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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11854/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, annullato dalla Commissione tributaria regionale dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'accoglimento dell'appello incidentale del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per assoluta contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione di norme sul procedimento di accertamento e sulle garanzie del contribuente, in particolare art. 12, comma 1, e art. 7 L. 212/2000, artt. 32, nn. 2 e 7, e 33 d.P.R. 600/1973, art. 52 d.P.R. 633/1972. Prima di esaminare i motivi, la Corte ha affrontato l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per omessa/inesistente notifica: il plico inviato a mezzo posta non era pervenuto al destinatario per un disservizio di Poste Italiane, e la successiva notificazione via PEC è avvenuta solo molto tempo dopo, a seguito del deposito della memoria del controricorrente, senza una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente, ritenendo che la notificazione del ricorso per cassazione non si fosse perfezionata per causa non imputabile al destinatario ma che, una volta conosciuto l'esito negativo, la parte ricorrente non avesse riattivato il procedimento notificatorio con immediatezza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se la notificazione di un ricorso per cassazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano solo se la parte, appreso l'esito negativo, riattiva il procedimento notificatorio con immediatezza e con la necessaria diligenza.
  • La mera costituzione in giudizio del destinatario non sana l'inesistenza della notificazione quando la parte resistente abbia eccepito preliminarmente il vizio e la notifica non sia mai giunta a perfezionamento nei suoi confronti.
  • L'inesistenza della notificazione ricorre quando all'attività di notifica non segua la consegna dell'atto al destinatario e questi non abbia avuto alcuna possibilità di riceverlo.
  • Il rispetto dei termini di impugnazione è perentorio: la mancata tempestiva rinnovazione della notifica, non giustificata da circostanze eccezionali rigorosamente provate, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non si applica la condanna al raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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