di memoria da parte della ricorrente; non è oggetto della decisione di merito.
art. 5, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
Serve a fondare il principio di unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci pro quota.
art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia tributaria con litisconsorzio necessario originario richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati; la mancata integrazione determina nullità assoluta del giudizio.
art. 29, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma che consente la riunione dei procedimenti, in alternativa all'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci, la lite riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali; ne deriva litisconsorzio necessario originario.
- Quando il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- In presenza di mancata validità della notifica al litisconsorte necessario, il giudice deve attivarsi per consentire l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità previste dalla legge; non può decidere la causa nel merito senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
- Nei giudizi tributari relativi a redditi imputati per trasparenza, la questione processuale dell'integrità del contraddittorio può assorbire ogni esame dei motivi di ricorso sostanziali.
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