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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'amministrazione recuperava a tassazione una plusvalenza ritenuta non esente derivante dalla liquidazione di una società partecipata e contestava inoltre l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio sul presupposto che l'atto impositivo non fornisse elementi probatori idonei a dimostrare la partecipazione consapevole del contribuente alla frode fiscale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 56 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 L. 212/2000, per avere la CTR erroneamente ravvisato un vizio di motivazione dell'avviso; 2) violazione degli artt. 17, 19, 21 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto infondata la pretesa tributaria per difetto di prova in capo all'Ufficio. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare il merito della valutazione svolta dal giudice di appello, il quale si era correttamente attenuto ai principi in tema di riparto dell'onere della prova nelle contestazioni IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore o la natura di cartiera della società emittente, ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta; solo a quel punto grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'effettività dell'operazione. Nel caso concreto la CTR aveva accertato che gli elementi contenuti nell'avviso dimostravano la frode dei soggetti emittenti, ma non il coinvolgimento consapevole della contribuente; inoltre aveva valorizzato la prova offerta dalla società circa l'effettività delle operazioni, la tracciabilità dei pagamenti, la corretta quantificazione delle fatture e l'impiego delle merci nel processo produttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 56 del d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta motivazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte non ha ravvisato la denunciata violazione

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 17 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme agli altri articoli IVA in tema di detrazione e soggettiva inesistenza delle operazioni

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle contestazioni sulle fatture

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce il riparto dell'onere probatorio: all'Ufficio spetta provare l'inesistenza dell'operazione e, nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, anche la consapevolezza del cessionario; al contribuente la prova contraria della propria buona fede

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per entrambe le censure

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni inesistenti, deve indicare e provare, anche per presunzioni, gli elementi che sorreggono la contestazione dell'inesistenza dell'operazione; la sola irregolarità formale della contabilità non basta.
  • Se la contestazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che il fornitore sia una cartiera: l'Ufficio deve provare anche, con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Una volta fornita tale prova da parte dell'Ufficio, incombe sul contribuente dimostrare di aver agito in buona fede e di aver adottato la diligenza esigibile da un operatore accorto, mentre la regolarità delle scritture e dei pagamenti non è di per sé dirimente.
  • Il giudice di merito che accerti l'effettività delle operazioni e l'assenza di indizi di consapevole partecipazione alla frode applica correttamente i principi sul riparto dell'onere della prova, e tale valutazione non può essere rimessa in discussione in cassazione come mera contestazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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