Cassazione Civile, Ordinanza n. 11854/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, annullato dalla Commissione tributaria regionale dopo il rigetto dell'appello dell'Ufficio e l'accoglimento dell'appello incidentale del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per assoluta contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione di norme sul procedimento di accertamento e sulle garanzie del contribuente, in particolare art. 12, comma 1, e art. 7 L. 212/2000, artt. 32, nn. 2 e 7, e 33 d.P.R. 600/1973, art. 52 d.P.R. 633/1972. Prima di esaminare i motivi, la Corte ha affrontato l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per omessa/inesistente notifica: il plico inviato a mezzo posta non era pervenuto al destinatario per un disservizio di Poste Italiane, e la successiva notificazione via PEC è avvenuta solo molto tempo dopo, a seguito del deposito della memoria del controricorrente, senza una tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente, ritenendo che la notificazione del ricorso per cassazione non si fosse perfezionata per causa non imputabile al destinatario ma che, una volta conosciuto l'esito negativo, la parte ricorrente non avesse riattivato il procedimento notificatorio con immediatezza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia; la Corte non esamina il merito dei motivi perché assorbe tutto la preliminare inammissibilità del ricorso per vizio di notifica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; il motivo resta non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato con l'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 nel secondo motivo di ricorso.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la censura di motivazione della sentenza tributaria regionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del terzo motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e procedurali tributarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro dei primi due motivi di ricorso per nullità della sentenza.
art. 12, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente nel terzo motivo come norma violata nel procedimento di accertamento.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente nel terzo motivo.
art. 32, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione ai poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato dal ricorrente nel terzo motivo.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dal ricorrente nel terzo motivo in materia di IVA e accessi/ispezioni/verifiche.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale del ricorso.
Utilizzato come parametro temporale: la riattivazione della notifica, in caso di esito negativo non imputabile al notificante, deve avvenire senza superare la metà dei termini di impugnazione indicati da questa norma, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Se la notificazione di un ricorso per cassazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, gli effetti della richiesta originaria si conservano solo se la parte, appreso l'esito negativo, riattiva il procedimento notificatorio con immediatezza e con la necessaria diligenza.
- La mera costituzione in giudizio del destinatario non sana l'inesistenza della notificazione quando la parte resistente abbia eccepito preliminarmente il vizio e la notifica non sia mai giunta a perfezionamento nei suoi confronti.
- L'inesistenza della notificazione ricorre quando all'attività di notifica non segua la consegna dell'atto al destinatario e questi non abbia avuto alcuna possibilità di riceverlo.
- Il rispetto dei termini di impugnazione è perentorio: la mancata tempestiva rinnovazione della notifica, non giustificata da circostanze eccezionali rigorosamente provate, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non si applica la condanna al raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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