Cassazione Civile, Ordinanza n. 34539/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di due soci, di cartelle di pagamento emesse per IVA, addizionali IRPEF, IRAP e ritenute d’acconto riferite ad annualità pregresse e riconducibili a debiti di una società di persone poi menzionata negli atti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittime le cartelle; i soci hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti, affidati a due motivi ciascuno. Con il primo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per omesso esame di eccezioni e difese svolte contro l’appello dell’Ufficio: difetto di specificità dell’appello, mancanza dell’autorizzazione all’appello, acquiescenza dell’Amministrazione, e, in generale, mancata considerazione delle loro contestazioni sulla legittimità delle cartelle. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di motivazione e ulteriore omessa pronuncia, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato la preventiva escussione del patrimonio sociale e che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente tale prova; hanno inoltre contestato la notifica delle cartelle in unico plico, l’erronea indicazione del soggetto passivo, la mancata previa notifica di avvisi di accertamento, la decadenza del potere di riscossione e, per una cartella, la determinazione dell’importo residuo.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito ha rigettato tutte le censure: ha escluso il litisconsorzio necessario dei soci per le pretese derivanti da controllo automatizzato su dichiarazioni di società di persone; ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sull’appello dell’Ufficio, sull’asserita omessa pronuncia, sulla necessità di autorizzazione, sull’acquiescenza, sulla notifica delle cartelle, sulla mancata previa escussione del patrimonio sociale, sull’obbligo di notificare avvisi di accertamento ai soci e sulla dedotta decadenza. Ha affermato che, per le somme in questione, i soci rispondono solidalmente e direttamente dei debiti sociali, che la cartella può essere notificata direttamente al socio, che per le liquidazioni ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non occorre avviso di accertamento e che alcune censure erano generiche, contraddittorie o comunque inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia resistente. È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
connessione oggettiva e soggettiva
consente la riunione dei giudizi connessi
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
il controllo automatizzato comporta mera liquidazione e iscrizione a ruolo, senza necessità di avviso di accertamento
art. 53 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per i requisiti dell’atto di appello nel processo tributario
art. 52 c. 2 d. Lgs. n. 546 del 1992
la Corte esclude la necessità dell’autorizzazione all’appello dell’Ufficio dopo l’operatività delle Agenzie fiscali
l’acquiescenza richiede accettazione della sentenza, espressa o tacita, mediante atti incompatibili con la volontà di impugnare
art. 57 d. Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario vieta nuove eccezioni in appello, ma non l’illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già proposte o mere difese
art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla parte ricorrente; la Corte esclude che il tema dedotto fosse precluso
il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera senza escludere la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali
nelle società di persone il socio risponde delle obbligazioni sociali, anche tributarie, in via solidale e personale
art. 12 c. 3 d.P.R. n. 602 del 1973
la cancellazione della società dal registro imprese non impedisce l’iscrizione a ruolo dei tributi e l’azione verso i soci
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
indicata come eventuale disciplina pertinente alla decadenza della riscossione mediante cartella
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
ritenuto inconferente rispetto alla censura sulla decadenza relativa alla cartella di pagamento
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato
non è violato dalla notifica di più avvisi al medesimo contribuente in unico plico
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali; per tali questioni la censura va eventualmente prospettata come violazione di norme processuali diverse dall’art. 112 c.p.c., se la decisione implicita è errata e censurabile.
- Nel processo tributario l’appello dell’Ufficio è ammissibile quando il destinatario dell’impugnazione sia comunque chiaramente identificabile dal contesto degli atti, anche se l’indicazione formale non sia perfetta; l’inammissibilità richiede incertezza assoluta sull’identificazione delle parti.
- La mera esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell’Amministrazione, come lo sgravio di somme iscritte a ruolo, non integra di per sé acquiescenza preclusiva dell’impugnazione, in assenza di atti espressi e univoci incompatibili con la volontà di impugnare.
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce di sviluppare nuovi argomenti a sostegno di eccezioni già proposte, né di svolgere mere difese dirette a contestare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
- Per i debiti fiscali di una società di persone, il socio può essere destinatario della cartella di pagamento senza previa notificazione di un autonomo avviso di accertamento, poiché l’accertamento svolto nei confronti della società si riflette anche sui soci in ragione della loro responsabilità solidale.
- Nelle liquidazioni ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 l’Amministrazione svolge un’attività di mero calcolo e riscontro dei versamenti dichiarati; se il debito emerge da tale controllo, non è necessario emettere un avviso di accertamento.
- La notifica di più atti al medesimo contribuente in un unico plico non determina nullità, purché non vi siano destinatari diversi nello stesso invio e il destinatario possa comunque comprendere con certezza la pretesa notificata.
- La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non impedisce la riscossione dei tributi non versati mediante iscrizione a ruolo e azione verso i soci, i quali possono essere considerati coobbligati solidali e successori ex lege.
- Nelle società di persone il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale non elimina la diretta responsabilità del socio verso i debiti sociali; la doglianza è infondata se dagli atti risulta che l’escussione del patrimonio sociale è stata tentata, anche senza esito utile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →