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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22970/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per l’anno 2013/2014. I contribuenti hanno contestato: l’assenza di beneficio per il proprio immobile; la carenza di motivazione della cartella, soprattutto quanto alla rendita catastale presa a base del contributo; l’inadeguatezza dell’importo richiesto. Secondo la loro prospettazione, la pretesa si fondava su una rendita catastale alterata abusivamente da un professionista non incaricato, abuso poi denunciato penalmente; l’amministrazione catastale, preso atto dell’illecito, avrebbe autorizzato il ripristino della rendita originaria con effetto dal 9 novembre 2012. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’atto impositivo. In appello, invece, il consorzio aveva ottenuto riforma della decisione, ritenendosi che la cartella fosse comprensibile e che, trattandosi di rettifica di un errore valutativo della rendita, non operasse il divieto di retroattività. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la rettifica ripristinatoria della rendita e il suo riconoscimento amministrativo; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di aver fornito prova delle circostanze allegate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e strettamente connessi. Ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva effettivamente esaminato la specifica doglianza relativa alla pretesa basata su una rendita catastale poi ripristinata dall’amministrazione, limitandosi ad affermare in modo apodittico che si trattasse di una rettifica di errore valutativo e che non operasse il divieto di retroattività. Secondo la Corte, tale motivazione non dava conto della reale questione decisiva: verificare se la cartella avesse considerato la rendita abusivamente modificata oppure quella successivamente ripristinata, e valutare la portata dei documenti amministrativi richiamati dai contribuenti. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta errata valutazione delle prove

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto e la valutazione dell’onere della prova

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto fondata la censura di motivazione solo apparente o non effettivamente esaminativa del fatto decisivo

  • Cass. 13845/2017

    richiamata per affermare che i provvedimenti di rettifica sono retroattivi quando si limitano a correggere errori

  • Cass. 29683/2020

    richiamata per il medesimo principio sulla retroattività delle rettifiche correttive

Massime di principio

  • In materia di impugnazione di cartelle contributive o impositive, il giudice di merito deve esaminare la specifica contestazione del contribuente quando essa riguardi un fatto documentato e decisivo, non potendo liquidarla come generica se investe un preciso profilo dell’an debeatur o del quantum.
  • La motivazione è solo apparente quando afferma un principio astratto senza confrontarsi con la vicenda concreta e con i documenti decisivi prodotti dalle parti; in tal caso la sentenza è nulla per difetto di effettiva argomentazione.
  • Quando la pretesa tributaria o para-tributaria si fonda su una rendita catastale, il giudice deve verificare quale rendita sia stata effettivamente posta a base dell’atto e se eventuali provvedimenti amministrativi successivi abbiano effetto ripristinatorio o incidano sulla legittimità della base imponibile.
  • I provvedimenti di rettifica catastale che si limitino a correggere un errore hanno natura retroattiva; pertanto non può essere esclusa in via apodittica la rilevanza di una rettifica precedente rispetto all’annualità pretesa senza verificare la natura dell’errore e il contenuto del provvedimento amministrativo.
  • In presenza di una contestazione supportata da documenti specifici, il giudice deve dar conto dell’esame dei documenti decisivi e della loro incidenza sulla motivazione dell’atto impugnato; in difetto, la decisione è censurabile per omesso esame del fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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