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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34539/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di due soci, di cartelle di pagamento emesse per IVA, addizionali IRPEF, IRAP e ritenute d’acconto riferite ad annualità pregresse e riconducibili a debiti di una società di persone poi menzionata negli atti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittime le cartelle; i soci hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti, affidati a due motivi ciascuno. Con il primo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per omesso esame di eccezioni e difese svolte contro l’appello dell’Ufficio: difetto di specificità dell’appello, mancanza dell’autorizzazione all’appello, acquiescenza dell’Amministrazione, e, in generale, mancata considerazione delle loro contestazioni sulla legittimità delle cartelle. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di motivazione e ulteriore omessa pronuncia, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato la preventiva escussione del patrimonio sociale e che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente tale prova; hanno inoltre contestato la notifica delle cartelle in unico plico, l’erronea indicazione del soggetto passivo, la mancata previa notifica di avvisi di accertamento, la decadenza del potere di riscossione e, per una cartella, la determinazione dell’importo residuo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito ha rigettato tutte le censure: ha escluso il litisconsorzio necessario dei soci per le pretese derivanti da controllo automatizzato su dichiarazioni di società di persone; ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sull’appello dell’Ufficio, sull’asserita omessa pronuncia, sulla necessità di autorizzazione, sull’acquiescenza, sulla notifica delle cartelle, sulla mancata previa escussione del patrimonio sociale, sull’obbligo di notificare avvisi di accertamento ai soci e sulla dedotta decadenza. Ha affermato che, per le somme in questione, i soci rispondono solidalmente e direttamente dei debiti sociali, che la cartella può essere notificata direttamente al socio, che per le liquidazioni ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non occorre avviso di accertamento e che alcune censure erano generiche, contraddittorie o comunque inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia resistente. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali; per tali questioni la censura va eventualmente prospettata come violazione di norme processuali diverse dall’art. 112 c.p.c., se la decisione implicita è errata e censurabile.
  • Nel processo tributario l’appello dell’Ufficio è ammissibile quando il destinatario dell’impugnazione sia comunque chiaramente identificabile dal contesto degli atti, anche se l’indicazione formale non sia perfetta; l’inammissibilità richiede incertezza assoluta sull’identificazione delle parti.
  • La mera esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione, come lo sgravio di somme iscritte a ruolo, non integra di per sé acquiescenza preclusiva dell’impugnazione, in assenza di atti espressi e univoci incompatibili con la volontà di impugnare.
  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce di sviluppare nuovi argomenti a sostegno di eccezioni già proposte, né di svolgere mere difese dirette a contestare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
  • Per i debiti fiscali di una società di persone, il socio può essere destinatario della cartella di pagamento senza previa notificazione di un autonomo avviso di accertamento, poiché l’accertamento svolto nei confronti della società si riflette anche sui soci in ragione della loro responsabilità solidale.
  • Nelle liquidazioni ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 l’Amministrazione svolge un’attività di mero calcolo e riscontro dei versamenti dichiarati; se il debito emerge da tale controllo, non è necessario emettere un avviso di accertamento.
  • La notifica di più atti al medesimo contribuente in un unico plico non determina nullità, purché non vi siano destinatari diversi nello stesso invio e il destinatario possa comunque comprendere con certezza la pretesa notificata.
  • La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non impedisce la riscossione dei tributi non versati mediante iscrizione a ruolo e azione verso i soci, i quali possono essere considerati coobbligati solidali e successori ex lege.
  • Nelle società di persone il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale non elimina la diretta responsabilità del socio verso i debiti sociali; la doglianza è infondata se dagli atti risulta che l’escussione del patrimonio sociale è stata tentata, anche senza esito utile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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