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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22965/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria tributi)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2007-2011, concernente un locale scantinato situato all'interno di un cortile. Il contribuente sosteneva che il locale fosse allo stato rustico, privo di allacciamenti (fogna, luce, gas e acqua), inagibile e non utilizzabile, e quindi non soggetto al tributo. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, sia per l'inutilizzabilità dell'immobile ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, sia per asserita carenza di motivazione dell'atto impositivo. In appello la decisione veniva integralmente riformata. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 3 l. n. 241 del 1990 e 7 l. n. 212 del 2000 per mancato riconoscimento della carenza motivazionale dell'avviso; 2) violazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, censurando il rilievo dato dalla CTR alla sua inerzia nella sistemazione e gestione dell'immobile; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa o erronea valutazione delle prove, in punto di onere della prova dell'esclusione da imponibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto in realtà contro l'atto impositivo e non contro la sentenza impugnata, oltre che per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto specifico dell'atto censurato. Ha inoltre osservato che gli atti generali soggetti a pubblicità legale non devono essere allegati, mentre devono esserlo solo gli atti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente, e che la motivazione dell'avviso, per come descritta dal giudice d'appello, risultava congrua. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata non si era basata sulla sola inerzia del contribuente, ma anche sul fatto che questi non aveva denunciato al Comune l'inutilizzabilità del bene ai sensi dell'art. 62, comma 2, né aveva provato di avere richiesto un sopralluogo; la nozione di inutilizzabilità è stata intesa come oggettiva impossibilità di uso, non dimostrata in giudizio. Il terzo motivo è stato rigettato richiamando il principio secondo cui, in tema di TARSU, l'onere di provare i presupposti delle esenzioni grava sul contribuente, trattandosi di eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato come parametro della motivazione del provvedimento amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta all'atto e non alla sentenza impugnata.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza e ha reputato congrua la motivazione dell'avviso secondo quanto accertato dal giudice di merito.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esenzione/inapplicabilità della TARSU richiede la dimostrazione di un'oggettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile; rilevano anche la mancata denuncia al Comune dell'inutilizzabilità e la mancata prova di richiesta di sopralluogo.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di TARSU, l'onere di provare i presupposti delle esenzioni grava sul contribuente, perché l'esenzione costituisce eccezione alla regola generale della debenza del tributo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la censura che investe direttamente l'atto amministrativo e non la sentenza impugnata è inammissibile; inoltre, il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza indicando il contenuto rilevante dell'atto contestato.
  • Nella motivazione degli avvisi di accertamento tributari non devono essere allegati gli atti generali soggetti a pubblicità legale, mentre devono essere allegati solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.
  • Ai fini dell'esenzione o dell'esclusione dalla TARSU per immobili non idonei a produrre rifiuti, il contribuente deve dimostrare l'oggettiva inutilizzabilità del bene e gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma, non potendo invocare una mera situazione di fatto non provata.
  • Le esenzioni tributarie costituiscono eccezioni alla regola generale di debenza del tributo e, come tali, l'onere della prova della loro spettanza grava sul contribuente che le invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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