Cassazione Civile, Ordinanza n. 30634/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una ex socia di una società in nome collettivo, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2016 per debiti tributari della società relativi ad annualità pregresse, emersi da controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali della società per IVA, IRPEF e addizionali. La contribuente aveva contestato dinanzi al giudice tributario la mancata notifica personale delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici, nonché la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione del credito. Dopo un accoglimento solo parziale in primo grado, la commissione regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo leso il diritto di difesa per la mancata notifica delle cartelle direttamente alla socia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2312 c.c. e degli artt. 25 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, in presenza di responsabilità solidale e illimitata del socio per i debiti sociali sorti nel periodo di partecipazione, non è necessaria la notifica personale al socio delle cartelle se esse sono state regolarmente notificate alla società e che il diritto di difesa è comunque salvaguardato dalla possibilità di impugnare l'atto notificato e gli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della commissione regionale e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, per i debiti fiscali della società di persone sorti nel periodo di partecipazione del socio, la mancata notifica personale al socio delle cartelle non comporta di per sé l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, purché l'atto sia stato notificato e consenta di contestare anche gli atti presupposti.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 2291 e 2312 c.c. per affermare la responsabilità del socio di società di persone per i debiti sociali sorti nel periodo di partecipazione, anche dopo il recesso per le obbligazioni anteriori.
Usato per fondare la responsabilità solidale e illimitata del socio per le obbligazioni sociali.
Richiamato quale norma del sistema di responsabilità del socio e della disciplina della società di persone ai fini della riscossione dei debiti sociali.
art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Indicato tra le norme speciali sulla riscossione a mezzo ruolo che consentono l'azione dell'Amministrazione nei confronti del socio.
art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973
Considerato norma che disciplina l'intimazione di pagamento, equiparata all'avviso di mora ai fini della tutela del contribuente e della notifica al socio.
art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che il contribuente può impugnare l'atto notificato insieme agli atti presupposti non conosciuti o irregolarmente notificati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso.
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Citerata come base dei controlli automatizzati da cui sono emersi i debiti fiscali.
art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
Citerata come base dei controlli automatizzati sulla dichiarazione IVA che hanno generato la pretesa tributaria.
Massime di principio
- In tema di riscossione coattiva dei debiti tributari di una società di persone, il socio risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo della sua partecipazione; perciò l'Amministrazione può agire anche direttamente nei suoi confronti.
- La mancata notifica personale al socio delle cartelle di pagamento non determina automaticamente nullità dell'intimazione o dell'atto equivalente, se le cartelle sono state regolarmente notificate alla società e l'atto notificato al socio gli consente di far valere anche i vizi degli atti presupposti.
- Il diritto di difesa del socio è salvaguardato dalla possibilità di impugnare l'atto esecutivo o di riscossione ricevuto e, con esso, gli atti antecedenti non conosciuti, secondo il meccanismo di impugnazione congiunta degli atti presupposti.
- Quando il socio abbia cessato il rapporto prima della notifica del primo atto impositivo, la tutela difensiva richiede una motivazione piena dell'atto notificato al socio; ma tale esigenza non vale, nel caso deciso, perché il socio era tale nel periodo di insorgenza del debito ed era comunque legittimamente raggiunto dall'intimazione.
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